TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-16, n. 202111806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-16, n. 202111806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111806
Data del deposito : 16 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2021

N. 11806/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2021, proposto da
Società Agricola Terre di Castel di Decima Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 22 luglio 2020, pubblicata sul B.U.R.L. n. 127 - Supplemento n. 3 del 20 ottobre 2020, recante approvazione del “Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede”, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e/o connesso, tra cui:

- la deliberazione del Consiglio direttivo di RomaNatura n. 16 del 12 maggio 2005, recante approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano adottato;

- la determinazione 30 ottobre 2019, n. G14845 del Direttore della “Direzione regionale capitale naturale, parchi e aree protette”, con la quale è stato preso atto delle risultanze della Relazione istruttoria redatta dagli uffici e sono state formulate proposte di modifica e integrazione;

- la proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 13 novembre 2019 adottata con decisione 12 novembre 2019, n. 86 e i relativi allegati, con la quale la Giunta regionale del Lazio ha sottoposto al Consiglio regionale l'approvazione del Piano della Riserva naturale di Decima Malafede, approvando contestualmente le proprie modifiche ed integrazioni allo stesso;

- la nota di Roma Natura prot. n. 649 del 27 febbraio 2017, dal contenuto ignoto, recante attestazione di esclusione del Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede dalla procedura di VAS

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

- del “Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede” approvato, nella parte in cui classifica come zone “A” e “B” le aree ove ricadono i terreni e i fabbricati di proprietà della società ricorrente;

- delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 11, all'art. 15, commi 17 e 18 e all'art. 16, comma 11 delle N.T.A. - Normativa Generale del Piano, nella parte in cui impongono limitazioni al godimento delle aree ubicate in prossimità dei corsi d'acqua;

- delle disposizioni di cui all'art. 7, all'art. 14 e all'art. 15, commi 2 e 11 delle N.T.A. - Normativa Generale del Piano, nella parte in cui impongono limitazioni al godimento delle aree boschive/a seminativo classificate come zone “A” e “B”;

IN OGNI CASO PER L'ACCERTAMENTO

dei vincoli alle attività agro-silvo-pastorali esercitate dalla società ricorrente, nonché dei limiti all'utilizzazione dei terreni di proprietà della medesima che derivano dal “Piano della Riserva Naturale di Decima Malafede” approvato;

CON CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza:

- in tesi, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui sopra;

- in ipotesi, a corrispondere in favore della ricorrente gli indennizzi previsti dagli artt. 26, 27 della L.R. Lazio n. 39/2002 e dall'art. 34 della L.R. Lazio n. 29/1997 liquidati in via equitativa;

- in ulteriore ipotesi, all'acquisizione mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione degli immobili di proprietà della ricorrente, sui quali gravano i vincoli e le limitazioni anzidetti, ai sensi dell'art. 36 della L.R. Lazio n. 29/1997


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ente Regionale Romanatura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, nella qualità di proprietaria di una porzione del territorio sito nella riserva naturale di Decima Malafede, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ed in particolare la delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 3 del 20 ottobre 2020, con la quale è stata approvato il piano della riserva. Di tale atto è stato chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Con domanda di risarcimento danni.

La ricorrente ha esposto che il piano è stato adottato dall’ente gestore Roma Natura fin dal 25 novembre del 2002, ed è stato pubblicato il 23 maggio 2003.

Nel 2008 il piano è stato trasmesso alla Regione Lazio, dopo l’acquisizione e la valutazione delle osservazioni previste dall’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997.

Solo il 12 novembre 2019 la Giunta ha inviato al Consiglio regionale il piano ai fini dell’approvazione, che è infine intervenuta con l’atto impugnato e pubblicato il 20 ottobre del 2020.

Ciò premesso, la ricorrente svolge i seguenti motivi di ricorso: a) violazione dell’art. 26 della legge regionale n. 29 del 1997, poiché sono state introdotte modifiche al piano adottato a molti anni di distanza, e senza che esse corrispondessero alle osservazioni prodotte in atti; b) violazione del d.lgs. n. 152 del 2006 e della direttiva 2011/42/CE, perché il piano non è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS); c) violazione di legge ed eccesso di potere, con riguardo agli artt. 13, comma 11; 15, comma 17 e 18; 16, comma 11, delle NTA, che imporrebbero vincoli all’attività agricola nelle fasce di rispetto delle acque tutelate irragionevoli, e larvatamente espropriativi, senza indennizzo; d) violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento agli artt. 14 e 15, comma 11, delle NTA, per analoghe ragioni quanto alle aree boschive e seminative.

Alla fondatezza delle censure seguirebbe quella della domanda risarcitoria, e comunque della domanda volta a conseguire un indennizzo compensativo ai sensi degli artt. 26, 27 e 34 della legge regionale n. 29 del 1997.

A seguito di fissazione di udienza ex art. 55, comma 10, cpa, la causa è stata assunta in decisione.



DIRITTO

1.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla omessa sottoposizione a VAS del piano della Riserva, va esaminato per primo in ordine logico ed è fondato.

2. Va premesso che, in linea astratta, non vi sono dubbi in ordine alla riconducibilità del piano della riserva all’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la parte in cui indica i piani e programmi che sono soggetti a VAS, includendovi la “pianificazione territoriale”.

Ai sensi dell’art. 26, comma 6, della legge regionale n. 29 del 1997 il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico territoriale, sicché esso ricade ad ogni titolo nella previsione di legge appena rammentata.

Di ciò si trae ulteriore conferma dal testo attualmente vigente dell’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, costituente la legge quadro sulle aree naturali protette, che, con valore ricognitivo di un vincolo già vigente nella trama legislativa, afferma ora espressamente la assoggettabilità a VAS del piano.

Del resto, nel caso di specie è stata anche attivata, per una porzione dell’area, la valutazione di incidenza prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, la quale a sua volta implica, per il piano alla quale si riferisce, la VAS, ai sensi della lett. b) del già citato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Va da sé, infine, che la finalità di tutela ambientale propria del piano dell’area naturale protetta di per sé non esclude l’obbligo di VAS (Corte di giustizia, C. 142/07 e C. 321718).

3. Nel caso di specie, il piano è stato adottato dall’ente gestore fin dal 2002, ovvero in una data posteriore alla pubblicazione della direttiva 27 giugno 2001 n. 42/2001/CE, ma anteriore al termine di attuazione di essa, fissato dall’art. 13 al 21 luglio 2004.

Il legislatore nazionale ha poi attuato la direttiva soltanto con il d.lgs. n. 152 del 2006, recante una disciplina in larga parte sostituita dal d.lgs. n. 4 del 2008.

Da tale normativa statale non emerge alcun impedimento all’assoggettamento del piano impugnato a VAS.

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