TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-08-02, n. 201800720
Sentenza
2 agosto 2018
Parere definitivo
30 aprile 2019
Accoglimento
Sentenza
1 marzo 2024
Sentenza
2 agosto 2018
Parere definitivo
30 aprile 2019
Accoglimento
Sentenza
1 marzo 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2018
N. 00720/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2012, proposto da:
-M CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Merella, Renato Margelli, con domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta n.2;
-EREDI di HE MA:
TI NA AR, CH ER, CH ED, CH AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Merella, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Enrico Besta, 2;
contro
-COMUNE DI DOMUS DE MARIA - Responsabile dell'Area Tecnica, Regione Sardegna Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n.3;
-REGIONE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Putzu, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso lo studio Putzu Alessandra Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 5300 del 13.6.2012 del Responsabile dell'Area Tecnico del Comune di Domus De AR, nella parte in cui si afferma che "questo ufficio NON PUÒ ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDIFICATORI ALL'INTERNO DEL LOTTO in oggetto", nonché nella parte in cui si afferma che per il lotto in questione ... seppur intercluso dal piano di lottizzazione Chia Sarit Immobiliare NON È MAI STATA STIPULATA ALCUNA CONVENZIONE EDILIZIA con il Comune di Domus De AR per la realizzazione degli opportuni interventi edificatori";
- del parere prot. n. 43718 del 7.12.2010 rilasciato dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale della RAS nella parte in cui afferma che "sembrerebbe che l'area in questione COSTITUISCA LOTTO INTERCLUSO ED INSERITO IN UN CONTESTO PARZIALMENTE URBANIZZATO MA NON OGGETTO DI CONVENZIONE URBANISTICA [...] Alla luce di tali elementi L'EDIFICAZIONE NON SAREBBE CONSENTITA";
- nonché, ove occorrer possa, del certificato di destinazione urbanistica n. 78 del 5.10.2006 nella parte in cui afferma "LOTTO ... NON FACENTE PARTE DELLO STESSO PIANO DI LOTTIZZAZIONE";
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, anche se attualmente non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Domus De AR e di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno ricadente all'interno della lottizzazione 'Chia Sarit' in zona F del Comune di Domus de AR.
Il Lotto è di mq 954 e consentirebbe la realizzazione, come volume massimo edificabile, di 203 mc (I.F. 0,213 mc/mq).
In data 6 settembre 2011 il sig. HE ha presentato un'istanza (con allegati elaborati grafici) al fine di ottenere un <parere preventivo>, ai sensi dell'art. 28 del R.E. comunale, per la realizzazione di un fabbricato ad uso civile abitazione nel suddetto lotto.
Il Comune di Domus de AR, con nota prot. n°5300 del 13 giugno 2012 esprimeva parere negativo circa l'edificabilità del lotto, impedendo la prosecuzione dell'iter approvativo.
In detto provvedimento si dava espressamente atto della circostanza che il lotto fosse intercluso e inserito in un comparto completamente urbanizzato .
Ciò nonostante, l'amministrazione comunale motivava il rigetto dell'istanza affermando che, nel caso di specie, era necessario procedere, ai fini dell'edificazione, alla stipula di una Convenzione, in quanto la normativa in consentirebbe che l'intervento edificatorio in esame potrebbe essere realizzato solo a condizione che esso stesso sia inserito all'interno di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato .
Nell'affermare quanto esposto si faceva riferimento ad un parere rilasciato dagli uffici regionali che ritenevano che l’edificazione avrebbe potuto essere consentita solamente a seguito di convenzionamento.
Il ricorrente ha impugnato i pareri negativi, formulando le seguenti censure:
1)Eccesso di potere per