TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2018-03-20, n. 201803139
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Pubblicato il 20/03/2018
N. 03139/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13080/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13080 del 2017, proposto da:
“Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas” Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Tacito, 23;
contro
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P B in Roma, via della Bufalotta, 174;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 162/17, comunicata a Sabina Universitas il 13 ottobre 2017 con nota prot. 4469/2017, con cui il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti ha approvato, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 175 del 2016, l'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute, con indicazione, tra quelle che debbono essere alienate, della partecipazione in Sabina Universitas, e di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il “Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas” impugna la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2017 n. 162 del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, proponendo tre motivi di ricorso recanti diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituito in giudizio il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, resistendo al ricorso.
3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 27 febbraio 2018, e quindi trattenuto in decisione.
4. Sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. La società consortile ricorrente (la quale gestisce in convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” i Poli universitari di Ingegneria, Medicina e Agraria) è partecipata dalla Provincia e dal Comune di Rieti nonché da altri soci, tra i quali si annovera in particolare il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, che è titolare di n. 8 azioni, per un valore di € 40.000,00, pari al 3,72% del capitale sociale.
Essa contesta in questa sede la deliberazione con la quale il Consorzio, in applicazione dell’art. 24 del D. Lgs.n. 175/2016, nel compiere l’atto di ricognizione delle partecipazioni detenute, ha indicato la partecipazione nella società ricorrente tra quelle da alienare, motivando in base al ritenuto presupposto che la stessa “non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016”.
6. Il Collegio ritiene che siano fondati i profili di censura ricavabili dalla prima parte del secondo motivo di ricorso, nonché dal terzo motivo di ricorso, in quanto:
- l’articolo 24, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 così dispone: “ 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15” ;
- il Consorzio ha ritenuto con riferimento alla partecipazione in questione che la stessa non sia riconducibile alle seguenti categorie di cui all’articolo 4, comma 2:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- detta esclusione riflette un’applicazione della normativa in questione che non risulta condivisibile, poiché l’attività del Consorzio in questione esprime sicuramente la “produzione di un servizio di interesse generale”, trattandosi di un servizio di istruzione universitaria, avuto riguardo, da un lato, al disposto dell’art. 5, lettera g) del D. Lgs. n. 117/2017 che include la formazione universitaria e post-universitaria tra le attività di interesse generale (qualificazione, questa, che ancorché disposta nel contesto della disciplina del terzo Settore possiede anche un carattere ontologico intrinsecamente legato alla natura stessa di questo tipo di formazione, in sé considerata sotto il profilo dell’utilità sociale);dall’altro, alla definizione di «servizi di interesse generale» di cui all’art. 2, comma1, lett. h) del D. Lg. N. 175/2016, che si riferisce alle “ attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale ”;
- l’assunzione della partecipazione in questione non è estranea alle finalità istituzionali del Consorzio, dato l’evidente nesso, nel contesto dell’economia contemporanea, tra la formazione e lo sviluppo dell’attività produttiva di beni e servizi;
- ogni ulteriore prospettazione in ordine alla non congruenza della partecipazione in questione con il requisito, pur normativamente richiamato, di cui all’art. 5, commi 1 e 2 della D. Lgs. n. 175/2016, e in particolare della “ necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 ” o della “ convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato ” o comunque della “ compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa ” investe profili estranei alla motivazione dell’atto impugnato in questa sede e non suscettibili, anche per la loro complessità, di integrazione in sede processuale.
7. Il ricorso va conseguentemente accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui dispone l’alienazione della partecipazione del Consorzio nella società ricorrente.
8. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.