TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400952
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2024
N. 00952/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8557 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN FI, AR D'AR, ZI De MA, VA Di RO, UC ON, GI NA e CO SE UD, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Proietti, Egidio Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto ministeriale recante «Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorarî che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (quarta serie speciale «Concorsi ed esami») del 27 maggio 2022, n. 42;
per quanto riguarda i motivi aggiunti delle dott.sse AN FI, VA Di RO e UC ON:
- verbali resi dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Civitavecchia e dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Napoli Nord, di esclusione dalla partecipazione alla prima procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari per assenza del requisito dell’anzianità di oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017:
Per quanto riguarda i motivi aggiunti della dott.ssa AR D’AR:
- della delibera del CSM, adottata nella seduta del 21 giugno 2023, e del connesso d.m. del 10 luglio 2023, con i quali è stata revocata in autotutela la delibera del CSM del 1 marzo 2023 e, per l’effetto, è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla Dott.ssa D'AR di partecipazione alla prima procedura valutativa per assenza del requisito di anzianità di oltre sedici anni alla data del 15 agosto 2017;
- del Decreto del Tribunale di Genova reso in data 24 luglio 2023, con il quale è stato disposto il blocco della retribuzione in favore di AR D'AR e la restituzione delle somme percepite dal 1 aprile 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La presente controversia concerne la procedura di conferma prevista per i magistrati onorari dall’art. 1, comma 629, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha novellato l’art. 29, D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
In forza di tale disciplina, i magistrati onorari, con un mandato ancora in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono sottoporsi ad una procedura di conferma nelle funzioni sino al compimento del settantesimo anno di età.
Il Consiglio Superiore della Magistratura indice tre distinte procedure valutative di conferma, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, che riguardano i magistrati onorari in servizio che, rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.
2. – Con decreto del 3 marzo 2022, il Ministero della giustizia ha adottato le “ misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma ” sopra citate.
È seguita la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 aprile 2022, prot. P-8709, con cui è stata approvata la Circolare relativa alla “ Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio ”.
Infine, con decreto del Ministero della giustizia del 19 maggio 2022, è stata indetta la prima procedura di conferma riservata ai magistrati che:
a) erano ancora in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa (26 giugno 2022);
b) avevano maturato più di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2017).
3. – Gli odierni ricorrenti sono magistrati onorari che hanno maturato oltre sedici anni di servizio alla data di pubblicazione del bando della prima procedura valutativa sopra citata (27 maggio 2022), ma non alla data del 15 agosto 2017, così come richiesto dal d.m. del 19 maggio 2022.
Essi hanno ugualmente presentato la domanda di partecipazione alla procedura valutativa. Contestualmente, hanno impugnato, in parte qua, gli atti di indizione della procedura, chiedendo la declaratoria del loro preteso diritto a partecipare alla suddetta procedura, essendo in possesso di un’anzianità di servizio effettiva superiore a sedici anni.
3.1. – Con il primo motivo, è stata dedotta l’illegittimità della previsione che impone che l’anzianità di servizio, da prendere in considerazione per poter partecipare alla procedura valutativa, non sia quella maturata dal candidato al momento della presentazione della domanda, bensì quella maturata alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, ossia alla data del 15 agosto 2017.
Tale disposizione contrasterebbe con l’art. 2, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che, in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, dispone che i requisiti di accesso debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La determinazione di una data non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti, così introducendo un’illegittima selezione all’ingresso degli aspiranti candidati.
Inoltre, la preclusione alla partecipazione alla procedura valutativa per chi non ha maturato i 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 si porrebbe in contrasto con la clausola 5 di cui all’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui dispone la previsione di misure dissuasive al fine di favorire il contrasto all’abuso dei contratti a termine.
La normativa interna (art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 così come modificato dal la legge n. 234/2021), unitamente agli atti amministrativi generali conseguenti (D.M. del 3 marzo 2022; circolare CSM del 20 aprile 2022; bando pubblicato in GU il 27.05.2022), dovrebbero dunque essere disapplicati per contrasto con il diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 aprile 2022 nella parte in cui richiedono - per la partecipazione alla procedura valutativa - il requisito di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.
In subordine, i ricorrenti chiedono di sottoporre alla Corte di Giustizia il quesito di compatibilità della predetta disciplina con i principi contenuti nella clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CE, sulla misure di prevenzione degli abusi del contratto a tempo determinato, nonché con i principi di uguaglianza, pari opportunità, buona amministrazione e proporzionalità, garantiti anche dagli artt. 20, 21 e 41 della CDFUE e dall’art. 5 del TFUE.
In ulteriore subordine, chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.
3.2. – Con il secondo e il terzo motivo, viene censurato l’art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021 nella parte in cui ha sostituito l’art. 29, comma 5, del D.lgs. 116/2017 prevedendo che la domanda di partecipazione alle procedure valutative di conferma comporti rinuncia ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso.
Siffatta rinuncia apparirebbe manifestamente incostituzionale e contraria al diritto dell’UE, perché fa discendere, dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica, la compressione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Carta Costituzionale all’art. 24 e dai principali trattati internazionali al cui rispetto delle disposizioni l’Italia è vincolata per il tramite dell’art. 117, quali la CEDU.
Tale rinuncia violerebbe, inoltre, la normativa eurounitaria, come evidenziato da alcune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea rese proprio in tema di condizioni lavorative dei magistrati onorari (v. Corte giust. Ue, sez. II, 16 luglio 2020, causa C-658/18; Corte giust. Ue, sez. I, 7 aprile 2022, causa C-236/20).
I ricorrenti chiedono, in subordine, di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 Tfue, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la questione riguardante la compatibilità dell’art. 29, D.lgs. 116 del 2017 con il diritto eurounitario, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso.
3. – Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso sotto plurimi profili.
4. – Con memoria depositata in data 9 settembre 2022, i ricorrenti CO SE UD e GI NA hanno manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.
5. – Con un primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti dott.sse AN FI, VA Di RO e UC ON hanno impugnato i verbali resi dalla