TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-11-04, n. 201101646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-11-04, n. 201101646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201101646
Data del deposito : 4 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01745/2010 REG.RIC.

N. 01646/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2010, proposto da:
N G, rappresentato e difeso dall'avv. E V, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Livorno, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di Livorno in data 20.05.2010 e notificato in data 14.06.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Livorno, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1143/2010 dell’1 dicembre 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2011 il Cons.. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 27 ottobre, il cittadino senegalese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale era stata disposto il rigetto della dichiarazione di emersione presentata ai sensi della l.n. 102/09, sulla base della considerazione per la quale risultava a suo carico del medesimo una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/98, ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c), l.cit.

Il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge per contrasto con l’art. 1 ter comma 13 lett. c) del decreto legge 78/2009, convertito con modif. in legge 102/2009 ”.

Non esistevano precedenti penali diversi da quello richiamato nel provvedimento impugnato ma il medesimo non poteva essere considerato ostativo nel senso inteso dall’Amministrazione, in quanto l’arresto obbligatorio in flagranza che contraddistingueva la fattispecie era stato introdotto solo con norma speciale, di cui all’art. 14, comma 5 quinquies, d.lgs. cit., e non era riconducibile alla previsione dell’art. 381 c.p.p., unica norma richiamata nell’art. 1 ter, comma 13, lett. c), l.n. 102/09 cit.

2) Violazione del giusto procedimento. Violazione legge 07.08.90 n. 241. Violazione legge 07.08.90 n. 241 come modificato dalla l. 11.02.05 n. 15, dal d.l. 15.03.05 convertito in legge 14.05.05, n. 80. Insufficiente motivazione ”.

Non risultava osservato l’obbligo di previa comunicazione di motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis l.n. 241/90.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso, secondo le argomentazioni richiamate in un rapporto amministrativo depositato in giudizio unitamente alla documentazione inerente il procedimento.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare e fissava contestualmente la pubblica udienza del 19 ottobre 2011.

Alla pubblica udienza sopra indicata la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, anche al più approfondito esame proprio della fase di merito, ritiene di confermare l’orientamento espresso in cautelare.

Come detto, infatti, questa Sezione, nell’esame delle istanze cautelari incidentali ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti che hanno determinato l’arresto del procedimento di emersione per la presenza di una condanna per il reato ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 ritenuta ostativa alla regolarizzazione in base all’interpretazione costantemente seguita dall’Amministrazione degli Interni, ha ritenuto di dare evidenza ad un’interpretazione delle norme vigenti in senso costituzionalmente orientato, secondo un orientamento costante inerente la questione, successivamente decisa, anche sotto diverso profilo, con intervento della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 10 maggio 2011 n. 8;

Il Collegio, quindi, deve ribadire che la condanna irrogata per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 non può ritenersi tra quelle ostative all’”emersione del lavoro irregolare”, ai sensi dell’art.

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