TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-28, n. 202401046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-28, n. 202401046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401046
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 01046/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Vincenzo Ponte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri Calabria –Comando Provinciale Cosenza, Comando IA Carabinieri di Cosenza, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

1) della sanzione disciplinare di giorni 3 di “consegna” inflitta dal CO della IA di Cosenza in data -OMISSIS- e notificata in data -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-;2) della contestazione disciplinare del-OMISSIS-; 3) del provvedimento di rigetto avverso ricorso gerarchico adottato dal Comandate Provinciale di Cosenza in data -OMISSIS- (e notificato due volte:-OMISSIS-) con nota prot. n. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi gli atti cc.dd. endoprocedimentali eventualmente adottati nel corso della procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Legione Carabinieri Calabria –Comando Provinciale Cosenza e di Comando IA Carabinieri di Cosenza e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 18.10.2019 e depositato il 22.10.2019 -OMISSIS- ha esposto:

-) con contestazione prot. n. -OMISSIS- veniva contestato al ricorrente l’addebito disciplinare consistente nell’aver omesso, all’esito di perquisizione e denuncia all’Autorità Giudiziaria il -OMISSIS- per il reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di alcun accertamento ai sensi dell’art. 38 T.U.L.P.S. inoltrando tardivamente, solo su impulso del superiore comando, proposta di divieto di detenzione di armi, omettendo altresì di attivarsi per verificare i requisiti psicofisici del denunciato relativa alla presentazione della certificazione prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 121/2013, per la quale in assenza non ha provveduto alla segnalazione volta alla successiva diffida, ritenendo ciò violativo dell’art. 713, comma 3, 716 commi 1 e 3, 717 e 229 del d.P.R. n. 90/2010;

-) il -OMISSIS- egli depositava le sue giustificazioni sugli addebiti contestati;

-) il -OMISSIS- egli accusava notifica della sanzione disciplinare, per non aver proceduto, nell’evento dianzi evidenziato, al ritiro cautelativo delle armi detenute dal soggetto deferito e solo tardivamente e su impulso del superiore, proposta di divieto di detenzione di armi nei confronti del prevenuto pur essendo a conoscenza della non idoneità dello stesso per mancanza dei requisiti psicofisici di legge trattandosi di soggetto segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

-) con ricorso del 20.7.2019 il provvedimento disciplinare veniva impugnato in via gerarchica per tardività della contestazione, avvenuta 9 mesi dopo l’avvenuta conoscenza dei fatti, violazione dell’art. 1355 C.O.M. e omessa considerazione dello stato di servizio dello scrivente, delle responsabilità esercitate quale CO di ST e della vicenda dal punto di vista squisitamente fenomenico, mancata disamina delle giustificazioni, violazione degli artt. 38 TULPS e 6, d.lgs. 121/2013;

-) con provvedimento n.-OMISSIS- dell-OMISSIS-, notificato al ricorrente dapprima il -OMISSIS- e quindi nuovamente il -OMISSIS- è stato rigettato il ricorso gerarchico ritenendo che “ le giustificazioni addotte dal -OMISSIS- non hanno fornito nuovi elementi utili ai fini di una diversa valutazione dei fatti oggetto di contestazione, rispetto a quelli già indicati in sede di istruttoria del procedimento disciplinare condotto dal CO della IA di Cosenza ”.

Il ricorrente quindi fornisce una ricostruzione delle vicende propedeutiche all’avvio del procedimento disciplinare.

1.1-Ritenendo illegittima la suddetta decisione gerarchica, il ricorrente ne contesta la legittimità per i seguenti motivi:

A) NULLITÀ PER TARDIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE.

Il ricorrente deduce illegittimità della sanzione disciplinare impugnata per violazione dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento militare).

In particolare, egli rileva che il dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare è rappresentato dal giorno della conoscenza dei fatti, nella specie il -OMISSIS-, data in cui l’Amministrazione –nella persona del -OMISSIS-, titolare del potere disciplinare – era a conoscenza del sequestro di piccola quantità di droga d’iniziativa del ricorrente e, quindi, della mancata proposta di ritiro cautelare delle armi, da cui ritardo immotivato e incomprensibile di quasi 9 mesi fino al -OMISSIS-.

Non rileverebbe invece, come asserito nella decisione gerarchica, l’aver la Procura della Repubblica -OMISSIS- il “nulla osta” all’ostensibilità degli atti relativi all’informativa di reato redatta dalla ST di -OMISSIS- a carico del soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti, essendo i fatti posti a base del procedimento disciplinare conosciuti sin dal settembre 2018 ed in ogni caso anche la richiesta dell’Arma alla Procura era stata, a sua volta, presentata con ritardo solo il -OMISSIS-.

Inoltre, l’informativa ottenuta a seguito di richiesta alla Procura di -OMISSIS- altro non sarebbe se non quella stessa informativa a firma del ricorrente che dunque non necessitava di acquisizione per essere stata già comunicata dal ricorrente con segnalazione 45-11 cui era allegata.

B) GRAVI VIOLAZIONI PROCEDIMENTALI.

Viene contestato l’assunto di cui a pag. 4 della decisione gerarchica per cui la mancata indicazione della possibilità di farsi assistere da un difensore sarebbe stata ovviata attraverso “ un rigoroso rispetto delle garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti ”, deducendo l’illegittimità delle procedure seguite in sede di contestazione degli addebiti e, in particolare, la convocazione per un “rapporto” tradottasi nella contestazione disciplinare alla (umiliante) presenza di un inferiore di grado del ricorrente, circostanze esposte nel ricorso gerarchico ed ivi non valutate.

C) VIOLAZIONE DEI TERMINI A DIFESA.

Il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto disposto dalla Guida tecnica del Ministero della difesa sui procedimenti disciplinari e alla normativa ivi menzionata, la contestazione disciplinare conteneva un termine di conclusione di 30 giorni e un termine per le controdeduzioni di soli 10 giorni, in violazione quindi del termine di 20 giorni (due terzi di 30) che avrebbe dovuto essere garantito, mentre su tale circostanza il provvedimento disciplinare è laconico limitandosi ad evidenziare che il ricorrente è comunque riuscito a produrre una “ circostanziata memoria difensiva ”, della quale, peraltro, il CO Provinciale pare non aver tenuto conto.

D) MANCATA VALUTAZIONE DELLA MEMORIA DIFENSIVA.

Viene contestata la mancata valutazione delle memorie difensive, di cui si darebbe conto con un laconico riferimento a pag. 5 della decisione gerarchica, né sarebbe di rilievo al riferimento al “ par 4 della nota esplicativa (-OMISSIS- della IA di Cosenza) ”, non avendosi contezza di detta nota, mai notificata e mai messa a disposizione del ricorrente.

Soggiunge il ricorrente che, qualora trattasi di nota resa dal Capitano al Colonnello risulterebbe violato l’art. 1366 per cui il superiore per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico deve inoltrarlo all’autorità gerarchica superiore senza pareri o commenti.

E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1355 C.O.M. (D.LGS. N. 66/2010) – SPROPORZIONE DELLA SANZIONE.

Il ricorrente contesta la parte del provvedimento gerarchico (pag. 5) laddove è stata individuata la sanzione, ritenendo essa abnorme rispetto al suo curriculum esemplare e privo di recidiva.

Inoltre contesta la mancata menzione del fatto che nelle operazioni in questione egli era affiancato da vicebrigadiere non attinto da alcuna sanzione.

F) ERRORE DI INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ART. 38 T.U.L.P.S E DELL’ART. 6 D.LGS. N. 121/2013.

Viene contestato quanto affermato a pag. 6 della decisione gerarchica nel senso che il ricorrente ha dato esecuzione al f.n 377/5-3-2-2017 del 15.3.2017 nella parte in cui rammenta ai Comandi ST che nell’esercizio “di un potere discrezionale di amplissima portata, sono tenuti a valutare l’affidabilità del detentore di armi e dei conviventi dello stesso ”.

Rileva sul punto il ricorrente che:

-) il soggetto su cui è stata rinvenuta sostanza stupefacente è stato sì trovato consumatore occasionale di hashish , ma nulla gli risulta sul casellario giudiziario, ha due armi rappresentate da vecchi fucili da caccia, senza munizioni, ereditati dal defunto padre nel lontano 1997 e dette circostanze, nell’esercizio di quell’amplissimo potere discrezionale attribuito al ricorrente, lo hanno condotto a non ritenere immediatamente necessaria la proposta di ritiro delle armi;

-) il presunto illecito per il quale egli è stato sanzionato è la mancata proposta di divieto di detenzione delle armi del suddetto soggetto, ma le armi sono detenute da 22 anni senza che nessun CO di ST avvicendatosi a -OMISSIS- lo abbia controllato, nonostante l’uso occasionale di hashish fosse noto;

-) né vi sarebbe alcuna violazione dell’art.1 punto 5 del DM Sanità 24 aprile 1998 laddove prevede la non

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