TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-06-05, n. 201305614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-06-05, n. 201305614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201305614
Data del deposito : 5 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00435/2013 REG.RIC.

N. 05614/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 435 del 2013, proposto da:
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;



contro

ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del comunicato ISTAT del 28/9/2012 concernente " elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/09 (legge di contabilita' e di finanza pubblica) " - ricorso pervenuto dal TAR Emilia Romagna - sez. di parma - con ordinanza n. 7/13 (n.r.g. n. 388/12)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame, riassunto presso il TAR Lazio in data 16 gennaio 2013, la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia ha impugnato, per l’annullamento, il comunicato ISTAT che contiene l’elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), nella parte in cui risulta inserita la Fondazione ricorrente.

In ragione di tale inserimento nel predetto elenco, la Fondazione ricorrente risulta assoggettata agli interventi di riduzione della spesa previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dal decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. “ spending review ”).

Al riguardo, parte ricorrente ha proposto una serie di motivi deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare, si lamenta quanto segue:

- la ricorrente è un’istituzione senza scopo di lucro e non può essere considerata assoggettata al “controllo di un’amministrazione pubblica”, nel senso previsto dal diritto comunitario ed in particolare dal regolamento SEC 95;

- nel caso di specie, poi, non sussiste quell’ulteriore criterio vincolante per individuare i soggetti pubblici nei sensi di cui alla predetta normativa comunitaria (SEC 95) secondo cui il rapporto tra ricavi propri e costi complessivi non deve superare il 50% ovvero che, per essere inseriti nel novero degli organismi pubblici, i ricavi non devono coprire il 50% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento;

- il provvedimento impugnato è carente dal punto di vista della motivazione in quanto non si comprendono le modalità di valutazione e di calcolo che hanno condotto l’ISTAT all’inserimento delle fondazioni come la ricorrente nell’ambito delle altre amministrazioni locali di cui all’elenco impugnato;

- dall’applicazione delle previsioni sul contenimento della spesa pubblica alle fondazioni deriva un serio rischio nel perseguimento del fine pubblico istituzionale ad esse riservato ed, in particolare, nella promozione della cultura e dell’educazione musicale. Del resto, nel novero delle amministrazioni pubbliche, sono stati inseriti in modo del tutto arbitrario sia gli enti erogatori di servizi pubblici sia gli enti che, pur ricevendo contributi da parte dello Stato in ragione del rilevante interesse pubblico perseguito, esercitano comunque un’attività commerciale in regime di impresa in quanto agiscono in piena autonomia e hanno la capacità di autofinanziarsi con i propri ricavi.

Si è costituita in giudizio l’ISTAT eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse avendo l’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (come modificato dall'art. 5, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012), n. 44) “legificato” gli elenchi ISTAT; l’Istituto resistente ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito anche perché l’elenco impugnato è stato redatto per finalità statistiche e contabili e la scelta del legislatore di utilizzarlo per individuare il perimetro dei soggetti destinatari delle misure di contenimento della spesa pubblica non è sindacabile dalle amministrazioni intimate né dal giudice amministrativo.

In prossimità della trattazione del merito, la ricorrente ha depositato memoria, insistendo a sua volta per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.



DIRITTO

1. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto, anche alla luce dell’eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, è utile un loro esame unitario.

2. Le censure proposte dalla ricorrente si rivolgono, invero, avverso l’elenco ISTAT nella parte in cui contiene il riferimento alla Fondazione i Teatri di Reggio Emilia, ciò sul presupposto che tale elenco sia un provvedimento o comunque un atto amministrativo adottato all’esito di un’istruttoria procedimentale, sindacabile quindi dal giudice amministrativo nell’ambito della tipica valutazione di legittimità ad esso demandata dal codice di rito (CPA).

2.1 La prospettazione della ricorrente, ad avviso della Sezione, non può essere condivisa.

Non è revocabile in dubbio che la Fondazione i Teatri di Reggio Emilia risulti inserita nell’elenco ISTAT fin dal comunicato del 24 luglio 2010 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171) e che tale inserimento non ha subito alcuna variazione sul punto nel successivo comunicato del 30 settembre 2011 (pubblicato anch’esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228) e anche nell’ultimo aggiornamento del 28 settembre 2012.

Ciò premesso, con l’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) che ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, i due elenchi ISTAT del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 sono stati “cristallizzati” in legge, con ciò perdendo la loro connotazione provvedimentale ed assurgendo a norma di rango primario.

La norma da ultimo citata, invero, dopo la modifica intervenuta ad opera del D.L. n. 16 del 2012, così recita: “ Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

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