TAR Bologna, sez. I, sentenza 2013-01-21, n. 201300037
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Testo completo
N. 00037/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2002, proposto da:
AC LE, rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Belli, Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento, reso in data 22.7.2002, e notificato il 2.9.2002, con cui è stata respinta la domanda del ricorrente per l'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili;
- nonchè di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale, in particolare del parere negativo della Commissione centrale per la formazione del Registro dei Revisori contabili resa in data 11/7/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, maresciallo della guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stata respinta la domanda di iscrizione all’albo dei revisori contabili nonché il parere negativo della commissione centrale per la formazione di detto registro, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha