TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202302819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202302819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302819
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 02819/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04760/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4760 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, Ministero dell'Interno e ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;



per l'annullamento

(quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 24/11/2021, il 15/2/2022 e il 21/10/2022):

- del provvedimento della Prefettura di Caserta Cat. -OMISSIS-^ del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto di richiesta di rinnovo di iscrizione nella white list , della relativa nota di trasmissione di pari data e protocollo e dei seguenti atti ivi richiamati e non conosciuti: nota n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei C.C. di Caserta; nota n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta; nota n-OMISSIS- del Comando Provinciale C.C. di Caserta; nota DIA nr. -OMISSIS-°-OMISSIS- verbali delle riunioni del Gruppo Interforze del -OMISSIS-;

- della nota ANAC n. -OMISSIS-, relativa alla segnalazione del rigetto e inserimento nel Casellario informatico del testo annotazione ivi riportata;

- del preavviso ex art. 10- bis L. 241/90 della Prefettura di Caserta n. -OMISSIS-;

- di tutti gli altri atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non, comunque connessi, inclusa la nota prot. -OMISSIS- della Prefettura di Caserta, depositata nel giudizio presso il TAR Campania RG n. 5487/2021 (impugnata con i motivi aggiunti depositati il 15/2/2022).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, del Ministero dell'Interno e dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-il Prefetto di Caserta ha rigettato la richiesta della Società ricorrente di essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. white list ).

Nella stessa data l’ANAC ha comunicato all’impresa l’avvenuta segnalazione del provvedimento interdittivo e l’inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico degli operatori economici.

Il provvedimento della Prefettura e l’atto dell’ANAC sono stati impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo con distinti motivi la violazione dell’art. 97 Cost., delle richiamate norme del codice antimafia approvato con d.lgs. n. 159/2011 e della circolare ministeriale del 30/8/2020, dell’art. 51, co. 3, c.p.p. e degli artt. 3, 7 e 10- bis della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, carenza di presupposti, abuso e sviamento dalla funzione.

Con decreto presidenziale del 16/11/2021 n. 1944 è stato ordinato alla Prefettura di depositare gli atti del procedimento.

L’Amministrazione vi ha ottemperato e gli atti prodotti in giudizio sono stati impugnati con i primi motivi aggiunti (depositati il 24/11/2021).

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere, producendo successivamente memoria difensiva.

La ricorrente ha esibito documentazione e replicato con memoria.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 15/12/2021 n. 2148.

2.- Con distinto ricorso (R.G. 5487/2021) la ricorrente impugnava il diniego della sua istanza del 5/11/2021 di accesso agli atti del procedimento.

Con sentenza della Sezione del 4/3/2022 n. 1456 il ricorso è stato dichiarato improcedibile (relativamente agli atti conosciuti, poiché acquisiti in questo giudizio) e per il resto respinto (relativamente alle informazioni degli organi di polizia, di cui non era comprovata l’esistenza).

La pronuncia è stata in parte riformata con sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III dell’1/8/2022 n. 6768, disponendo l’accesso alla restante documentazione.

3.- La ricorrente ha articolato i secondi motivi aggiunti (depositati il 15/2/2022), riproponendo l’istanza cautelare, che è stata nuovamente respinta con ordinanza del 14/3/2022 n. 471.

Con i terzi motivi aggiunti (depositati il 21/10/2022) la ricorrente ha svolto ulteriori censure.

È stata prodotta altra documentazione e le parti hanno depositato scritti difensivi per l’udienza di merito.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- La Società ricorrente richiedeva alla Prefettura di Caserta il rinnovo dell’iscrizione nella c.d. white list provinciale, per le categorie dell’estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti e di noli a freddo e a caldo di macchinari.

La richiesta è stata rigettata con l’impugnato provvedimento, in cui si premette che un precedente provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-era stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato del -OMISSIS- dando inoltre atto che con decreto n. -OMISSIS-la Società ricorrente è stata ammessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per la durata di un anno e sei mesi, al controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2021, ultimato senza criticità.

Il provvedimento rileva che la s.r.l., con oggetto sociale consistente nella costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, ha un unico socio nella persona del sig. -OMISSIS-, il quale in data -OMISSIS-è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Napoli, per i reati continuati in concorso di corruzione (art. 319 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.).

Sono richiamati gli esiti informativi degli organi di polizia, tra cui la nota della DIA da cui emerge che il -OMISSIS- è proprietario dell’intero capitale sociale, e la valutazione del Gruppo Interforze che, nella riunione del -OMISSIS- e in quella successiva del -OMISSIS- (a seguito dell’esame delle osservazioni presentate dall’interessato in sede procedimentale), ha proposto di rigettare la richiesta.

Viene considerato che:

- “ tra le fattispecie delittuose per le quali si procede nei confronti del socio -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS-GIP figura anche quella prevista e punita dall’art. 416 bis c.p., che rientra tra quelle espressamente previste dall’art. 84 co. 4 lett. a) codice antimafia, stante il rinvio che la disposizione in discorso opera all’art. 51 co. 3 bis c.p.p. ”;

- “ nell’ipotesi in cui la predetta fattispecie sia contestata a taluno dei soggetti di cui all’art. 85 co. 2 codice antimafia, è lo stesso legislatore a presumere il pericolo di permeabilità alla criminalità organizzata nei confronti della società nel cui organigramma i suddetti soggetti risultano inseriti ”.

Si conclude quindi “ che il quadro istruttorio complessivo, alla luce degli approfondimenti compiuti e degli elementi informativi acquisiti, induce a ritenere concreto ed attuale il rischio di condizionamento mafioso a carico della società istante ”, rigettando pertanto la richiesta di rinnovo dell’iscrizione e rinvenendo dunque le situazioni che dettano l’emanazione di un provvedimento interdittivo antimafia (artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2021).

2.- La ricorrente articola le censure avverso il provvedimento, nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

Con il ricorso introduttivo è dedotto che:

- manca una pertinente valutazione sul pericolo di contaminazione criminale, non essendovi alcun automatismo con il decreto di rinvio a giudizio per un cosiddetto reato spia (peraltro, erroneamente riferito all’art. 416- bis c.p., mentre riguarda l’art. 416- bis. 1 c.p., che non è richiamato dall’art. 84, co. 4, del d. lgs. n. 159/2011 e dall’art. 51, co. 3- bis , c.p.p.);

- l’indagine penale concerne imputazioni risalenti al 2012, ascritte al soggetto che, titolare solo delle quote sociali, non ha il potere di interferire sull’impresa, senza che siano stati esaminati i concreti elementi che possano far supporre tentativi di ingerenza e condizionamento nella gestione della Società, il cui nuovo vertice è stato selezionato sotto il controllo del Tribunale della prevenzione;

- sono inattuali i fatti posti a base del rinvio a giudizio, tanto più se raffrontati con i presupposti e l’esito del controllo giudiziario, che ha escluso pericoli di infiltrazione, adottando la misura a tutela dell’impresa, con la fuoriuscita del socio dalla gestione e la nomina di persone di indiscussa reputazione e affidabilità;

- occorreva valutare le pronunce del Tribunale del riesame e del Giudice della prevenzione, nonché l’esito del controllo giudiziario (le cui relazioni erano state richieste dalla Prefettura);

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