TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-12, n. 202300263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-12, n. 202300263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300263
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00263/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03270/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

a) della determinazione del Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa prot. M-D AB05933 REG2022 0209610 del 15/4/2022, con la quale è stata disposta “ nei riguardi dell'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente ” la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria che ha preceduto la determinazione prot. M-D AB05933 REG2022 0209610 del 15/4/2022, ed in particolare: la determinazione dirigenziale del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS- del 31/12/2020 di “ invio degli atti del procedimento al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la valutazione, nella competenza, della posizione di stato, giuridica e disciplinare del militare ”; gli atti dell'inchiesta formale ordinata il 25 febbraio 2021, dal Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri “Campania”; il “ deferimento dell'inquisito al giudizio di una Commissione di Disciplina ” del 3/11/2021; le risultanze della Commissione di Disciplina che, nella seduta del 31 gennaio 2022, riteneva il suddetto graduato “ non meritevole di conservare il grado ”.

per quanto riguarda i motivi aggiunti

dei medesimi atti, sotto altro profilo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione del 15 aprile 2022 della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, veniva irrogata al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, a seguito di giudizio penale, e all’esito dei seguenti atti:

- sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1023/2015 del 18/12/2015;

- sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3445 del 29/3/2017, di rideterminazione della pena per concessione delle attenuanti generiche;

- sentenza n. 2795 del 19/6/2018 della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli;

- determinazione ministeriale del 26/11/2018, con la quale veniva disposta, a decorrere dal 19 giugno 2018, la “perdita dello stato di militare”, a norma dell’articolo 622, comma 1, lettera b), del d.lgs. 66/10;

- ordinanza della Corte di Appello di Napoli, Sez. Pen. I, del 5/6/2019, con cui veniva sostituita “ la pena accessoria inflitta a (…) dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la pena accessoria dell’interdizione temporanea per anni cinque ”;

- sentenza n. 2322/2020 dell’11/6/2020 di questo TAR con cui, respingendo il gravame avverso la primigenia determinazione ministeriale del 26/11/2018, nondimeno rimarcava la rilevanza della successiva rideterminazione della pena accessoria inflitta al ricorrente – con la interdizione dai pubblici uffici che da “perpetua”, era divenuta solo “temporanea” – siccome disposta dalla Corte di Appello di Napoli con ordinanza del 5 giugno 2019; sopravvenienza da far valere con “ l’esercizio, eventualmente sollecitato dall’interessato, dei poteri di riesame e revisione che spettano all’amministrazione ”, atteso che “ la sostituzione della pena accessoria comporta, sia pure a posteriori, il venir meno del presupposto del provvedimento di perdita dello stato di militare ”.

1.1. In particolare, a seguito della sentenza di questo TAR il ricorrente provvedeva prontamente, con atto del 6 agosto 2020, ad instare per il “ riesame e revisione ” della primigenia determinazione del 26/11/2018.

1.2. Con determinazione ministeriale del 31 dicembre 2020, si annullava, indi, il provvedimento del 26 novembre 2018, con consequenziale reintegro del ricorrente.

1.3. In data 25 febbraio 2021, nondimeno, veniva ordinata inchiesta formale a carico del ricorrente, con atto di contestazione degli addebiti notificato in data 13 aprile 2021 e con successivo deferimento alla commissione di disciplina che, al fine reputava, il ricorrente - appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri- “ non meritevole di conservare il grado ”.

1.4. Di qui il radicale provvedimento “espulsivo” in epigrafe individuato, avverso il quale il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 1392, dell’art. 861, comma 1, lett. d) e dell’art. 1376 D.Lgs.15/3/2010 n. 66 e dei principi di immediatezza, tempestività e concentrazione del procedimento disciplinare. Violazione dei principi di buona fede, correttezza ed imparzialità (artt. 2 e 97 Cost., art. 41 Carta di Nizza). Intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, stante la violazione dei termini ex art. 1392 d.lgs. 66/10 per la instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare, oltre che quello per il compimento dei diversi atti di procedura, con consequenziale estinzione della potestas sanzionatoria;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 923 e dell’art. 852 del D.Lgs. 15/3/2010 n. 66 e del principio del contrarius actus , atteso che il provvedimento non avrebbe dovuto esser adottato dal direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 1370, dell’art. 1375 e dell’art. 1355 D.Lgs.15/3/2010 n. 66. Violazione dell’art. 3 L. 7/8/1990 n. 241. Violazione dei principi di proporzionalità, graduazione e ragionevolezza del procedimento disciplinare. Violazione dei principi di buona fede, correttezza ed imparzialità (artt. 2 e 97 Cost., art. 41 Carta di Nizza) e del diritto di difesa. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e contraddittorietà, stante il travisamento e la contraddittorietà che affliggerebbe il “merito” della gravata determinazione;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 867 D.Lgs.15/3/2010 n. 66. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti ed illogicità e contraddittorietà, attesa la illegittimità anche della decorrenza della cessazione dal servizio, individuata ai fini giuridici nel momento della sospensione precauzionale dall’impiego (24/6/2015),

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