TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-06-07, n. 202200939
Sentenza
7 giugno 2022
Sentenza
7 giugno 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2022
N. 00939/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2016, proposto da
IO De RU e FR HI, in proprio e quali legali rappresentanti della società Antao S.r.l. A Capitale Ridotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Cino Benelli, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Fichera, Patrizia Semenzato, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Semenzato in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;
Azienda Ulss n. 21 LE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 76 del 9.3.2016 prot. n. 9308 del Sindaco del Comune di LE avente ad oggetto: "Orari di servizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.LL.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione";
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e conseguente, ivi comprese la deliberazione C.C. di LE n. 32 del 4 aprile 2012, con cui è stato approvato l'allegato Regolamento per la disciplina delle attività di sale giochi e installazione di apparecchi da gioco e la nota 27.2.2016 dell'Azienda U.L.S.S. 21 di LE prot. n. 7757.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, legali rappresentanti della società Antao S.r.l. a capitale ridotto, hanno impugnato l’ordinanza n. 76 del 9.3.2016 con cui il Sindaco del Comune di LE ha disposto, in relazione agli apparecchi da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati presso i pubblici esercizi cittadini, i seguenti orari di funzionamento: “ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi ”, lamentando i seguenti vizi: “ 1^ motivo: Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta ed arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 2^ motivo: violazione dell’art. 20, comma 3, lett. b) L.R. Veneto n. 6/2015. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 3^ motivo: ulteriore violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione degli artt. 50, comma 7 T.U.E.L. e 31 D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011. Violazione dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina delle attività di sala giochi ed installazione di apparecchi da gioco approvato con deliberazione di C.C. n. 32/2012. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Si è costituito in giudizio il Comune di LE chiedendo la dichiarazione di inammissibilità irricevibilità e/o improcedibilità del ricorso, ovvero la sua infondatezza nel merito.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni; in particolare, l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in virtù della sopravvenuta disciplina regionale (L.R. n. 38/2019 e DGR n. 2006/2019) che prevede una regolamentazione più stringente e ha chiesto la condanna della parte ricorrente al pagamento della sanzione per lite temeraria, ex art. 26, comma 2, CPA; parte ricorrente ha, invece, contestato i presupposti dell’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa avversaria e ha insistito nelle proprie argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 9 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Si può prescindere dall’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune di LE in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo parte ricorrente, in sintesi, lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza in relazione alle limitazioni all’attività economica imposte con l’atto gravato, in quanto non sarebbero state previste idonee misure di contrasto all’offerta ludica non regolamentata (illegale e irregolare), né limitazioni nei confronti di ulteriori forme di gioco (ed. es. scommesse, bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale), altrettanto pericolose per la salute dei consumatori; le censurate limitazioni, inoltre, si collocherebbero, in modo irragionevole e contraddittorio, in un ambito normativo volto ad una espansione incontrollata dell’offerta in un’ottica di massimizzazione delle entrate erariali, come dimostrato dalla scelta di mettere “a gara” un elevato numero di nuove concessioni per gioco con vincita in denaro.
Le doglianze non sono fondate.
In linea generale, pare opportuno ricordare che l’idoneità di atti quali quello qui gravato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina in questione non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line), ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS, ovunque installate sul territorio comunale.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro, esaminando provvedimenti limitativi dell’orario di funzionamento degli apparecchi del tutto analoghi a quello qui in discussione, ha rilevato:
“7.1. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo precisato che il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. V 23 dicembre 2016, n. 5443; sez. IV 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964). Definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza).
7.2. La limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale. Al tal fine il Comune di (…) ha limitato, con regolamento, gli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa e gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco.
7.3. La scelta del Comune è proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l'obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l'offerta di gioco; l'argomento addotto dall'appellante secondo cui i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero