TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-29, n. 202302788
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Testo completo
Pubblicato il 29/11/2023
N. 02788/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Supermercati D&P s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati O A, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento di reiezione fondo di integrazione salariale (Fis) di cui alla nota del direttore dell’INPS sede di Nocera Inferiore (SA) (codice 720100), con il quale è stata rigettata la istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 29 del d.lgs n. 148/2015 (Fis 1219028-2022/2022), del 5 dicembre 2022, comunicato il 9.12.2022, protocollo Inps 7201.05/12/2022.0318309;
b) del preavviso di rigetto, del 25.11.2022, ad oggetto Sede Inps 7201, matricola 7211098062 Fis;
c) della nota Inps CMBBDR.08/11/2022.5691686;
d) ove occorra, del diniego non conosciuto sul ricorso amministrativo proposto in data 21.12.2022; e) ove occorra, della circolare Inps n. 139/2016;
f) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento del 30.3.2023 a firma del Direttore dell’Inps sede di Nocera Inferiore (Sa), recante la data del 17.10.2022, prot. Inps.7201.30/03/2023.0082935, ad oggetto “istanza di riesame del provvedimento n. prot. Inps.7201.13/10/2022.0264314, assegno di integrazione salariale di cui all’art. 29 del d.lgs 148/2015 e s.m.i”;
- della relazione di Alberti Maria Rosaria depositata in giudizio in data 16 maggio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, titolare di un supermercato con sede in Nocera Inferiore, impugna il provvedimento con cui l’INPS ha rigettato l’istanza di ammissione al Fondo integrazione salariale con riduzione del 50% dell’orario di lavoro su base mensile, presentata in ragione della chiusura del tratto di strada antistante l’esercizio commerciale per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e della impossibilità di accesso e di utilizzo del parcheggio annesso ai locali, con conseguente prevista riduzione dell’afflusso di clientela (di regola attratta dalla possibilità di utilizzare il predetto spazio).
Il provvedimento si fonda sulla omessa integrazione della documentazione presentata, così come richiesta con la comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non essendo stata presentata l’integrazione della relazione tecnica al fine di evidenziare “la transitorietà, l’imprevedibilità e l’eccezionalità dell’evento in quanto lo stesso, in caso di impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità, deve essere improvviso e di rilievo” nonché sulla mancata presentazione di “dichiarazione/verbale sottoscritto da pubblica autorità