TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-05-16, n. 202302951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-05-16, n. 202302951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302951
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 02951/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00262/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2023, proposto da
A I, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, corso Umberto I n. 133;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto n. 702/2021 (R.G. n. 477/2021) della Corte di Appello di Napoli, reso in data 3 marzo 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli in epigrafe indicato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore:

- “della somma di euro 900,00 oltre interessi legali dalla domanda” per la violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (Legge Pinto);

- delle spese del giudizio (quantificate in “complessivi euro 378,58 di cui euro 78,58 per spese vive ed euro 300,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimb. forf. per spese nella misura del 15% dei compensi”).

In particolare, lamenta che pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.

Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

Si è costituito per resistere il Ministero intimato.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione passato in giudicato, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art.

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