TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-11-11, n. 202403148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-11-11, n. 202403148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403148
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03148/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01127/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Residenza Primavera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Valle e Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare Rete Territoriale del 20.05.2020 identificativo telematico RL_RLA00G1_2020_3347 recante “RSA PRIMAVERA, applicazione disposizioni regionali emergenza COVID 19”, trasmessa alla ricorrente con pec in pari data;

- della nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare Rete Territoriale del 15 giugno 2020 recante “RSA RESIDENZA PRIMAVERA s.r.l. Vs nota del 25/5/2020” identificativo telematico RL_RLA00G1_2020_3814 trasmessa via pec in pari data;

- della nota del 12.05.2020 di ATS Bergamo – Direzione sociosanitaria, Prot. Registro Ufficiale U.0042517.12-05-2020 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data;

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della nota di ATS Bergamo del 02/05/2020 Prot.U.0038916 trasmessa via pec in pari data;

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare, prot. G1.2020.0015635 del 3.04.2020, nonché della nota di ATS Bergamo prot. 32409 del 7.04.2020 di identico contenuto;

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della DGR XI/2906/2020 del 8.03.2020 (ordine del giorno-avviso deliberazione approvata, BURL – serie ordinaria, n. 11 dell'11 marzo 2020);

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della DGR XI/2984/2020 del 23.03.2020 (ordine del giorno-avviso deliberazione approvata, BURL – serie ordinaria n. 13 del 26 marzo 2020);

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della DGR XI/3018/2020 del 30.03.2020 (ordine del giorno-avviso deliberazione approvata, BURL – serie ordinaria n. 14 del 1 aprile 2020);

- se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse, della DGR XI/3226 del 9.06.2020 nonché della nota ATS Bergamo prot. U.0052280 dell'11 giugno 2020 trasmessa in pari data;

- nonché di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso sin da ora se e per quanto occorra e comunque nei limiti dell'interesse:

- il Verbale di sopralluogo n° 175 del 26 maggio 2020 effettuato da ATS Bergamo - Dipartimento Programmazione Accreditamento Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS) – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).

per quanto riguarda il primo atto recante motivi aggiunti:

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia

- della nota dell'ATS Bergamo Direzione Sociosanitaria - registro ufficiale U.0038897 del 2.5.2020 notiziata via pec in pari data recante ad oggetto “Sospensione dell'inserimento di nuovi ospiti dalle Strutture ospedaliere in RSA”;

- della nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare del 24 aprile 2020, dagli estremi e dal contenuto ignoti in quanto mai trasmessa né comunicata alla ricorrente, ma di cui è data informativa nella predetta nota di ATS Bergamo;

- della nota del 12.05.2020 di ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria, Prot. Registro Ufficiale U.0042517.12-05-2020 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data;

per quanto riguarda il secondo atto recante motivi aggiunti:

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia

- della nota della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare dagli estremi di protocollo regionale ignoti, ma trasmessa alla ricorrente in data 6 luglio 2020 in copia semplice da ATS Bergamo con marcatura del protocollo di ingresso dell'ATS Bergamo Registro Ufficiale I.0036867. 24-04-2020, nonché della successiva mail di chiarimento del 28 aprile 2020 a firma del Direttore Generale Welfare, anch'essa trasmessa in data 6 luglio 2020 alla ricorrente da ATS Bergamo;

- della nota dell'ATS Bergamo Direzione Sociosanitaria - registro ufficiale U.0038897 del 2.5.2020 notiziata via pec in pari data recante ad oggetto “Sospensione dell'inserimento di nuovi ospiti dalle Strutture ospedaliere in RSA”;

- della nota del 12.05.2020 di ATS Bergamo – Direzione Sociosanitaria, Prot. Registro Ufficiale U.0042517.12-05-2020 trasmessa alla ricorrente via pec in pari data.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 18 ottobre 2024, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il gravame introduttivo la società ricorrente insorgeva avanti questo TAR avverso gli atti tutti, partitamente in epigrafe individuati, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 2 della d.G.R. XI/2906/2020 del 8.03.2020, della d.G.R. n. XI/2984 del 23.03.2020, della d.G.R. n. XI/3018 del

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