TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300501
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00501/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2018, proposto da
SA BA e DA MA, rappresentati e difesi dall'avvocato SA Ada Clemeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Placanica, in persona del leale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- n. 2/2018, notificata in data 9/4/2018, di demolizione di opere abusive e ripristino dei luoghi, prot. n. 1257 del 07/04/2018, con revoca dell’ordinanza n. 1/2018, prot. n. 1197 del 3/04/2018, nella quale si ordina alla Sig. BA SA e al Sig. MA DA: 1) La sospensione immediata dell’attività lavorative in corso atte a ripristinare l’opera di che trattasi; 2) La demolizione dell’opera precaria con ripristino dello stato dei luoghi antecedenti la realizzazione della stessa; 3) lo smaltimento in discarica autorizzate di tutti i rifiuti non riutilizzabili derivanti dalla stessa demolizione, nonché dei rifiuti (materiale inerte, mattoni forati, materiale cementizio) accertati in sede di sopralluogo e esibizione del FIR debitamente compilato; 4) sgombero delle aree oggetti di sedime di qualsivoglia materiale accumulato sotto forma di deposito non autorizzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Comune di Placanica (RC) ha ordinato in data 07.04.2018 al sigg.ri MA DA e BA SA, rispettivamente in qualità di responsabile dell’abuso edilizio e di possessore a titolo di precario, la demolizione di una baracca in lamiera dalle dimensioni di 7,00 x 4,70 mt e di un’altezza di 2,70 mt, sprovvista di qualsiasi titolo edilizio e rinvenuta a seguito di sopralluogo eseguito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale sulla particella n. 112 del Foglio di Mappa n. 7 dello stesso Comune.
2. L’ordinanza di demolizione, che revocava il precedente atto repressivo adottato il 03.04.2018, dava atto:
- che la particella n. 112 del F. mapp. n. 7, su cui sorgeva il manufatto in questione di tipo provvisionale e privo di qualsiasi stabilità, nascerebbe da un frazionamento della part. n. 97 non autorizzato dal precedente proprietario e sarebbe attualmente rivendicata in proprietà dalla sig.ra BA per intervenuta usucapione in un processo civile pendente nei confronti del Comune di Placanica;
- che da una verifica di una ortofoto del 2008, resa disponibile dalla Regione Calabria, era stato possibile escludere l’edificazione del manufatto nello stesso anno 2008 o in epoca precedente;
- che la baracca, pericolosa per cose e persone soprattutto in caso di avversi eventi atmosferici (il sig. MA DA sarebbe stato sorpreso ad eseguire lavori di ripristino sulla baracca scoperchiata dal forte vento), sorgerebbe in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e quindi non sarebbe sanabile ex art. 27 comma 32 DL. 30 settembre 2003, n. 269, non rientrando nemmeno tra le tipologie minori soggette a SCIA;
- dell’esistenza di rifiuti (materiale inerte, mattoni forati, materiale cementizio) accertati in sede di sopralluogo di cui intimava lo smaltimento in discarica unitamente allo sgombero dalle aree di sedime di qualsivoglia materiale accumulato sotto forma di deposito non autorizzato.
3. Avverso l’ordine demolitorio sono insorti i ricorrenti, deducendone l’illegittimità per contraddittorietà e manifesta illogicità, violazione della normativa edilizia e della pubblicità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di motivazione, anche sulla non imputabilità dello smaltimento in loco dei rifiuti rinvenuti, e per disparità