TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-07-27, n. 202300976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2023-07-27, n. 202300976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300976
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 00976/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00580/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 580 del 2023, proposto dal:
- Circo Equestre Monti di Monti Marina, rappresentato e difeso dall’Avv. V P, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. L C, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento, non meglio conosciuto, del 3.4.2023 del SUAP del Comune di Nardò con cui viene denegata l’autorizzazione per spettacoli circensi e alla contestuale occupazione di suolo pubblico per il periodo dal 14.09.23 al 2.10.2023;

- della nota di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto del 23.3.2023, sempre del SUAP di Nardò;

- della disposizione sindacale, non meglio conosciuta e di estremi ignoti, con cui si dispone il divieto di autorizzare spettacoli circensi con impiego di animali nel territorio comunale.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 26 luglio 2023 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.


A.- Premesso che la ditta ricorrente impugna, primariamente, la determinazione con cui l’Amministrazione comunale di Nardò, provvedendo rispetto all’istanza di « autorizzazione per spettacoli circensi con/senza domanda di occupazione suolo pubblico » presentata, comunicava che la medesima non poteva « essere accolta in quanto con direttiva Sindacale è stato disposto di non porre in essere - in nessun caso - alcun adempimento autorizzativo, nulla osta e/o atto di assenso comunque denominato teso a consentire lo svolgimento nel territorio comunale di spettacoli circensi con animali ».

B.- Richiamata, in materia, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2291/2023, che segue: «Sulla base della legge n. 337 del 1968, lo Stato ha riconosciuto la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e patrocinato il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l’installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, previa concessione (art. 9 della legge cit.). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all’art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998, abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135 ma applicabile ratione temporis al caso di specie), ha limitato l’operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica facendo salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, «sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2» . Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l’atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull’esibizione di animali selvatici, quali per l’appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968. Lo svolgimento degli spettacoli, tuttavia, è stato sottoposto a particolari cautele tali da garantire il rispetto delle esigenze di benessere e di cura degli animali che vi sono coinvolti, cautele la cui individuazione sono rimesse alla valutazione di un’apposita commissione scientifica prevista dall’art. 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992 (che recepisce la già citata convenzione di Washington del 1973: Convention on International Trade in Endangered Species ).

Pertanto l’ordinamento, in materia di spettacoli circensi, ha predisposto una disciplina normativa volta a mantenere l’equilibrio tra l’esigenza di consolidamento e sviluppo del settore circense e quello di benessere e tutela degli animali.

11.2. Il Comune, attraverso le delibere impugnate, ha prescritto il divieto di utilizzazione ed esposizione di animali appartenenti a specie esotiche (art. 1, lett. A, delibera di G.C. n. 190/2016 e All. III al Regolamento per la tutela degli animali, voce “Limitazioni al parco animali”, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 16 maggio 2016), consentendo l’attendamento solo ai circhi che abbiano al seguito animali appartenenti ad alcune specie.

11.3. Tali prescrizioni, peraltro, finiscono per porsi in contrasto con il sistema delle fonti e, in particolare, con le regole che governano il rapporto tra regolamenti dei comuni e leggi statali o regionali, per quanto attiene al profilo del fondamento della potestà regolamentare degli enti locali.

Il punto di riferimento non può che essere individuato nell’art. 117, sesto comma, della Costituzione che, nella nuova formulazione introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce che i Comuni «hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite» . Secondo il tenore letterale dell’enunciato costituzionale, l’attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare per la disciplina delle funzioni amministrative non ha un carattere generale e un fondamento autonomo ma conserva un legame necessario con la fonte legislativa (sia essa costituita dalla legge statale o dalla legge regionale), posto che la fonte regolamentare è abilitata a disciplinare solo quelle funzioni espressamente attribuite all’ente locale. Attribuzione che non può che essere disposta da un atto normativo di fonte legislativa (come detto: di legge statale o di legge regionale, secondo le rispettive competenze segnate dalla Costituzione). È pur vero che l’art. 118, secondo comma, Cost., prevede che gli enti locali sono titolari sia di funzioni amministrative proprie sia di funzioni «conferite con legge statale o regionale» ma, in assenza di una più precisa definizione costituzionale della nozione di “funzioni proprie”, deve ritenersi che in questa rientrino le funzioni attribuite dalla legge generale sull’ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), mentre, per quanto concerne le “funzioni conferite”, la potestà regolamentare dev’essere attribuita agli enti locali dalla legge statale o dalla legge regionale.

Anche la legge di «adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (legge 5 giugno 2003, n. 131) conferma che la potestà normativa regolamentare degli enti locali si muove in uno spazio normativo autonomo con riferimento all’organizzazione e alle modalità di svolgimento delle funzioni ma «nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione» (art. 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003). Il che, sotto il profilo logico, presuppone l’attribuzione o il conferimento delle funzioni con legge statale o regionale, oltre alla necessità che la fonte legislativa detti i principi fondamentali ( «ne assicura i requisiti minimi di uniformità» ) cui gli enti locali debbono conformarsi nell’esercizio della potestà regolamentare.

11.4. Applicando i principi enunciati al caso in esame, posto che le funzioni attribuite o conferite agli enti locali non comprendono la materia della tutela degli animali esotici (o comunque di determinate specie), né la previsione nella predetta materia di limiti all’iniziativa economica privata (che l’art. 41 Cost. riserva alla legge), deve conseguentemente escludersi che il Comune di Padova potesse prevedere, con propri regolamenti, limiti del tipo di quelli introdotti» (Consiglio di Stato, V, 6 marzo 2023, n. 2291).

C.- Ritenuto che:

- i principi appena esposti risultano applicabili alla vicenda in esame e, anzitutto, alla « direttiva Sindacale (con cui veniva, ndr) disposto di non porre in essere - in nessun caso - alcun adempimento autorizzativo, nulla osta e/o atto di assenso comunque denominato teso a consentire lo svolgimento nel territorio comunale di spettacoli circensi con animali », la quale si pone in evidente contrasto con il quadro normativo come ricostruito dal Consiglio di Stato.

- all’illegittimità della direttiva segue, in via derivata, quella della determinazione SUAP del 3 aprile 2023.

- il carattere di novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite - fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .

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