TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-03-10, n. 201000172
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N. 00172/2010 REG.SEN.
N. 00414/2008 REG.RIC.
N. 00485/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1)ricorso numero di registro generale 414 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da D F C s.a.s., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti L I e C C, con domicilio eletto in Campobasso, presso la Segreteria del T.A.R.,
contro
- Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. V C, con domicilio eletto in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
- Comune di Rotello, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. S S, con domicilio eletto in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
nei confronti di
- impresa Opera s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola, con domicilio eletto in Campobasso, via Crispi n. 8, presso lo studio Gamberale;
- Cifolelli Edilizia s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Garibaldi n. 33,
2)ricorso numero di registro generale 485 del 2008, proposto da Cifolelli Edilizia s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Garibaldi n. 33,
contro
- Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. V C, con domicilio eletto in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
- Comune di Rotello, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. S S, con domicilio eletto in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
nei confronti di
- impresa Opera s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata e ricorrente incidentale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola, con domicilio eletto in Campobasso, via Crispi n. 8, presso lo studio Gamberale;
- D F C s.a.s., in persona del legale rappresentante p. t., interveniente “ad opponendum”, rappresentata e difesa dagli Avv.ti L I e C C, con domicilio eletto in Campobasso, presso la Segreteria del T.A.R.,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 414 del 2008:
dei seguenti atti: 1)bando di gara del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello (Cb), relativo alla procedura di affidamento dei lavori di <<riparazione e miglioramento sismico dell’edificio danneggiato dagli eventi sismici del 31.10.2002, identificato come Peu n. 31 – sottoprogetto n. 3 del Comune di Rotello>>e disciplinare di gara, entrambi a firma del geom. S P;2)verbali della commissione di gara datati 14.7.2008, 23.7.2008, 30.7.2008, 6.8.2008, 27.8.2008, 15.10.2008, 10.11.2008;3)determinazione del Consorzio Peu n. 31 datata 1.9.2008, avente ad oggetto l’esito della gara;4)provvedimenti con i quali Opera s.r.l. e Cifolelli Edilizia s.r.l. sono stati ammesse alla gara, anziché essere escluse per carenza dei requisiti di partecipazione previsti nel D.Lgs. n. 163/2006, nel bando di gara e nel disciplinare;8)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’atto di nomina della commissione di gara;nonché per l’accertamento del diritto all’aggiudicazione della gara in luogo della prima e della seconda classificata;quanto ai primi motivi aggiunti dell’11.12.2008, la ricorrente impugna i seguenti atti: 1)provvedimento del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello datato 1.9.2008, a firma del Presidente del Consorzio Peu, geom. S P, avente ad oggetto <<lavori di riparazione con miglioramento sismico del Peu n. 31 – sottoprogetto n. 03 del Comune di Rotello. Importo a base di gara euro 1.566.479,74 oltre ad euro 57.144,87, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione. Comunicazione>>, comunicato soltanto all’impresa Opera s.r.l.;2) provvedimento del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello datato 1.9.2008, a firma del Presidente del Consorzio Peu, geom. S P, avente ad oggetto <<lavori di riparazione con miglioramento sismico del Peu n. 31 – sottoprogetto n. 03 del Comune di Rotello. Importo a base di gara euro 1.566.479,74 oltre ad euro 57.144,87, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione. Comunicazione>>, comunicato soltanto all’impresa Cifolelli;3)provvedimento del Consorzio Peu n. 31 datato 11.7.2008 prot. n. 13;4)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi i verbali di gara datati 15.10.2008 e 10.11.2008;e per l’aggiudicazione della gara in luogo della prima e della seconda classificata, con caducazione del contratto stipulato;quanto ai secondi motivi aggiunti del 18.12.2008, la ricorrente impugna gli atti di gara, nella parte in cui prevedono l’invio del plico a mezzo raccomandata, anziché consentire, in modo equipollente, anche l’invio a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, deducendo la inammissibilità dei ricorsi incidentali delle controinteressate;
quanto al ricorso n. 485 del 2008:
dei seguenti atti: 1)bando di gara del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello (Cb), relativo alla procedura di affidamento dei lavori di <<riparazione e miglioramento sismico dell’edificio danneggiato dagli eventi sismici del 31.10.2002, identificato come Peu n. 31 – sottoprogetto n. 3 del Comune di Rotello>>;2)disciplinare di gara;3)schema di contratto;4)capitolato speciale di appalto;5)verbali della commissione di gara datati 14.7.2008, 23.7.2008, 30.7.2008, 6.8.2008, 27.8.2008, 15.10.2008, 10.11.2008;6)determinazione del Consorzio Peu n. 31 datata 1.9.2008, avente ad oggetto l’esito della gara;7)provvedimenti con i quali Opera s.r.l. è stata ammessa alla gara anziché essere esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione previsti nel D.Lgs. n. 163/2006, nel bando di gara e nel disciplinare;8)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’atto di nomina della commissione di gara;in via subordinata, per l’annullamento di tutti gli atti sopra indicati ai fini della integrale ripetizione della procedura di gara, con nuova “chance” di partecipazione e di ogni atto presupposto e connesso;
Visti i riuniti ricorsi con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e le memorie delle società ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate, delle società controinteressate e dell’interveniente, nonché i tre ricorsi incidentali delle società controinteressate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010, la relazione del Consigliere, dott. O C;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Nella gara per l’affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento sismico di un edificio nel Comune di Rotello, è risultata aggiudicataria la ditta Opera s.r.l.. Insorge la ditta terza classificata, D F C s.a.s., con il ricorso n. 414 del 2008, per impugnare i seguenti atti: 1)bando di gara del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello (Cb), relativo alla procedura di affidamento dei lavori di <<riparazione e miglioramento sismico dell’edificio danneggiato dagli eventi sismici del 31.10.2002, identificato come Peu n. 31 – sottoprogetto n. 3 del Comune di Rotello>>e disciplinare di gara, entrambi a firma del geom. S P;2)verbali della commissione di gara datati 14.7.2008, 23.7.2008, 30.7.2008, 6.8.2008, 27.8.2008, 15.10.2008, 10.11.2008;3)determinazione del Consorzio Peu n. 31 datata 1.9.2008, avente ad oggetto l’esito della gara;4)provvedimenti con i quali Opera s.r.l. e Cifolelli Edilizia s.r.l. sono state ammesse alla gara, anziché essere escluse per carenza dei requisiti di partecipazione previsti nel D.Lgs. n. 163/2006, nel bando di gara e nel disciplinare;8)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’atto di nomina della commissione di gara. Chiede, altresì, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione della gara in luogo della prima e della seconda classificata. Deduce i seguenti motivi: 1)illegittima ammissione della ditta Opera s.r.l., per il mancato impegno a stipulare l’assicurazione;2)illegittima ammissione della ditta Cifolelli Edilizia s.r.l., per la incompleta autocertificazione delle posizioni previdenziali e contributive;3)violazione artt. 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici;4)violazione art. 84 comma ottavo del Codice dei contratti pubblici;5)violazione art. 84 comma decimo del Codice dei contratti pubblici;6)violazione art. 2 del Codice dei contratti pubblici, art. 91 d.P.R. n. 554 del 1999, violazione dei principi di imparzialità e pubblicità;7)violazione artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici;8)violazione art. 83 del Codice dei contratti pubblici;9)violazione art. 83 del Codice dei contratti pubblici;10)violazione art. 3 legge n. 241 del 1990 e violazione art. 83 comma quarto del Codice dei contratti pubblici, violazione della sezione 8 del bando di gara, difetto di motivazione;11)violazione art. 83 comma quarto del Codice dei contratti pubblici;12)caducazione del contratto di appalto.
Con i motivi aggiunti dell’11.12.2008, la ricorrente impugna i seguenti atti: 1)provvedimento del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello datato 1°.9.2008, a firma del Presidente del Consorzio Peu, geom. S P, avente ad oggetto <<lavori di riparazione con miglioramento sismico del Peu n. 31 – sottoprogetto n. 03 del Comune di Rotello. Importo a base di gara euro 1.566.479,74 oltre ad euro 57.144,87, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione. Comunicazione>>, comunicato soltanto all’impresa Opera s.r.l.;2)provvedimento del Consorzio Peu n. 31 datato 11.7.2008 prot. n. 13;4)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi i verbali di gara datati 15.10.2008 e 10.11.2008. Chiede l’aggiudicazione della gara in luogo della prima e della seconda classificata, con caducazione del contratto stipulato. Deduce le seguenti censure: 1)illegittimità diretta;2)eccesso di potere e violazione di legge;3)illegittimità derivata;4)illegittimità riflessa.
Con i secondi motivi aggiunti del 18.12.2008, la ricorrente impugna gli atti di gara, nella parte in cui prevedono l’invio del plico a mezzo raccomandata, anziché consentire, in modo equipollente, anche l’invio a mezzo di agenzia di recapito autorizzata. Deduce la inammissibilità dei ricorsi incidentali delle controinteressate.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Consorzio Peu n. 31, deducendo la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce il Comune di Rotello, deducendo la tardiva impugnazione del bando e la infondatezza del ricorso.
Si costituisce la controinteressata Opera s.r.l., deducendo la infondatezza del ricorso. Con successivo ricorso incidentale, impugna gli atti di gara, nella parte in cui riammettono alla procedura la ricorrente ditta De Francesco Costruzione s.a.s., nonostante l’erroneo invio del plico con agenzia di recapito, anziché mediante raccomandata postale a.r. Conclude per la inammissibilità del ricorso introduttivo.
Si costituisce la controinteressata Cifolelli Edilizia s.r.l., seconda classificata nella gara, impugnando con ricorso incidentale gli atti di gara, nella parte in cui ammettono alla procedura l’offerta della ditta ricorrente. Deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della “lex specialis”, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere, errore nei presupposti, illogicità, sviamento dall’interesse pubblico, disparità di trattamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza.
Con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, la controinteressata Cifolelli Edilizia s.r.l. impugna gli atti di gara, nella parte in cui riammettono alla procedura la ricorrente ditta De Francesco Costruzione s.a.s., nonostante l’erroneo invio del plico con agenzia di recapito, anziché mediante raccomandata postale a.r. Conclude per la inammissibilità del ricorso introduttivo.
Con la ordinanza n. 364 del 2008, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente. Il Consiglio di Stato V Sezione, con la ordinanza n. 2293 del 2009, conferma la decisione cautelare di primo grado.
Insorge autonomamente anche la ditta seconda classificata, Cifolelli Edilizia s.r.l., con il riunito ricorso n. 485 del 2008, per impugnare i seguenti atti: 1)bando di gara del Consorzio Peu n. 31 del Comune di Rotello (Cb), relativo alla procedura di affidamento dei lavori di <<riprazione e miglioramento sismico dell’edificio danneggiato dagli eventi sismici del 31.10.2002, identificato come Peu n. 31 – sottoprogetto n. 3 del Comune di Rotello>>;2)disciplinare di gara;3)schema di contratto;4)capitolato speciale di appalto;5)verbali della commissione di gara datati 14.7.2008, 23.7.2008, 30.7.2008, 6.8.2008, 27.8.2008, 15.10.2008, 10.11.2008;6)determinazione del Consorzio Peu n. 31 datata 1.9.2008, avente ad oggetto l’esito della gara;7)provvedimenti con i quali Opera s.r.l. è stata ammessa alla gara anziché essere esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione previsti nel D.Lgs. n. 163/2006, nel bando di gara e nel disciplinare;8)ogni atto presupposto, connesso e conseguente, inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva e l’atto di nomina della commissione di gara;in via subordinata, per l’annullamento di tutti gli atti sopra indicati, ai fini della integrale ripetizione della procedura di gara, con nuova “chance” di partecipazione e di ogni atto presupposto e connesso. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 163 del 2006, d.P.R. n. 34/2000, d.P.R. n. 554/1999, legge n. 241/1990, violazione direttive U.E., violazione artt. 3, 97 Costituzione, violazione artt. 1387 e segg. codice civile, art. 1722 c.c., art. 2298 c.c., artt. 99-101 disposizioni attuative c.c., violazione di legge, eccesso di potere, sviamento dalla causa tipica, contraddizione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di motivazione.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce il Consorzio Peu n. 31, deducendo la infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Si costituisce il Comune di Rotello, deducendo la tardiva impugnazione del bando e la infondatezza del ricorso.
Si costituisce la società controinteressata Opera s.r.l., per resistere nel giudizio. Con successivo ricorso incidentale, la controinteressata impugna gli atti di gara, nella parte in cui dispongono l’ammissione e la valutazione dell’offerta della ditta ricorrente, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della “lex specialis”, violazione D.Lgs. n. 163/2006, eccesso di potere sotto tutti i profili. Conclude per la inammissibilità del ricorso.
Con atto di intervento, un’altra società commerciale chiede di partecipare al giudizio.
Con la ordinanza n. 22 del 2009, questa Sezione respinge la domanda cautelare della parte ricorrente. Il Consiglio di Stato V Sezione, con ordinanza n. 1313 del 2009, riforma in appello l’ordinanza impugnata e accoglie l’istanza cautelare di primo grado.
All’udienza del 24 febbraio 2010, la causa viene introitata per la decisione.
II – I ricorsi vengono opportunamente riuniti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva.
III – Il ricorso n. 414 del 2008 e i relativi duplici motivi aggiunti sono inammissibili, stante la fondatezza dei due ricorsi incidentali che si innestano sul gravame principale.
IV – La ditta controinteressata Opera s.r.l. - che è quella che ha vinto la gara di cui la ricorrente principale impugna gli atti - ricorre incidentalmente avverso gli atti della medesima procedura, nella parte in cui – dopo un’iniziale esclusione – viene riammessa alla competizione la ricorrente ditta De Francesco Costruzione s.a.s., nonostante l’errore da essa commesso di inviare il plico di partecipazione mediante agenzia di recapito, anziché mediante raccomandata postale, errore che comporta la necessaria esclusione della ricorrente.
Anche la controinteressata Cifolelli Edilizia s.r.l., seconda classificata nella gara, impugna con ricorso incidentale gli atti, nella parte in cui riammettono in gara l’offerta della ditta ricorrente, che peraltro si è classificata terza.
Deducendo la violazione e la falsa applicazione della “lex specialis”, le censure delle ricorrenti incidentali colgono nel segno, atteso che il disciplinare di gara - alla sezione 4 punto 4.6, recante le modalità di collazione, sigillatura e spedizione del plico generale e delle buste - dispone testualmente che <<a pena di esclusione, il plico generale dovrà pervenire esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale…>>.
La modalità scelta dalla ricorrente D F C s.a.s. di inviare il plico di gara con un corriere privato non risponde alla prescrizione dell’utilizzo esclusivo della raccomandata postale per l’invio del plico dell’offerta. Invero, il corriere privato costituisce un mezzo alternativo alla spedizione postale, ma non è equivalente ad essa, in quanto il servizio di Poste Italiane offre la certificazione legale dell’avvenuta spedizione, che è particolarmente adatta per gli usi amministrativi e giudiziari. La prescrizione in parola ha l’ulteriore ragion d’essere di uniformare tra loro le modalità di spedizione, per evitare che vettori diversi, con tempi e tecniche operative diverse, possano recare disguidi nella raccolta dei plichi delle offerte e, più in generale, nell’organizzazione della gara. Il fatto che la prescrizione sia prevista a pena di esclusione la rende cogente e inderogabile e non consente che la ditta ricorrente esclusa sia riammessa in gara, senza che ne sia turbato l’intero andamento, avendone particolare detrimento la “par condicio” dei concorrenti.
I secondi motivi aggiunti della ricorrente, che impugnano la citata disposizione della “lex specialis” che impone – a pena di esclusione – l’uso della raccomandata postale, sono da ritenersi motivi tardivi e generici, quindi inammissibili.
V - L’atto di riammissione alla gara della ditta ricorrente De Francesco Costruzione s.a.s. (terza classificata) è, dunque, illegittimo e va annullato. Ciò rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso n. 414 del 2008, atteso che con esso la ricorrente ha chiesto di vedersi aggiudicata la gara, sul presupposto che la sua ammissione ad essa sia legittima e valida, presupposto rivelatosi inattendibile, proprio alla luce dei motivi dei due ricorsi incidentali.
Venuto meno il detto presupposto, è impossibile in astratto, nonché inattuabile in concreto che la ricorrente possa diventare, per effetto di un giudicato amministrativo, vincitrice della gara, di guisa che essa perde ogni interesse a veder riconosciuta la fondatezza dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti. Invero, una volta annullato per illegittimità l’atto di ammissione alla gara della ditta ricorrente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso è totale, attesa la particolare impostazione del ricorso stesso, o per meglio dire del suo “petitum”, che funzionalizza tutto l’accertamento delle dedotte illegittimità all’interesse della ricorrente a vedersi aggiudicata la gara in luogo della prima e della seconda classificata. Né il ricorso, né i motivi aggiunti articolano - come pure avrebbero potuto – il “petitum” sui due livelli di domanda principale (di annullamento degli atti, per la rettifica del risultato di gara e per l’aggiudicazione alla ricorrente) e di domanda subordinata (annullamento di tutta la procedura, per ottenerne strumentalmente la riedizione). Ne consegue che il “petitum” sostanziale della ricorrente è solo quello di ottenere l’aggiudicazione della gara in luogo della prima e della seconda classificata ed esso consiste in una pretesa che diviene, a seguito dell’accoglimento dei ricorsi incidentali, del tutto irrealizzabile. Ne deriva che il ricorso e i motivi aggiunti sono da ritenersi inammissibili.
VI – Il ricorso n. 485 del 2008 è, invece, ammissibile e fondato.
VII – Allo scopo di valutare l’ammissibilità del secondo dei riuniti ricorsi è necessario, in primo luogo, prendere in esame il ricorso incidentale proposto dall’impresa aggiudicataria Opera s.r.l.
VIII - La prima censura dedotta dalla ricorrente incidentale è l’omessa produzione, da parte della ditta ricorrente Cifolelli Edilizia s.r.l., di copia del documento di identità unitamente all’autodichiarazione attestante la regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2004. Si tratta di una censura destituita di fondamento, in quanto nel plico di documentazione amministrativa prodotto dalla ricorrente nella gara, sono presenti ben quattro copie del documento di identità del legale rappresentante della società Cifolelli Edilizia e l’ultima viene posta a chiusura del plico proprio per confermare l’autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti. E’ ragionevole ritenere che l’onere di allegazione a fini identificativi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, sia assolto anche quando la documentazione consenta, in qualche modo, l’identificazione del rappresentante che rende le dichiarazioni sostitutive (cfr.: Cons. Stato IV, 5.3.2008 n. 949;T.A.R. Molise 8.10.2008 n. 733). Pertanto, la mancata allegazione, nel caso di specie, non costituisce irregolarità viziante.
La ricorrente incidentale chiede, inoltre, l’esclusione dalla gara della ricorrente per la presunta assenza di alcune dichiarazioni previste dal disciplinare di gara. Sennonché, è lo stesso disciplinare di gara, a pagina 6, a consentire la produzione della domanda di cui al punto 5.1 e delle dichiarazioni di cui ai punti 5.2. e 5.3, mediante la compilazione di un modello contenuto nell’allegato A;è lo stesso disciplinare a far salva poi la riserva dell’Amministrazione di chiedere al concorrente la produzione successiva di certificati, documenti e dichiarazioni, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
Invero, la dichiarazione della lett. e) del punto 5.3 è contenuta nel modello predisposto dall’Amministrazione (lett. e, f, g, h, i, l, m);la dichiarazione di impegno a presentare le polizze di assicurazione Rct e quant’altro previsto dall’art. 103 del d.P.R. n. 554/1999, è contenuta nel modello allegato alle lettere c, d, f;infine, la dichiarazione sull’assenza di partecipazione di altre imprese in regime di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2349 c.c., può ritenersi compresa nel modello allegato, alla lettera d.
Ad ogni buon conto, quand’anche fosse vero che le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente non siano del tutto conformi alle prescrizioni, ciò è da attribuirsi non già alla negligenza della ditta, bensì alla scarsa chiarezza e univocità delle prescrizioni stesse, che introducono negli allegati una modulistica che sembra avere la pretesa di essere esaustiva della documentazione richiesta, la qual cosa - anche alla luce di un condivisibile orientamento della giurisprudenza - rende del tutto legittima l’ammissione alla gara dell’offerta, pur in presenza di una documentazione non completa e facilmente integrabile in via successiva (cfr.: T.A.R. Lazio Roma III ter, 5.11.2007 n. 10853).
IX – Premesso che il ricorso incidentale proposto dalla ditta Opera s.r.l. è infondato, non vi sono ulteriori ragioni per considerare inammissibile il ricorso principale, atteso che l’eccezione di impugnazione tardiva del bando – mossa dall’Amministrazione resistente – è inconferente, in quanto il bando di gara nella sua interezza è impugnato solo in via subordinata.
X – Ciò detto, si può ritenere che i motivi del ricorso principale siano attendibili e meritevoli di accoglimento, nella parte in cui censurano l’illegittima ammissione alla gara della ditta aggiudicataria controinteressata Opera s.r.l., nonostante che essa abbia omesso di presentare la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per il sig. P V il quale, dalla procura speciale utilizzata per richiedere il certificato di presa visione per la gara in argomento, risulta chiaramente essere un procuratore con ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con specifico riferimento all’attività di partecipazione alle gare di appalto.