TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-10-13, n. 202302266
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Pubblicato il 13/10/2023
N. 02266/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01700/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S P e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura (Soprintendenza Beni Culturali – Salerno), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V M e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Magnum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della delibera dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. (di seguito INVITALIA) del -OMISSIS-;
- se e nella misura in cui occorra, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del -OMISSIS- (successivamente notificata);
- se e nella misura in cui occorra, del D.M. Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo dell’-OMISSIS-;
- se e nella misura in cui occorra, della Direttiva Operativa n. 55 del 20.07.2016 emessa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
- di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Invitalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente giudizio, scaturito dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, parte ricorrente, che si qualifica come impresa sociale, domanda l’annullamento:
- della delibera dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. (di seguito INVITALIA) del -OMISSIS- (notificata in data -OMISSIS-) con la quale non è stato accolto il programma di accesso alle agevolazioni presentato dalla ricorrente e della relativa nota di trasmissione a mezzo PEC del -OMISSIS-;
- se e nella misura in cui occorra, della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del -OMISSIS- (successivamente notificata);
- se e nella misura in cui occorra, del D.M. Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo dell’-OMISSIS-;
- se e nella misura in cui occorra, della Direttiva Operativa n. 55 del 20.07.2016 emessa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
- di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente.
In particolare, INVITALIA, nel provvedimento impugnato, afferma che:
a.) “l’impresa non rispecchia i requisiti di cui al punto 25.1 della D.O. n. 55 del 20.07.2016, in quanto la medesima non risulta essere tra i soggetti e le organizzazioni facente parti del terzo settore poiché non ha acquisito la qualifica di impresa sociale in virtù della mancata iscrizione alla sezione speciale della camera di commercio di competenza, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155;tale circostanza è confermata dall’errata interpretazione della proponente che ritiene di essere in possesso del requisito di accesso pur non avendo avviato l’attività di impresa, conditio sine qua non per l’ottenimento della qualifica di impresa sociale. Si precisa, infatti che la D.O. n. 55 del 20.07.2016 non vieta l’avvio dell’attività di impresa prima della presentazione della domanda di investimento, ma bensì ne vieta l’avvio del programma di investimento presentato”;
b.) “il programma di investimento non risulta rispondente ai requisiti della D.O. n. 55 del 20.07.2016 all’articolo 26.1 lettera c), ossia l’attività economica proposta riconducibile al codice Ateco 85.59.20 non è raccordabile con i codici ICNPO ammesse dall’allegato 4 del D.M. 11 maggio 2006. Riguardo questa criticità evidenziata nella comunicazione del 9.03.2021 l’impresa non ha fornito alcuna controdeduzione”.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione di legge per contrasto con il D.M. 11 maggio 2016, con la direttiva operativa n. 55 del 20.07.2016, per difetto di motivazione e di istruttoria, per illogicità, per travisamento di fatto e erroneità dei presupposti, per difetto di motivazione, per motivazione incongrua, illogica, contraddittoria, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
Assume parte ricorrente che:
- sarebbe incontestabile che l’impresa presenti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina degli enti del terzo settore, come evincibile dalla denominazione della stessa, dall’atto costitutivo e dallo statuto;
- sarebbe sufficiente l’iscrizione dell’impresa nel registro tenuto presso la C.C.I.A.A. (e non nella sezione speciale);
- in ogni caso, l’iscrizione nell’albo speciale non avrebbe natura costitutiva ma si tratterebbe di un adempimento amministrativo volto a rendere edotti i terzi circa la qualificazione dell’impresa;
- il d.lgs. 112/2017 non prevedrebbe in nessun caso che per poter ottenere la qualifica di impresa sociale sia necessario aver avviato l’attività di impresa.
b) Violazione e falsa applicazione di legge per contrasto con il D.M. 11 maggio 2016, con la direttiva operativa n. 55 del 20.07.2016, per difetto di motivazione e di istruttoria, per illogicità, per travisamento di fatto e erroneità dei presupposti, per difetto di motivazione, per motivazione incongrua, illogica, contraddittoria, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990.
Assume parte ricorrente che:
- la circostanza che la società avesse codice ATECO riferito a corsi di formazione e di aggiornamento professionale non avrebbe alcuna rilevanza, avendo tale classificazione una mera finalità contributiva e di statistica economica;
- l’oggetto sociale dell’impresa potrebbe ragionevolmente prevedere ulteriori attività, tra cui quelle aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richieste per l’ammissione all’agevolazione, requisito sussistente nel caso di specie (dalla visura camerale: d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;(…) p) contribuire allo sviluppo della rete associativa internazionale;(…) f) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale diretti ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore eno-gastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche, dei processi produttivi e dell’artigianato in tutti i settori merceologici;(…) i) promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura”);
- in ogni caso, la valutazione di ammissibilità non dovrebbe avere solo natura formale (con riguardo ai codici ATECO e ICPNO) ma svilupparsi su due livelli di analisi, in modo da verificare la coerenza della proposta progettuale con gli ambiti di riferimento delle singole azioni;
- in estrema sintesi, la non raccordabilità tra il codice ATECO principale della ricorrente e il codice ICPNO dell’attività che la stessa ha candidato a finanziamento non potrebbe essere causa di non accoglimento della domanda di agevolazione, poiché la legge di gara non prevedrebbe un requisito soggettivo (il codice ATECO) ma un requisito oggettivo (il programma di investimento proposto dalla società).
c) Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza.
Assume parte ricorrente che INVITALIA avrebbe irragionevolmente accolto, nell’ambito dello stesso programma di investimento, la domanda di agevolazione presentata da un’altra società versante in una situazione pienamente sovrapponibile (e la cui posizione sarebbe, dunque, altrettanto ammissibile come quella della ricorrente).
2.- Si costituivano, con memoria di stile, INVITALIA ed il Ministero della Cultura.
3.- Con memoria del 07.09.2023, INVITALIA concludeva per l’infondatezza del ricorso nel merito.
4.- All’udienza del 10.10.2023, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
5.1- La prima questione che il Collegio procede a delibare nel merito attiene alla natura dell’iscrizione delle imprese sociali nella apposita sezione speciale dell’albo ed all’eventuale sufficienza dell’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo - laddove siano comunque sussistenti i requisiti di forma e di sostanza propri dell’impresa sociale - per accedere a contributi pubblici.
Il Collegio ritiene che l’iscrizione nella sezione speciale non persegua uno scopo di pubblicità-dichiarativa o di pubblicità-notizia ma sia presupposto sostanziale per la qualificazione giuridica dell’impresa come “sociale”.
L’art. 5 co. 1 del d.lgs. 112/2017 recita che: “L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto e in particolare indicare: a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3 (…)” .
L’art. 5 co. 2 del d.lgs. 112/2017 recita che: “Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione (…)” .
L’art. 1 co. 5 del d.lgs. 112/2017 recita che: “Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita” .
Il dettato normativo, traguardato, in primo luogo, attraverso i canoni dell’interpretazione letterale e, in secondo luogo, di quella teleologica-sistematica descrive in maniera imperativa ( “Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni…” ) gli incombenti connessi all’iscrizione dell’apposita sezione.
L’obbligo giuridico, che scaturisce in capo all’impresa dalla formulazione della norma, non si sostanzia in un adempimento pubblicitario – ai fini della opponibilità ai terzi ovvero come mera notizia – ma si presenta come un vincolo insuperabile nell’ambito del procedimento a formazione progressiva di una attività economica organizzata che nasce come “impresa” in forma societaria (nelle sue varie declinazioni e tipologie strutturali previste dal codice civile e dalle leggi speciali) e si qualifica poi come “sociale”.
In altri termini, la s.r.l., con l’iscrizione nel registro delle imprese, assume la struttura e riceve l’applicazione del regime della società di capitali;con l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, assume la struttura e riceve l’applicazione del regime dell’impresa sociale in forma societaria.
Ulteriore conferma del percorso interpretativo deriva sempre dal dettato normativo, che impone non solo il deposito dell’atto costitutivo dell’impresa sociale ma anche di tutte le successive modificazioni , affinchè sia esercitabile un costante controllo sulla struttura e sulla finalità della stessa, in ragione dell’applicazione della speciale disciplina e della possibilità di accedere a risorse pubbliche (come nel caso di cui all’odierno giudizio).
A corroborare in chiave sistematica la lettura proposta, concorre il più stringente dettato dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017, il quale disciplina - in maniera analitica e con specifiche prescrizioni - il procedimento di acquisto della personalità giuridica di associazioni e fondazioni operanti nel Terzo Settore. Nella vicenda di cui è causa, pur trovandoci di fronte ad una impresa già costituita per atto pubblico secondo la normativa ad essa applicabile (quella delle società a responsabilità limitata), assume comunque un valore cogente l’iscrizione nell’apposita sezione speciale, ai fini della sua qualificazione come “sociale”, a maggior ragione se da ciò deriva la percezione di fondi pubblici.
La ricorrente, dunque, all’atto della partecipazione alla selezione non era un’impresa sociale, non essendo iscritta all’albo nell’apposita sezione speciale.
Ancor più grave appare la circostanza dedotta dalla difesa di INVITALIA, non specificamente contestata da parte ricorrente, con riferimento a possibili profili di falsità documentale, che si riporta integralmente: “B, all’uopo, confrontare l’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000” in cui il legale rappresentante dichiarava “che la -OMISSIS- […] è un’impresa sociale iscritta in data 10/08/2020 nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese”. E ancora nella compilazione dell’allegato 9 alla domanda relativo al piano d’impresa (doc. 11) si autodichiara nella forma giuridica impresa sociale sia pur senza indicare, essendo richieste dal modulo, né la data di acquisizione della qualifica né il registro speciale di riferimento;né infine veniva indicato il codice ICNPO e il settore di attività né tantomeno veniva allagata alla domanda, pur essendo indispensabile, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ONLUS o IMPRESA SOCIALE (es. copia iscrizione appositi Registri Regionali, Anagrafe ONLUS, etc.)” .
5.2- Per le trancianti ragioni sopra esposte, il Collegio prescinde dall’esaminare i successivi motivi di ricorso, il quale, dunque, non può trovare accoglimento.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per la società controinteressata non costituita.