TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400952

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-19, n. 202400952
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400952
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00952/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08557/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8557 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A P, Barbara D'Arrigo, P D M, V D R, L G, G S e E S P, rappresentati e difesi dagli avvocati F P, E L, L S e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto ministeriale recante «Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorarî che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (quarta serie speciale «Concorsi ed esami») del 27 maggio 2022, n. 42;

per quanto riguarda i motivi aggiunti delle dott.sse A P, V D R e L G:

- verbali resi dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Civitavecchia e dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Napoli Nord, di esclusione dalla partecipazione alla prima procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari per assenza del requisito dell’anzianità di oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017:

Per quanto riguarda i motivi aggiunti della dott.ssa Barbara D’Arrigo:

- della delibera del CSM, adottata nella seduta del 21 giugno 2023, e del connesso d.m. del 10 luglio 2023, con i quali è stata revocata in autotutela la delibera del CSM del 1 marzo 2023 e, per l’effetto, è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla Dott.ssa D'Arrigo di partecipazione alla prima procedura valutativa per assenza del requisito di anzianità di oltre sedici anni alla data del 15 agosto 2017;

- del Decreto del Tribunale di Genova reso in data 24 luglio 2023, con il quale è stato disposto il blocco della retribuzione in favore di Barbara D'Arrigo e la restituzione delle somme percepite dal 1 aprile 2023.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – La presente controversia concerne la procedura di conferma prevista per i magistrati onorari dall’art. 1, comma 629, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha novellato l’art. 29, D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

In forza di tale disciplina, i magistrati onorari, con un mandato ancora in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono sottoporsi ad una procedura di conferma nelle funzioni sino al compimento del settantesimo anno di età.

Il Consiglio Superiore della Magistratura indice tre distinte procedure valutative di conferma, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024, che riguardano i magistrati onorari in servizio che, rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

2. – Con decreto del 3 marzo 2022, il Ministero della giustizia ha adottato le “ misure organizzative necessarie per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma ” sopra citate.

È seguita la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 aprile 2022, prot. P-8709, con cui è stata approvata la Circolare relativa alla “ Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio ”.

Infine, con decreto del Ministero della giustizia del 19 maggio 2022, è stata indetta la prima procedura di conferma riservata ai magistrati che:

a) erano ancora in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa (26 giugno 2022);

b) avevano maturato più di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2017).

3. – Gli odierni ricorrenti sono magistrati onorari che hanno maturato oltre sedici anni di servizio alla data di pubblicazione del bando della prima procedura valutativa sopra citata (27 maggio 2022), ma non alla data del 15 agosto 2017, così come richiesto dal d.m. del 19 maggio 2022.

Essi hanno ugualmente presentato la domanda di partecipazione alla procedura valutativa. Contestualmente, hanno impugnato, in parte qua, gli atti di indizione della procedura, chiedendo la declaratoria del loro preteso diritto a partecipare alla suddetta procedura, essendo in possesso di un’anzianità di servizio effettiva superiore a sedici anni.

3.1. – Con il primo motivo, è stata dedotta l’illegittimità della previsione che impone che l’anzianità di servizio, da prendere in considerazione per poter partecipare alla procedura valutativa, non sia quella maturata dal candidato al momento della presentazione della domanda, bensì quella maturata alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, ossia alla data del 15 agosto 2017.

Tale disposizione contrasterebbe con l’art. 2, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che, in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, dispone che i requisiti di accesso debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

La determinazione di una data non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i concorrenti, così introducendo un’illegittima selezione all’ingresso degli aspiranti candidati.

Inoltre, la preclusione alla partecipazione alla procedura valutativa per chi non ha maturato i 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017 si porrebbe in contrasto con la clausola 5 di cui all’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui dispone la previsione di misure dissuasive al fine di favorire il contrasto all’abuso dei contratti a termine.

La normativa interna (art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 così come modificato dal la legge n. 234/2021), unitamente agli atti amministrativi generali conseguenti (D.M. del 3 marzo 2022;
circolare CSM del 20 aprile 2022;
bando pubblicato in GU il 27.05.2022), dovrebbero dunque essere disapplicati per contrasto con il diritto eurounitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7 aprile 2022 nella parte in cui richiedono - per la partecipazione alla procedura valutativa - il requisito di 16 anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.

In subordine, i ricorrenti chiedono di sottoporre alla Corte di Giustizia il quesito di compatibilità della predetta disciplina con i principi contenuti nella clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CE, sulla misure di prevenzione degli abusi del contratto a tempo determinato, nonché con i principi di uguaglianza, pari opportunità, buona amministrazione e proporzionalità, garantiti anche dagli artt. 20, 21 e 41 della CDFUE e dall’art. 5 del TFUE.

In ulteriore subordine, chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima disciplina per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.

3.2. – Con il secondo e il terzo motivo, viene censurato l’art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021 nella parte in cui ha sostituito l’art. 29, comma 5, del D.lgs. 116/2017 prevedendo che la domanda di partecipazione alle procedure valutative di conferma comporti rinuncia ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso.

Siffatta rinuncia apparirebbe manifestamente incostituzionale e contraria al diritto dell’UE, perché fa discendere, dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica, la compressione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Carta Costituzionale all’art. 24 e dai principali trattati internazionali al cui rispetto delle disposizioni l’Italia è vincolata per il tramite dell’art. 117, quali la CEDU.

Tale rinuncia violerebbe, inoltre, la normativa eurounitaria, come evidenziato da alcune pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea rese proprio in tema di condizioni lavorative dei magistrati onorari (v. Corte giust. Ue, sez. II, 16 luglio 2020, causa C-658/18;
Corte giust. Ue, sez. I, 7 aprile 2022, causa C-236/20).

I ricorrenti chiedono, in subordine, di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 Tfue, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la questione riguardante la compatibilità dell’art. 29, D.lgs. 116 del 2017 con il diritto eurounitario, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale dello stesso.

3. – Si sono costituite in resistenza le amministrazioni intimate, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso sotto plurimi profili.

4. – Con memoria depositata in data 9 settembre 2022, i ricorrenti E S P e G S hanno manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.

5. – Con un primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti dott.sse A P, V D R e L G hanno impugnato i verbali resi dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Civitavecchia e dalla Commissione di Valutazione del Tribunale di Napoli Nord, nella parte in cui le hanno escluse dalla partecipazione alla prima procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari per assenza del requisito dell’anzianità di oltre sedici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.

Ad avviso delle ricorrenti i verbali resi dalle predette Commissioni risultavano viziati per illegittimità derivata, in quanto inficiati dai medesimi profili di censura già evidenziati nell'ambito del ricorso introduttivo.

6. – Ai motivi aggiunti è stata unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati: essa è stata respinta con ordinanza (non appellata) n. 7210/2022 del 24 novembre 2022.

7. – Con secondo atto per motivi aggiunti, la sola Dott.ssa Barbara D’Arrigo ha impugnato:

- la delibera del CSM, adottata nella seduta del 21 giugno 2023, e del connesso d.m. del 10 luglio 2023, con i quali è stata revocata in autotutela la delibera del CSM del 1 marzo 2023 e, per l’effetto, è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla Dott.ssa D'Arrigo di partecipazione alla prima procedura valutativa per assenza del requisito di anzianità di oltre sedici anni alla data del 15 agosto 2017;

- del Decreto del Tribunale di Genova reso in data 24 luglio 2023, con il quale è stato disposto il blocco della retribuzione in favore di Barbara D'Arrigo e la restituzione delle somme percepite dal 1 aprile 2023.

In punto di fatto, la dott.ssa D’Arrigo ha riferito di essere stata ammessa alla prima procedura valutativa anche in assenza del requisito di anzianità predetto e, dopo aver svolto, con esito positivo, il colloquio presso la Commissione istituita presso il Tribunale ordinario di Genova, è stata confermata nell’incarico di giudice onorario con delibera del CSM adottata il 1° marzo 2023.

Il CSM tuttavia, dopo aver constatato l’errore materiale dell’ammissione della ricorrente alla procedura di conferma (atteso che la stessa non aveva un’anzianità di servizio di oltre 16 anni), ha disposto la revoca in autotutela della precedente delibera del e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda a suo tempo presentata.

Ad avviso della ricorrente, anche i provvedimenti oggetto del gravame per motivi aggiunti devono ritenersi viziati per illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi profili di censura già evidenziati nell'ambito del ricorso introduttivo

8. – Le Amministrazioni resistenti hanno dedotto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza anche dei due atti per motivi aggiunti.

9. – All’udienza pubblica del 22 novembre 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. – Con riferimento ai dott.ri E S P e G S, il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso dagli stessi depositata in giudizio.

Tale rinuncia, pur non rispettando tutte le formalità prescritte dall’art. 84 c.p.a., contiene tuttavia elementi dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ai sensi del comma 3 del medesimo art. 84 c.p.a.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile nei loro confronti.

11. – Il ricorso introduttivo e i due atti di motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, in quanto contengono le medesime censure.

Gli stessi sono, in parte, infondati e, nella restante parte, inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

12. – È, innanzitutto, infondata la prima censura, con cui è stata dedotta l’illegittimità della disposizione che individua nella data del 15 agosto 2017 il termine rispetto al quale calcolare l’anzianità del servizio prestato dai magistrati onorari, al fine di determinare se essi abbiano raggiunto più di sedici anni di attività e possano, dunque, partecipare alla prima procedura valutativa indetta nell’anno 2022.

12.1. – Deve, anzitutto, rilevarsi che il decreto del Ministro della Giustizia che indice la prima procedura valutativa, così come la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura che ne disciplina lo svolgimento, si sono correttamente conformati alle disposizioni della norma primaria nell’indicare la data del 15 agosto 2017 quale dies a quo rispetto al quale calcolare l’anzianità di servizio dei magistrati onorari.

L’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2016 prevede, infatti, testualmente che il C.S.M. debba indire tre distinte procedure valutative che “ riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio
”.

La locuzione “ alla data di entrata in vigore del presente decreto ” rinvia inequivocabilmente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116 del 2017 (ossia il 15 agosto 2017), in quanto, da un lato, indica il “presente decreto”, che è la normativa in cui l’art. 29 citato è inserito e, dall’altro lato, menziona il “decreto” quale appunto è il D.Lgs. n. 116 citato, mentre la novella dell’art. 29 è stata introdotta con Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Orbene, essendo pacifico che il d.lgs. 116/2017 sia entrato in vigore il 15 agosto 2017 (ossia dopo il termine quindicinale di vacatio legis previsto dall’art. 10 preleggi decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 31 luglio 2017), appare altresì evidente che il legislatore abbia voluto fissare a tale data l’anzianità rilevante per partecipare alla procedura di conferma.

Per inciso, si osserva come una simile ermeneusi non implichi nemmeno un’applicazione retroattiva della norma, atteso che gli effetti della stessa si manifesteranno solo in futuro (ossia dopo la sua entrata in vigore): difatti, il riferimento ad una data passata rileva esclusivamente come presupposto fattuale di una fattispecie giuridica complessa che si completerà e spiegherà la sua efficacia successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa.

12.2. – Non viene in rilievo, peraltro, alcun contrasto tra gli atti impugnati e le altre norme poste in tema di concorsi pubblici: premessa la peculiarità della procedura valutativa in esame che, non avendo natura comparativa, non potrebbe essere annoverata stricto sensu tra i concorsi pubblici regolati dal d.p.r. 3/1957 e dal d.p.r. 487/1994, va rilevato come anche in questa specifica ipotesi i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande .

12.3. – Deve, inoltre, osservarsi come la previsione della data del 15 agosto 2017, anziché quella della scadenza del termine di presentazione delle domande, rispetto alla quale calcolare l’anzianità di servizio, rientra nell’ampia discrezionalità riservata al Legislatore.

Tale opzione non appare irragionevole, in quanto risulta coerente con la ratio della complessiva dell’intervento legislativo ed alle complessive riforme che sin dal 2016 (con l’approvazione delle prime leggi-delega) involvevano la magistratura onoraria.

A tal proposito appare opportuno rammentare che, in passato, l’effettivo sviluppo del rapporto onorario spesso vedeva la reiterazione degli incarichi a mezzo di atti di proroga: a tale prassi il legislatore poneva definitivamente fine con l’approvazione del ridetto d.lgs. 116/2017.

Tuttavia, intervenendo la riforma su un servizio essenziale di cui doveva essere garantita la continuità, al fine di conservare l’ expertise dei magistrati onorarî che per anni avevano svolto le relative funzioni, era previsto un regime ad hoc per coloro già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma: anche tale regolamentazione, però, rimaneva incentrata su un meccanismo di proroghe.

Ne conseguiva, quindi, una summa divisio tra magistrati onorarî in base alla data di assunzione delle funzioni che si traduceva, tra l’altro, in una diversa commisurazione sia dell’indennità corrisposta ( cfr . art. 23 e 31 d.lgs. 116/2017) sia del numero possibile di proroghe degli incarichi (cfr. artt. 18 e 29 – testo originario – d.lgs. 116/2017).

A questa primigenia diversità di status si aggiungeva, nel 2021, una nuova bipartizione tra i magistrati onorarî: difatti, se da un lato rimaneva ferma la disciplina di chi assumeva l’incarico successivamente al 15 agosto 2017, dall’altro, per coloro che a quella data già esercitavano le funzioni, veniva concessa la possibilità di conferma a tempo indeterminato (ossia fino all’età pensionabile).

In pratica, il legislatore «creava» una nuova tipologia di magistrato onorario, caratterizzata dalla possibile esclusività delle funzioni onorarie, dal superamento del meccanismo delle conferme quadriennali e dal riconoscimento di un’indennità parametrata alla retribuzione corrisposta ai funzionari dell’amministrazione della giustizia (opportunamente integrata con un raddoppio dell’indennità giudiziaria): orbene, considerato che la creazione di tale nuova figura giuridica risulta legata ( inter alia ) all’effettivo esercizio delle funzioni in data anteriore al 15 agosto 2017, appare logico che il servizio successivo non sia rilevante ai fini della partecipazione alla procedura di conferma.

Per quanto appena evidenziato può escludersi che l’amministrazione abbia «occultato» una parte dell’anzianità.

12.4. – Inconferenti, poi, ai fini della presente decisione, sono gli arresti giurisprudenziali citati da parte ricorrente: invero, il riconoscimento o meno dello status di lavoratore dipendente a tempo determinato non incide sulla legittimità degli atti in questa sede gravati che concernono la regolamentazione della procedura per l’accesso alla nuova posizione di magistrato onorario confermato.

A ben vedere, infatti, tutti i precedenti citati concernono un’unica relazione lavorativa sviluppatosi nel tempo: viceversa, nel caso all’odierno esame si tratta di differenti rapporti caratterizzati da una soluzione di continuità rappresentata dal positivo superamento della procedura di conferma.

Per tali ragioni, appaiono irrilevanti, nella fattispecie di causa, le questioni di (in)compatibilità del predetto termine per il calcolo dell’anzianità con la clausola 5, punto 1, dell’accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

12.5. – Non può, peraltro, affermarsi che l’individuazione di tale dies ad quem abbia comportato, di fatto, una disparità di trattamento tra i magistrati onorari, annullando oltre quattro anni di anzianità ad alcuni di essi.

Per tutti i magistrati onorari in servizio è stato previsto, infatti, un medesimo termine fisso di riferimento per il calcolo dell’anzianità per partecipare alle tre procedure valutative: se fosse stato, dunque, incluso anche il periodo successivo nel computo dell’anzianità, non si sarebbe comunque eliminata la diversa anzianità maturata dagli stessi e, di conseguenza, nulla sarebbe cambiato ai fini della legittimazione alla partecipazione alle procedure citate.

È irrilevante, dunque, che sia conteggiato o meno il periodo successivo, essendo questo un periodo temporale di durata analoga per tutti i magistrati onorari.

Non deriva, quindi, alcuna disparità di trattamento tra i magistrati onorari dalla mancata inclusione, nel computo dell’anzianità, del periodo intercorrente tra il 15 agosto 2017 e il momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa.

12.6. – In ultimo, chiarita la legittimità degli atti gravati va aggiunto come non sia necessario sollevare questione di legittimità costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

Sul punto, infatti, va ribadito quanto già osservato in precedenza sulla finalità dell’intervento normativo: invero, il legislatore desiderava (tra l’altro) porre fine al regime delle proroghe degli incarichi onorarî, problematica che ineriva unicamente coloro già in servizio al 15 agosto 2017. Coerentemente, quindi, solo per costoro era fornita la possibilità di accedere alla conferma.

Allo stesso tempo, l’esclusione dalla possibile conferma dei magistrati che assumevano le funzioni successivamente al 15 agosto 2017 imponeva di non computare, ai fini della partecipazione, l’anzianità maturata a tale data: invero, diversamente opinando si sarebbe dato luogo ad una disparità di trattamento tra le varie categorie di magistrati onorarî, nonostante l’espletamento di analoghe funzioni nello stesso arco temporale.

Date queste premesse, risulta evidente la manifesta infondatezza delle lamentate violazioni dei principî costituzionali.

Invero, come già osservato, la finalità del legislatore era (anche) quella di evitare la reiterazione delle conferme a tempo, suddividendo la categoria in un contingente «ordinario» per il quale era previsto al massimo una proroga e comunque in un circoscritto lasso temporale (massimo otto anni) ed uno «ad esaurimento» per il quale, stante la stratificazione di differenti discipline via via applicabile nel corso del rapporto, era invece concessa la possibilità di conferma di guisa da ottenere una sicurezza (sino all’età pensionabile) nell’esercizio delle funzioni.

12.7. – Quanto alla tripartizione delle procedure di conferma, suddividendo gli aspiranti in base all’anzianità maturata al 15 agosto 2017, va rilevato come ciò sia frutto di una scelta discrezionale del legislatore.

Pertanto, deve considerarsi manifestamente infondata la doglianza spiegata dalla parte ricorrente, anche alla luce del fatto che risulta coerente con le esigenze della riforma riconoscere un migliore trattamento economico a chi possa vantare una piú lunga esperienza, essendo ciò frutto dell’applicazione di un criterio lato sensu meritocratico.

12.8. – Alla luce di quanto supra dedotto, il primo motivo di ricorso è infondato.

Ne consegue l’infondatezza anche della domanda di accertamento del preteso diritto a partecipare alla procedura di conferma riservata ai magistrati che abbiano oltre sedici anni di servizio.

Per le medesime ragioni, appaiono legittimi gli atti impugnati con i due atti di motivi aggiunti che hanno escluso gli esponenti dalla partecipazione alle procedure in esame, traendone le dovute conseguenze anche in punto di compensi già erogati.

13. – Essendo legittima, per tutti i motivi sopra illustrati, la previsione del termine del 15 agosto 2017 per il calcolo dell’anzianità ai fini della legittimazione alla partecipazione alla prima procedura valutativa, e non potendo quindi i ricorrenti parteciparvi, questi ultimi non hanno alcun interesse a censurare gli atti della procedura medesima con riferimento agli effetti che si producono con la presentazione o la mancata presentazione della domanda di conferma.

Le doglianze spiegate nel secondo e terzo motivo di ricorso e nei motivi aggiunti sono, pertanto, inammissibili per carenza di interesse.

14. – Ad ogni modo, tali doglianze – con cui è stata censurata la disposizione di cui all’art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 116 del 2017 che prevede la rinuncia ai diritti pregressi in conseguenza della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura valutativa – sono, in parte, inammissibili anche sotto un ulteriore profilo e, nella restante parte, risultano infondate.

14.1. – Al riguardo, deve, in primo luogo, essere perimetrato l’oggetto dell’odierno giudizio: esso è costituito dagli atti sopra indicati, ossia i due decreti del Ministero della giustizia e la delibera del CSM, che hanno disciplinato la procedura di conferma dei magistrati onorarî, ancora nell’esercizio delle funzioni al 31 dicembre 2021, che abbiano svolto più di sedici anni di funzioni onorarie alla data del 15 agosto 2017.

Conseguentemente, il Collegio deve esaminare esclusivamente le censure che incidono sulla legittimità dell’esercizio del potere pubblico di indire e svolgere i ridetti procedimenti valutativi.

14.2. – A fronte di tale nuova disciplina normativa (introdotta nel 2021 e tuttora in corso di implementazione), di cui gli atti gravati costituiscono una frazione di attuazione, le contestazioni mosse dai ricorrenti si incentrano invece, a ben vedere, sulla pregressa regolamentazione dello svolgimento delle funzioni onorarie nonché sugli eventuali diritti maturati e, asseritamente, non riconosciuti dal legislatore italiano.

È evidente, e d’altro canto neppure parte ricorrente chiede alcunché in proposito, che la pretesa economica avente fonte nelle funzioni esercitate in passato sia fuori dall’odierno giudizio, con la conseguente carenza d’interesse all’annullamento degli atti gravati.

14.3. – D’altro canto, l’eventuale accoglimento del ricorso con susseguente caducazione della procedura di conferma non sarebbe di alcuna utilità per gli esponenti, atteso che li porrebbe in una situazione di impossibilità di esercizio delle funzioni: difatti, l’effetto conformativo della pronuncia d’annullamento non può determinare, in questo caso, la costituzione di un distinto rapporto d’ufficio o di servizio tra l’amministrazione ed il privato in assenza di una idonea disposizione normativa, nel caso di specie mancante.

14.4. – Né può affermarsi che vi sia un collegamento, creato dall’art. 29, comma 5, d.lgs. 116 cit. (come modificato nel 2021), tra la pregressa pretesa e la procedura di conferma oggetto dell’odierno giudizio.

Difatti, la ricordata rinuncia costituisce un effetto ex lege della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura: appare evidente, quindi, come essa si ponga al di fuori del procedimento di conferma.

14.5. – A corroborare quanto esposto valga osservare che nessuno degli atti in questa sede gravati menziona la rinuncia ai diritti pregressi, essendo ciò un effetto che si sviluppa esternamente alla valutazione finalizzata alla conferma.

14.6. – Conseguentemente, la disciplina dell’art. 29, comma 5, d.lgs. 116 cit. non incide in alcun modo sulla validità della procedura: in altri termini, ove anche si ammettesse l’illegittimità della disposizione citata (per contrasto con la Costituzione o con il diritto europeo), ciò non avrebbe alcun rilievo sulla procedura di conferma.

Quanto evidenziato determina, in primo luogo, la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dedotta dalla parte ricorrente, in quanto non viene in rilievo – in questa sede – alcuna ipotetica compromissione del diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito.

14.7. – Si aggiunga, a corroborare la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, che la cessazione immediata dall’incarico dei magistrati che non presentano la domanda di partecipazione è frutto di una valutazione discrezionale del legislatore che non appare illogica o irragionevole.

Infatti, è evidente che in sede di complessiva riorganizzazione dell’assetto ordinamentale della magistratura onoraria (avviata nel 2017 ed integrata nel 2021) il legislatore abbia effettuato delle scelte indirizzate a garantire un’uniformità di trattamento dei magistrati onorarî evitando la frammentazione della disciplina giuridica del relativo status in plurime sub-categorie: sotto tale profilo, pertanto, non appare sussistente una qualche costrizione incidente sulla scelta di partecipare alla selezione per la conferma, posto che è coerente l’esclusione dalle funzioni onorarie di chi non voglia mantenere tale incarico alle nuove condizioni di legge.

In aggiunta, può osservarsi come la conservazione di distinti regimi giuridici non appare minimamente in linea con le esigenze e le finalità della riforma.

14.8. – Appare opportuno, peraltro, aggiungere come appaia coerente con l’impianto della riforma anche la previsione dell’art. 2, comma 6, d.m. 19 maggio 2022: ove, infatti, non si determinasse l’automatica cessazione dalle funzioni, l’incarico onorario proseguirebbe – stando alle tesi illustrate nei varî motivi di ricorso – contra ius , in quanto contrastante con le disposizioni europee.

14.9. – Ragioni analoghe a quelle già esposte conducono poi a ritenere non necessaria la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea: anche su questo punto, infatti, appare chiaro come, non incidendo la rinuncia sulla legittimità del procedimento valutativo del magistrato onorario, il rinvio si palesi superfluo.

14.10. – Appare al contempo opportuno puntualizzare una circostanza inerente le doglianze di parte ricorrente in ordine all’asserito contrasto tra il diritto nazionale e quello eurounitario, argomentate con riferimento alle ricordate due pronunce del giudice europeo e alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana: sul punto, va osservato come esse abbiano per oggetto la normativa anteriore alla modifica operata con la legge di bilancio del 2022 e, quindi, una disciplina dello svolgimento delle funzioni onorarie differente rispetto a quella prospettata a valle della valutazione di conferma.

A tal proposito, si può rilevare come la lettera complementare di costituzione in mora della Commissione europea (missiva del 15 luglio 2022) non abbia evidenziato criticità nella nuova regolamentazione dello stato dei magistrati onorarî che svolgano le loro funzioni successivamente alla conferma secondo le procedure di cui all’art. 29 d.lgs. 116 cit., essendo le contestazioni mosse relative unicamente al pregresso rapporto e alle modalità di definizione delle pretese eventualmente da questo nascenti.

14.11. – Quanto osservato, pertanto, conferma come la «nuova» figura di magistrato onorario «creata» a seguito del positivo superamento della procedura di conferma sia pienamente in linea con i dettami normativi dell’Unione europea.

15. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, in parte, rigettati perché infondati e, nella restante parte, dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

16. – Le spese di lite, stante l’assoluta originalità e novità della controversia, possono essere compensate.

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