TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202210240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202210240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210240
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 10240/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02591/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2022, proposto da F F, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, F L, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'Avviso di selezione per il reperimento di 220 medici specialisti per le esigenze delle commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore del MEF ai sensi della direttiva del Ministro n. 27490 del 6 marzo 2015 ... pubblicato il 1 settembre 2021, nella parte in cui (art. 3, capoverso 2, lett. e) preclude la partecipazione al concorso ai medici che alla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità con le disposizioni dell'art. 5, comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015, abbiano già stipulato convenzioni con l'Amministrazione per un periodo di sei anni consecutivi, salvo che non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell'ultima convenzione, precisando altresì che la sopravvenienza di tale condizione nel periodo di validità della graduatoria comporta l'automatica decadenza del medico dalla stessa e la risoluzione della convenzione;

dello Schema di convenzione per il conferimento di incarico libero professionale, approvato con il medesimo Avviso ed ad esso allegato (Allegato n. 2), nella parte in cui (i) nelle premesse richiede al candidato la dichiarazione attestante l'assenza di condizioni di inconferibilità dell'incarico, quali stabilite dal punto 3 dell'avviso di selezione, (ii) all'art. 3 prescrive l'obbligo del medico convenzionato di comunicare, con la massima urgenza, il sopravvenire, nel corso dell'efficacia della presente convenzione, di situazioni di incompatibilità o di condizioni che precludono lo svolgimento dell'incarico, quali stabilite dall'art. 3 dell'Avviso, (iii) all'art. 5 dove prevede quale causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del medico degli obblighi sopra riportati;

di ogni atto presupposto e conseguenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento (iv) alla direttiva del Ministro Economia e Finanze n. 27490 del 6 marzo 2015, nella parte in cui stabilisce che non è possibile stipulare convenzioni con lo stesso medico per un periodo continuativo superiore sei anni consecutivi e che nell'ipotesi di stipula della convenzione per sei anni consecutivi con lo stesso medico, la partecipazione ad una nuova procedura è consentita solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell'ultima convenzione;
(v) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF, adottato con DM 31 marzo 2021 (doc. n. 4), nella parte in cui (pag. 79), richiamando la direttiva MEF n. 27490/15, contempla il criterio di rotazione quale modalità di nomina e selezione dei medici componenti le commissioni, pur nell'ambito di una procedura selettiva aperta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato in data 1.9.2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto un pubblico “avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della Direttiva del Ministro n. 027490 del 6 marzo 2015”. Gli incarichi messi a concorso sono destinati a essere ripartiti nelle sedi delle Commissioni indicate nel prospetto allegato al medesimo avviso, in base alla specializzazione medica posseduta, da cui si evince che la copertura delle posizioni anzidette riguarda, oltre alla Commissione medica superiore (per 20 medici), tutte le Commissioni Mediche di Verifica che operano presso le Ragionerie territoriali del Ministero aventi sede nei Capoluoghi di regione per i rimanenti 200 posti.

L’avviso prevede che ogni interessato è tenuto a presentare la propria candidatura in relazione ad una sola Commissione medica di verifica o superiore e a partecipare in relazione ad una sola specializzazione medica tra quelle indicate.

L’avviso all’art. 3, in attuazione di quanto previsto nella Direttiva ministeriale n. 27490/2015, stabilisce che “non possono partecipare alla selezione … e) i medici che alla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità alle disposizioni di cui dall’art. 5, comma 5, della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell’economia delle finanze, abbiano già stipulato convenzioni con l’Amministrazione per un periodo di sei anni consecutivi, salvo che non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell’ultima convenzione. Gli intervalli temporali necessari al perfezionamento delle procedure amministrative per il rinnovo di un incarico non saranno considerati interruttivi della consecutività dei periodi di convenzionamento del medico in Commissione medica di verifica/Commissione medica superiore”.

Inoltre, sempre all’art. 3, specifica che “il sopravvenire delle sopra citate condizioni nel periodo di validità della graduatoria comporta l’automatica decadenza del medico dalla stessa e la risoluzione della convenzione”.

L’odierna ricorrente è un medico specialista in Psichiatria e, avendo in passato hanno stipulato convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze quale componente della Commissione medica di verifica di Perugia fino al 31 dicembre 2021 per un periodo di sei anni senza interruzioni, si trova in una delle fattispecie preclusive della sua partecipazione al concorso delineate nell’art. 3 dell’avviso.

Nella sua qualità di medico specialista ha comunque presentato domanda di partecipazione alla selezione di cui all’avviso per Commissione medica territoriale di Perugia quale sede di destinazione dell’incarico, attestando lo svolgimento dell’incarico di componente di Commissione medica per oltre sei anni.

Trovandosi nella situazione di esclusione ivi descritta, hanno impugnato l’avviso di selezione, direttiva del Ministro Economia e Finanze n. 27490 del 6 marzo 2015, lo schema di convenzione ed il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato al MEF in data 29 novembre 2021 ed ivi successivamente depositato, affidando il ricorso a due motivi.

Con il primo motivo si contestano le clausole ostative alla partecipazione alla selezione, contenute nell’art. 3 dell’avviso, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost. e del principio di favor partecipationis. Si afferma che sarebbe stata prevista una “misura intrinsecamente illegittima in quanto derogatoria del principio del pubblico concorso aperto, trasparente e meritocratico ex artt. 51, comma 1 e 97, comma 4 Cost., adottata in assenza del necessario presupposto normativo di rango primario”. Si lamenta, inoltre, la contraddittorietà dell’opera amministrazione nella parte in cui ha, nonostante la previsione delle clausole di esclusione, ritenuto di valorizzare comunque la pregressa esperienza professionale con la previsione di un punteggio in relazione ai pregressi incarichi ricoperti sempre nelle Commissioni mediche. Inoltre, si contesta l’applicazione del criterio di rotazione costituito, in caso di convenzionamento sessennale col MEF, dall’interruzione dell’incarico per “almeno tre anni dalla data di scadenza dell’ultima convenzione”, ritenuto non applicabile alla fattispecie che si caratterizza per la natura “aperta” della procedura, analogamente a quanto avviene nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamenti dei contratti dove non sarebbe possibile “escludere dal confronto selettivo comparativo il fornitore uscente”, a meno che non si operi nell’ambito degli appalti sotto-soglia.

Con il secondo motivo si contesta la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 mancando un’adeguata motivazione volta ad approfondire le ragioni a sostegno di una clausola escludente così restrittiva e gravosa. Sotto altro profilo si osserva che “la causa di incompatibilità introdotta ex novo nell’ordinamento” (tale da “precludere l’accesso e/o la permanenza nell’incarico dei medici già titolari di incarichi continuativi”) non troverebbe fondamento né nella Direttiva n. 027490 del 2015, né legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), né nei Piani triennali di lotta alla corruzione adottati dall’amministrazione e richiamati nell’avviso (

PTCP

2014-2016 e successivo

PTPCT

2021-23). Infine, si lamenta la violazione del principio di proporzionalità visto che la clausola escludente non corrisponderebbe ai canoni di necessità ed adeguatezza ma, al contrario, sacrificherebbe solamente l’interesse partecipativo in quanto impedirebbe “al singolo medico convenzionato per sei anni consecutivi di accedere e/o permanere nell’incarico di componente delle commissioni mediche, anche per il caso in cui il medico abbia prodotto domanda per una commissione medica di diversa regione ovvero per la Commissione medica superiore (e viceversa)” e ciò, si precisa, perchè: i) la disciplina “costituisce anzitutto misura inidonea allo scopo di mitigare il rischio di corruzione, trattandosi di organismi di durata triennale, i cui componenti sottoscrivono con il MEF convenzioni annuali e, soprattutto, esprimono i propri pareri sempre collegialmente e mai individualmente”;
ii) “le attività di accertamento e di consulenza di volta in volta espletate dagli organi collegiali sono oggetto di verifica e convalida da parte del presidente della Commissione, oltre che controllati a livello centrale anche attraverso un tempestivo controllo di qualità della Commissione medica superiore, come da ultimo disposto dal

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