TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-10-23, n. 201700292
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2017
N. 00292/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2017, proposto da:
Ortofresh S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G B, P A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B in Airola, via dei Fiori, n.6;
contro
Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara, in persona del Dirigente p.t.., rappresentato e difeso dall'avv. T M, presso il cui studio domicilia in Pescara, piazza Ettore Troilo n.8;
per l'annullamento
del provvedimento n. 11 del 10.04.2017, prot. 857/SIAN, emesso dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione con cui veniva disposta la sospensione immediata dell'attività della ricorrente compresa nell'art. 134 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Pescara e delle lettere e) ed h) L.R. n. 11 del 2008, oggetto di richiesta di ampliamento significativo e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 3 di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti l'avv. G B per la parte ricorrente, l'avv. Letizia Capponi su delega dell'avv. T M per l'amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n.193/2017 la Ortofresh s.r.l., esponeva che:
- in data 1.03.2016 aveva inoltrato richiesta al Suap del Comune di Pescara per l’avvio di un esercizio commerciale finalizzato alla vendita preparazione e consumazione di prodotti ortofrutticoli con 40 posti a sedere nell’antistante dehor da realizzarsi, e di aver ottenuto in data 21.03.2016 parere preventivo igienico sanitario favorevole limitatamente alla tipologia di attività di cui all’art. 133 d del regolamento comunale di igiene: piccolo laboratorio di preparazione annesso ad esercizio di vendita di generi alimentari per la cottura di legumi e verdure;
- con verbale ispettivo 22.11.2017 Nas e Sian di Pescara, rilevata la non corrispondenza tra la registrazione dell’impresa alimentare e l’attività concretamente esercitata vennero adottati, ai sensi dell’art. 54 lett. b-e-h- i provvedimenti di sospensione immediata dell’attività di produzione, vendita e somministrazione di preparazioni enogastronomiche, divieto di utilizzo di alcune preparazioni alimentari, divieto di somministrazione di alimenti e bevande, sanzioni ex art. 6 comma 3 seconda ipotesi del d.l.vo 193/2007;
-che il 6.03.2017 l’Ausl Pescara comunicava al Suap, con nota prot. 4142/DP, di non poter dare corso all’ampliamento richiesto con la nuova Nias depositata al Suap il 7.12.2016 avente ad oggetto richiesta di commercio in sede fissa e somministrazione ex art. 1 comma 91 lettere e) h) l.r. n.11/2008 e per i) somministrazione con limitata tipologia produttiva (134 lett.b) e ii) vendita al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, ed integrata con email del 31.01.2017 e 22.02.2017 su richiesta in data 23.01.2017 del Dipartimento di Prevenzione;
- che in mancanza di comunicazione alla ricorrente del predetto parere negativo, peraltro oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Suap in data 7.04.2017, deve intendersi formato il silenzio assenso sulla Nias al decorso dei trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990;
- che, a seguito di ispezione in data 11.04.2017, il Dipartimento di Prevenzione e Vigilanza Igienico Sanitaria dell’Ausl di Pescara irrogava l’impugnato provvedimento n.11 del 10.04.2017 di sospensione ai sensi dell’art. 54 lettera e) del regolamento Ce 882/04 relativamente alle attività di cui all’art. 134/b del regolamento comunale e di cui alle lettere e) ed h) della l.r. n.11/2008 , sui rilievi delle risultanze del sopralluogo ispettivo, della mancanza dei requisiti strutturali e funzionali ai fini dell’igienicità e sicurezza delle lavorazioni di cui al predetto parere negativo;
- che avendo appreso, solo a seguito del provvedimento di sospensione impugnato e di conseguente accesso agli atti, del precedente parere negativo, inoltrava istanza in autotutela in merito alla rilevata promiscuità delle lavorazioni nel locale dispensa, alle dimensioni della cucina, ed al dehor adibito a locale somministrazione, che restava tuttavia priva di riscontro.
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:
Incompetenza e carenza di potere dell’Ausl in violazione del d.p.r. 160/2010;
Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del d.p.r. 160/2010 la mancata conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 2 della legge n.241/1990 unitamente al silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivalgono a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide, per cui l’Asl non aveva il potere di disporre alcuna sospensione. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 cit. il Suap è l’unico soggetto pubblico territoriale di riferimento per l’esercizio di attività produttive, cui compete la conclusione del procedimento ed il potere di sospensione. L’Ausl, senza che sia stata convocata una Conferenza di Servizi ex art. 14 l.n. 241/1990, ha scavalcato le competenze del Suap avvalendosi di un’attività ispettiva dei Nas che non avevano rilevato nulla di anomalo.
2)Violazione di legge in relazione all’art. 54 lettera e) regolamento Ce 882/2004 nonché dell’art.6 comma 7 d.lgs. n.193/2007, assenza di prescrizioni ed indeterminatezza dell’atto;
Il provvedimento di sospensione è illegittimo poiché non adottato “per un adeguato periodo di tempo” e comunque non accompagnato da prescrizioni puntuali e ben evidenziate per la regolarizzazione dell’attività. Nella specie, se da un lato si stabilisce che la sospensione sarà revocata a regolarizzazione