TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-09, n. 202300025
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300025
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00025/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00432/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2020, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato P F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia, n. 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

nei confronti


per l'annullamento

previa immediata sospensione

previa condanna della Questura di Torino alla produzione in giudizio della proposta di adozione del FVO formulata in data -OMISSIS- dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- di cui infra;

- del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS-;

- di tutti gli atti comunque connessi ivi compresa, occorrendo, la proposta di adozione del FVO formulata in data -OMISSIS- dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- (menzionata nel detto Foglio di Via);

- con riserva del risarcimento dei danni, ricorrendone i presupposti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS- e tutti gli atti connessi.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, erronea motivazione, difetto di istruttoria e carenza di presupposti;
2) Violazione degli artt. 1, lett. c) e 2 d.lgs. 6 settembre 2011 e dei relativi principi giurisprudenziali, difetto di istruttoria ed insufficienza di motivazione e carenza di presupposti;
3) Carenza di consequenzialità fra premesse del provvedimento e provvedimento stesso, violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione e irragionevolezza;
4) Violazione del principio di libera circolazione ex artt. 13 e 16 Cost. e sospetto di incostituzionalità.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 369 del 30 luglio 2020 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso.

All’udienza pubblica del 23 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, per quanto riguarda il punto 6 del ricorso relativo al diniego di istanza di accesso della proposta di adozione del foglio di via obbligatorio formulata in data -OMISSIS- dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS-, il Collegio evidenzia che con nota prot. n. -OMISSIS-, la Questura di Torino ha comunicato all’interessato che “ l’istanza non può essere accolta, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 1° lettere a) e f) e 3°, in relazione alla tutela degli interessi previsti dagli artt. 24, comma 6° lett. c) e d) Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 3, comma 1 “lett. a) e c) D.M. 10 maggio 1994 n. 415 coordinato con il D.M. 17 novembre 1997 n. 508 ”.

In merito, il ricorrente si limita ad evidenziare che la proposta è accessibile in quanto espressamente menzionata nel foglio di via e, quindi, costituente parte integrante di esso.

Se tale contestazione deve essere considerata una censura avverso il diniego di accesso, il Collegio non può che dichiararne l’inammissibilità per genericità.

In ogni caso, tale generica argomentazione non sarebbe idonea a mettere in discussione e prevalere sulle ragioni a sostegno del diniego, legate a motivi di sicurezza pubblica e ordine pubblico, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, anche tenuto conto che il fatto occorso l’-OMISSIS- emerge chiaramente dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione e, in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. contro noti dei Carabinieri di -OMISSIS-.

Anche a voler ritenere tale richiesta come una domanda istruttoria al giudice, la stessa non potrebbe essere accolta, poiché il Collegio ritiene che l’esibizione di tale atto non sia necessario ai fini del decidere, dato che la motivazione del foglio di via obbligatorio emerge chiaramente dal provvedimento impugnato. Pertanto si ritiene di non poter accogliere la domanda di condanna all’esibizione dell’atto in questione.

2. - Si passa ad esaminare i motivi di ricorso.

2.1. - Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che non vi fossero esigenze di celerità e urgenza, tali da giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorrente evidenzia che, a parte l’inconsistenza del timore di una imminente ripetizione dell’evento contestato ed a parte il fatto che, a dire della difesa, il ricorrente, a tale evento, non avrebbe preso parte, sarebbe lo stesso comportamento dilatorio di Questore e Forze dell’Ordine a dimostrare che, all’atto di emanazione del foglio di via obbligatorio non sussisteva alcuna esigenza di celerità e urgenza, poiché il foglio di via sarebbe stato adottato e notificato circa due mesi e mezzo dopo i fatti contestati.

La difesa del ricorrente afferma che, nel frattempo, non si era verificato alcuno dei fatti paventati né si era manifestata alcuna avvisaglia di una qualsiasi ripetizione di manifestazioni simili nell’immediato.

Secondo la difesa del ricorrente, il Questore avrebbe, quindi, operato, oltre che in violazione di legge, in evidente carenza di una motivazione tale da evidenziare la effettiva sussistenza di “particolari esigenze di celerità ed urgenza”.

Sul punto, il Collegio osserva che, nel provvedimento impugnato, le particolari esigenze di celerità ed urgenza vengono individuate nel fatto che “… in un qualunque fine settimana, senza alcun preavviso e senza richiedere alcuna autorizzazione né alle autorità pubbliche né ai privati coinvolti, il sito di -OMISSIS- potrebbe essere nuovamente utilizzato per l'effettuazione di un rave, da gruppi anche consistenti di persone le cui condotte antigiuridiche destano particolare allarme sociale e sono idonee a mettere in pericolo l'ordine e la tranquillità pubblica”.

Quindi, il Collegio ritiene che nel provvedimento sia stato evidenziato il perché si erano ritenute sussistenti particolari esigenze di celerità ed urgenza.

Il ricorrente non ha portato in giudizio elementi tali da far ritenere illogica o irragionevole tale motivazione.

Più nello specifico, si ritengono irrilevanti, sotto questo profilo, le considerazioni relative al fatto che il foglio di via fosse stato adottato e notificato circa due mesi e mezzo dopo i fatti contestati, e circa il fatto che nel frattempo non si fosse verificato alcuno dei fatti paventati né si fosse manifestata alcuna avvisaglia di una qualsiasi ripetizione nell’immediato;
ciò in quanto le misure quali quelle in parola, devono essere adottate prima della possibilità del verificarsi dell’evento pericoloso temuto secondo un giudizio prognostico in cui l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha un ampio margine di discrezionalità (sul punto, T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 143).

Inoltre, si evidenzia che, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa “ i provvedimenti in materia di misure di prevenzione possono prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura, in quanto volti alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati (T.A.R. Campania-Salerno II, 9 marzo 2016 n. 588), e nell’atto impugnato si dà atto dell’urgenza di provvedere ” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 23 gennaio 2019, n. 117).

La prima censura pertanto non coglie nel segno.

2.2. – Con la seconda censura, la difesa del ricorrente evidenzia che il rave party , organizzato in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, costituisce un episodio isolato di improbabile (se non impossibile) ripetizione a breve termine stanti le relative caratteristiche, facilmente prevedibile, in quanto necessariamente organizzato con congruo anticipo per mezzo del web e quindi agevolmente controllabile dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, la difesa afferma che il ricorrente non aveva violato il foglio di via obbligatorio, non aveva frequentato luoghi off limits , non era dedito alla commissione di reati che “offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni”, né era dedito a commettere reati che offendono sanità, sicurezza o tranquillità pubblica e, in ogni caso, non aveva commesso alcuno di tali fatti in territorio di -OMISSIS-.

Secondo la difesa, sarebbe evidente la sommarietà ed insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, nonché l’assoluta carenza di presupposti, tenuto conto che l’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 richiede che il foglio di via obbligatorio possa essere emanato “sulla base di elementi di fatto” assolutamente certi che, nella fattispecie, sarebbero menzionati in modo generico (anche perché insussistenti).

2.3.1. – Con il terzo motivo di censura, la difesa del ricorrente sostiene che il foglio di via conterrebbe un’elencazione di precedenti che nulla avrebbero da spartire con il Comune di -OMISSIS-, essendo tutti relativi al Comune di Torino;
né vi sarebbe correlazione alcuna con il “ rave ” contestato. Secondo la difesa, l’asserito “manifesto atteggiamento contra legem ” sarebbe estremamente generico e idoneo ad essere applicato a qualsiasi circostanza e a qualsiasi Comune e che, pertanto, mancherebbe di specificità.

Nel gravame, si contesta il fatto che il foglio di via non specificherebbe quale parte (se centrale o marginale) avrebbe avuto il ricorrente nella vicenda de qua che ha coinvolto migliaia di soggetti.

Il Collegio ritiene di poter valutare contestualmente le censure contenute nel secondo motivo di gravame e quelle sopra riportate, contenute nel terzo motivo di ricorso, poiché strettamente connesse.

Sul punto, in via preliminare, si osserva che l’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 recita: “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
”.

L’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato “ Foglio di via obbligatorio”, invece dispone che “Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate” .

Ciò premesso in punto di diritto, nel provvedimento impugnato si legge: “ Letta la proposta di adozione del provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio formulata dai militari della Tenenza di -OMISSIS- in data -OMISSIS- nei confronti di…, dalla quale risulta che in data -OMISSIS- è stato indagato in stato di libertà per invasione di terreni nel Comune di -OMISSIS- (TO) in occasione della partecipazione a un rave party. La Divisione Polizia Anticrimine accertava inoltre essere già stato deferito all'A.G. per furto aggravato, porto di arma od oggetti atti ad offendere, violazione della normativa in materia di stupefacenti. In data -OMISSIS- veniva notificato nei suoi confronti il provvedimento dell'Avviso Orale irrogato in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Torino ed in data -OMISSIS- veniva altresì notificato il provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino per la durata di anni 3 (tre) emesso dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS-;Esaminata la sua posizione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/201 1 relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica e ritenuto applicabile quanto in essa disposto, in relazione al suo manifesto atteggiamento contra legem;
Rilevato dagli atti d'ufficio che per condotta e comportamento è inquadrabile nella lettera c) delle categorie contemplate dall'art. I del D.L.vo 159/2011”.

Inoltre, come si evince dalla comunicazione di notizia di reato depositato in giudizio dell’Amministrazione, il raduno in parola si era svolto all’interno di un complesso privato senza la necessaria autorizzazione del proprietario, da cui la denuncia sporta a carico dei partecipanti. Anche il Sindaco di -OMISSIS- risulta aver presentato denuncia-querela per ipotesi di abbandono di rifiuti, danneggiamento e disturbo del riposo delle persone.

Ebbene, il Collegio evidenzia che, secondo consolidata giurisprudenza “ È legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011…Dunque, la circostanza che le condotte prese in considerazione dall’amministrazione ai fini dell’avviso orale abbiano o meno conseguenze rilevanti sul piano penale non è un presupposto imprescindibile per l’applicazione del provvedimento” e che “… ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011 il giudizio di pericolosità del soggetto destinatario dello stesso può esser fondato anche su presunzioni ed indizi purché desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità da intendersi in senso concreto e attuale ” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 16 luglio 2019, n. 174).

Il Collegio, alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra richiamate, ritiene che il provvedimento sia sufficientemente motivato e supportato da idonea istruttoria e che non sia ravvisabile la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché nel provvedimento impugnato sono indicati fatti dai quali emergono profili di pericolosità sociale del ricorrente. Non si ritiene necessaria l’indicazione precisa della parte che avrebbe avuto il ricorrente nella vicenda de qua .

Anche la seconda censura e i motivi di ricorso sopra richiamati contenuti nella terza censura sono pertanto privi di pregio.

2.3.2. – Sempre nel terzo motivo di ricorso, la difesa, partendo dal presupposto che il Questore aveva motivato l’emissione del foglio di via sul presupposto che “in un qualunque fine settimana…il sito di -OMISSIS- potrebbe essere nuovamente utilizzato per l’effettuazione di un rave”, sostiene che il foglio di via avrebbe potuto interessare soltanto i “fine settimana” e non la settimana intera, poiché non sarebbe comprensibile, perché la libertà personale del ricorrente dovrebbe essere limitata anche nei giorni in cui non viene evidenziato alcun pericolo per l’ordine pubblico.

Secondo la difesa del ricorrente il Questore avrebbe inoltre applicato la misura massima consentita dalla legge senza esplicitarne le ragioni.

Secondo la difesa del ricorrente, sarebbe del tutto irragionevole, oltre che irriguardoso al principio di proporzionalità, l’applicazione indiscriminata del massimo consentito dalla legge a chi abbia partecipato a festeggiamenti, sia pure rumorosi, e a chi abbia commesso delitti di particolare gravità.

Anche tali doglianze sono destituite di fondamento.

Come già evidenziato, le misure in parola sono atte a scongiurare che il destinatario, rispetto al quale sia stato formulato un giudizio di pericolosità sociale, possa commettere reati o comunque perseverare nell’assunzione di contegni antisociali.

Conseguentemente, laddove l’Autorità di Pubblica Sicurezza ritenga che la presenza del soggetto in un determinato luogo sia potenzialmente pericolosa, può legittimamente vietarla.

Il Collegio, alla luce degli specifici elementi in fatto indicati nel foglio di via e in considerazione della natura preventiva del provvedimento di che trattasi, ritiene che il ricorrente non abbia portato in giudizio elementi tali da far ritenere irragionevole, illogica o contrario al principio di proporzionalità il contenuto dell’atto impugnato.

2.4. – Infine, la difesa del ricorrente evidenzia che l’art. 16 della Costituzione parla di motivi “di sicurezza” mentre l’art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011 parla di “sicurezza o tranquillità”, ponendosi quindi al di fuori del dettato costituzionale, insuscettibile (in quanto eccezionale) di interpretazioni estensive. Secondo la difesa, si porrebbe, altresì, il problema dell’ampiezza di tale potere poiché, a parere della stessa, limitare il diritto di libera circolazione per un periodo pari a tre anni non sarebbe compatibile con il quadro normativo/costituzionale in materia di libertà personale che trova nel 1° comma dell’art. 13 della Costituzione solenne consacrazione.

La difesa ritiene pertanto che si renda necessaria la rimessione della questione di costituzionalità dell’art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, al Giudice delle Leggi o, preferibilmente, la relativa lettura costituzionalmente orientata del dettato normativo.

Il Collegio ritiene che anche tale censura sia priva di pregio.

Invero, per quanto riguarda la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, occorre ricordare che il destinatario può sempre chiedere l’autorizzazione al rientro nel Comune dal quale è stato allontanato debitamente motivandone le esigenze.

Anche tenuto conto di tale possibilità, il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per sollevare la questione di incostituzionalità dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, né per interpretarlo nei sensi auspicati dal ricorrente.

3. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. - Considerata la situazione nel suo complesso sussistono giustifiche ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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