TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-26, n. 202202210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-26, n. 202202210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202210
Data del deposito : 26 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/08/2022

N. 02210/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00791/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 791 del 2022, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dall’Avv. A D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti


per l’annullamento,

con decisione da rendersi ex artt. 31 e 117 c.p.a.:

del provvedimento formatosi per silentium sull’istanza in data 2.03.2022, con cui il ricorrente ha sollecitato il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza a provvedere – ai sensi degli artt. 2 e 3 L. 241/90 ed altresì, in mancanza, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., alla dovuta definizione della propria istanza di transito nei ruoli civili del M.E.F., ai sensi dell’art.14, comma 5, della L. 266/99 e del Decreto Interministeriale 18.4.2002, essendo ormai cessata la causa di sospensione della relativa procedura di transito avviata;

ovvero per l’accertamento e la declaratoria

- ex art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 18.4.2002 - dell’intervenuta formazione del silenzio – assenso sull’istanza di transito nei ruoli civili del ricorrente, essendo trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione (20.12.2017) alla data di sospensione (20.3.2018) e altri 60 giorni dalla data di sollecito (2.3.2022) ad oggi, per un totale di oltre 150 giorni, senza che l’Amministrazione Finanziaria si sia definitivamente pronunciata, ai sensi e per gli effetti del Decreto citato;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Il ricorrente agiva per l’annullamento dell’inerzia provvedimentale, da parte del M.E.F., circa l’istanza indicata in epigrafe, nonché per l’accertamento del silenzio – assenso formatosi circa la stessa, articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.

Seguiva la costituzione in giudizio del M.E.F. e la produzione di memoria, in cui il Ministero rappresentava di avere “provveduto, in data 15 giugno 2022, ad inviare al ricorrente, per il tramite del Comando Generale della Guardia di Finanza, la documentazione relativa al trasferimento nei ruoli del personale civile del Ministero: decreto del Direttore Generale del M.E.F. con indicazione dell’inquadramento giuridico e nota di invito alla sottoscrizione del contratto individuale presso la R.T.S. di Roma per il giorno 4 luglio 2022”, ovvero di avere “posto in essere le misure previste dalla L. 266/99”, cui farà seguito, “dopo la firma del contratto da parte del ricorrente”, “la sua

immissione nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Il ricorrente depositava memoria in cui, premesso che la propria istanza non era stata riscontrata nei termini di legge, bensì solo dopo la notifica del ricorso, instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite, per “soccombenza virtuale”.

All’udienza in camera di consiglio del 12 luglio 2022, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che, relativamente al presente ricorso, è cessata la materia del contendere, stante l’adozione da parte del M.E.F. degli atti, precisati in narrativa, con i quali è stata soddisfatta l’istanza del ricorrente;
poiché, peraltro, ciò è avvenuto soltanto dopo la notificazione del presente gravame, ne deriva la condanna del Ministero al pagamento delle spese e compensi di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, in favore del ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore, per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p. c.

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