TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-04-24, n. 201700867
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Testo completo
Pubblicato il 24/04/2017
N. 00867/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2016, proposto da:
A P e A V, rappresentati e difesi dall'avvocato Rifici Renato C.F. RFCRNT59S12G377V, domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Cas - Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pustorino Domenico C.F. PSTDNC44A02F158E, ma formalmente non costituito in giudizio;
Ifg Tettamanti S.p.A. in Liquidazione e in Concordato Preventivo, non costituita in giudizio;
A.N.A.S. S.p.A. - Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Patti n. 355/04;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri A P e A V vedevano condannati in solido il Consorzio Autostrade Siciliane e la società IFG Tettamanti s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo alla messa in sicurezza a al risarcimento dei danni causati agli immobili di cui essi erano proprietari, in relazione ai lavori che erano stati intrapresi per la realizzazione di uno svincolo sul tratto autostradale Palermo – Messina e di una bretella di collegamento con il Comune di Patti, ed in base a sentenza del Tribunale Civile di Patti n. 355/04 confermata in secondo grado dalla sentenza n. 456/011 della II