TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-10-29, n. 202011060
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2020
N. 11060/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05824/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5824 del 2020, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gustavo Olivieri, Filippo Pacciani, Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;
contro
Garante Protezione Dati personali - Privacy, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Pietro De Corato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del GPDP del 24 giugno 2020 (prot. 23369) avente ad oggetto “ Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 avanzata da IA Italia S.p.A. ” con cui il GPDP ha respinto l'istanza presentata via PEC da IA in data 7 aprile 2020 per l'accesso agli atti del procedimento del Garante per la protezione dei dati personali, concluso con l'adozione del provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di TI S.p.A. del 15 gennaio 2020 (doc. n. 9256486) e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, benché non conosciuto, inclusi la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 14 luglio 2020 (prot. 26268), avente ad oggetto “ Istanza di accesso a memoria inviata da IM spa il 5 giugno u.s. ” e, ove occorrer possa, il “ Regolamento n. 1/2006 - Accesso ai documenti amministrativi presso l'Ufficio del Garante ” adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con Deliberazione n. 34 del 26 luglio 2006, nonché il silenzio-rigetto che si ritenga essersi formato rispetto all'istanza di accesso di IA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Garante Protezione Dati personali - Privacy e di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente impugna il diniego di accesso posto in essere dal Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. n. 23369 in data 24 giugno 2020, relativamente alla richiesta di ostensione degli atti del procedimento del Garante per la protezione dei dati personali concluso con l'adozione del Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di TI S.p.A. del 15 gennaio 2020.
Deduce la parte ricorrente i seguenti fatti.
Con provvedimento del 15 gennaio 2020, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato molteplici violazioni da parte di TI degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di marketing, consistenti anche nell’effettuazione di chiamate promozionali a utenti di altri operatori concorrenti (tra cui IA) che non avevano prestato il relativo consenso, ovvero si erano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni, oppure, ancora, avevano espresso la volontà di non ricevere contatti promozionali.
Ulteriori irregolarità nel trattamento dei dati venivano lamentate anche con riferimento all’offerta di concorsi a premi e nella modulistica sottoposta agli utenti da TI.
A conferma della particolare gravita di tali condotte, il Garante per la protezione dei dati personali ha sottolineato che “ le sopra indicate violazioni accertate nei confronti di TI, infatti, rappresentano la riprova, da un lato, di una politica attuata dalla Società in grave difformità dalla disciplina vigente, peraltro sotto molteplici profili; dall’altro lato, dell’allarmante contesto in cui deve inquadrarsi il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate ”.
Per ciò che concerne il perimetro oggettivo delle condotte illecite di TI, il provvedimento 15 gennaio 2020 ha chiarito che esse:
- sono state poste in essere nel periodo compreso tra luglio 2018 e febbraio 2019, quando cioè IA aveva fatto da poche settimane il suo ingresso sul mercato italiano della telefonia mobile;
- hanno riguardato contatti commerciali per proporre sia offerte di telefonia fissa che mobile;
- solamente considerando i clienti di altri operatori (c.d. prospect), i contatti commerciali hanno avuto ad oggetto 166 campagne commerciali e coinvolto 13 milioni di utenti, raggiungendo circa 5,2 milioni di numerazioni (mentre i contatti commerciali nei confronti di utenti TI hanno riguardato 484 campagne commerciali coinvolgendo 15 milioni di numerazioni).
L’ampia diffusione nel periodo sopra indicato di numerose campagne promozionali di TI dirette a proporre, con modalità illecite, offerte di telefonia mobile nei confronti di utenti di operatori concorrenti (IA, in primis) è stata confermata anche dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27996 del 20 dicembre 2019, il quale ha accertato che “ dalle evidenze acquisite agli atti risulta che Telecom ha commercializzato: nel periodo che va dal mese di giugno 2018 al mese di febbraio 2019, n. 8 offerte selettive di winback attraverso il canale SMS e n. 12 offerte