TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202200529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-04-20, n. 202200529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200529
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 00529/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00697/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2020, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Stella in Bari, via Crisanzio, n.48;



contro

Mistero Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;



per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav., nr. 2170 del 14.06.2018, resa a definizione del Giudizio iscritto al r.g. 12295/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Mistero dell’Istruzione e dell’Uff. Scolastico Reg. Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13.4.2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto l’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere la integrale e corretta ottemperanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Amministrazione scolastica periferica, alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 2170 del 14.6.2018.

Segnatamente, la sentenza in questione – riguardante un ricorso collettivo avente ad oggetto la domanda di riqualificazione dei contratti a termine conferiti oltre i 36 mesi ed il riconoscimento del conseguente risarcimento del danno in favore dei ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, per inadempimento contrattuale – ha così statuito: “ 1) dichiara la inammissibilità della domanda di conversione; 2) accoglie la domanda risarcitoria dei ricorrenti con contratti a termine stipulati con la Amministrazione resistente che hanno superato il tetto dei trentasei mesi e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento nei loro confronti, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'espletamento di attività lavorativa in violazione di disposizioni imperative, dell'importo in linea capitale pari ad euro 250,00 per ogni mese relativo al periodo di occupazione con contratti termine e con decorrenza dalla data del superamento del termine di trentasei mesi, oltre accessori come in motivazione; 3) rigetta ogni altra domanda; 4) condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida per tale metà in curo 5.061,88, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; 6) compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite ”.

Tale sentenza non risulta essere stata impugnata ed è passata in giudicato (la circostanza è incontestata).

Il ricorrente ha soggiunto che, in data 23.12.2019, ha notificato all’Ufficio scolastico per la Puglia, con sede a Bari, nonché al Ministero (24.12.2019) l’atto di precetto con cui ha quantificato la somma risarcitoria, secondo i criteri indicati in sentenza, per un importo, omnibus, € 53.955,59, di cui € 53.364,65 a titolo di risarcimento del danno ed € 590,94 a titolo di spese di precetto; tale precetto non è stato opposto, ma l’USR avrebbe, con nota del 20.1.2020 “riconosciuto la congruità del risarcimento del danno chiedendo all’Avvocatura dello Stato la sola congruità delle spese successive indicate in precetto” (cfr., ancora, pag. 2).

Per ultimo, il 25.3.2020, la Banca d’Italia, con vaglia cambiario non trasferibile, ha rimesso, in favore della ricorrente, la diversa somma di € 6.570,00, trattenuta a titolo di acconto della somma complessiva spettante.

In sostanza, l’Amministrazione avrebbe “diversamente quantificato il risarcimento del danno” e non avrebbe riconosciuto la differenza tra la somma complessiva chiesta in precetto, decurtata quella liquidata dal menzionato vaglia cambiario.

La liquidazione di tale somma, dunque, costituirebbe il principale oggetto richiesta ottemperanza alla pronuncia del Tribunale di Bari, cui la difesa della ricorrente aggiunge anche quella inerente il pagamento delle spese di precetto.

In particolare, in ordine al

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