TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-22, n. 201900302
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Pubblicato il 22/02/2019
N. 00302/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Bari, via Dante Alighieri n.25;
-per l'accertamento
-dell'obbligo di concludere il procedimento di ritipizzazione urbanistica dell'immobile di proprietà dei ricorrenti di cui alle istanze prot. -OMISSIS-e -OMISSIS-
-per l'annullamento
-della nota prot. n. -OMISSIS-, avente carattere soprassessorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
I ricorrenti assumono di essere comproprietari di un immobile sito nel comune di Andria e indicato catastalmente al -OMISSIS-, che era incluso nel piano di fabbricazione dello stesso comune nella sottozona-OMISSIS-, zona di completamento.
Con delibera di G.R.-OMISSIS-veniva approvato il Piano Regolatore del Comune di Andria, nel cui ambito detto immobile veniva incluso nella zona A2, aree urbane di valore storico ambientale.
Avverso il piano regolatore e tutti gli atti presupposti, i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, Bari, avente R.g. n. 3024/1995.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 2342/2002 il T.A.R., Sez. I, annullava in parte qua gli atti di approvazione del P.R.G., in forza dei quali l'immobile di proprietà dei ricorrenti era stato incluso in zona A2.
La Giunta regionale, infatti, aveva prescritto, accogliendo le osservazioni formulate dall’Associazione degli ingegneri e degli architetti di Andria, che le aree urbane, elencate tra quelle appartenenti alle zone A2, fossero esattamente individuate su di un’idonea cartografia, segnando il perimetro delle stesse “ adottando criteri di continuità ”.
La Giunta regionale aveva, inoltre, stabilito che la perimetrazione delle aree in questione dovesse essere sorretta da adeguata giustificazione e corredata da documenti a conforto della rilevanza delle anzidette aree dal punto di vista storico ed ambientale.
Il Comune di Andria, invece, erroneamente aveva inserito nel P.R.G. l’immobile dei ricorrenti nella zona A2, benché non vi fosse alcun criterio di continuità, nonché alcuna rilevanza dello stesso edificio sotto il profilo storico ed ambientale.
A seguito dell'annullamento della previsione di zona del P.R.G., in riferimento all'immobile in oggetto, veniva meno l'inclusione dell'immobile in oggetto nella zona A/2 e lo stesso doveva ritenersi oggi ricadente in zona bianca giacchè non tipizzata.
Dopo il rilascio del certificato di destinazione prot.-OMISSIS-, però, i ricorrenti hanno rilevato che il Comune di Andria attestava ancora che il ridetto immobile ricadesse in “ZONE A/2: AREE DI VALORE STORICO E AMBIENTALE”.
Con istanza prot. -OMISSIS-, i ricorrenti chiedevano che il certificato di destinazione urbanistica in questione fosse annullato in autotutela in quanto in contrasto con il giudicato amministrativo e, a seguito di incontro presso l'Ufficio Tecnico, con successiva istanza prot. n. -OMISSIS-richiedevano che l'Amministrazione procedesse alla ritipizzazione urbanistica del suolo.
Sta di fatto che, con nota prot. n. -OMISSIS-, il Settore n. 2, Servizio di Piano e pianificazione strategica del Comune di Andria, avviava il procedimento di tutela indiretta ai sensi degli artt. 45 e 46 D.Lgs. n. 42/2004, norme che prevedono la possibilità per il Ministero dei Beni Culturali di vincolare (con vincolo di inedificabilità assoluta) beni che, seppur non abbiano valore storico, siano posizionati in vicinanza di beni architettonici di particolare valore.
I ricorrenti assumono però che il procedimento di tutela indiretta non influisce in alcun modo nel procedimento di ritipizzazione urbanistica considerato che la zona bianca tale rimane anche in presenza di un vincolo di tutela indiretto e, pertanto, necessita di una nuova destinazione urbanistica.
Essi deducono inoltre che la nota emanata dal Comune ha natura soprassessoria e, pertanto, non conclusiva del procedimento di ritipizzazione urbanistica dell’immobile di loro proprietà, tanto più che essa reca la affermazione “ fatte salve le future determinazioni che in sede di variante urbanistica
l'Amministrazione, in base alle risultanze del parere richiesto alla competente Soprintendenza, vorrà adottare.”
Osservano peraltro che la Giunta Comunale, con delibera -OMISSIS-“Atto di indirizzo relativo ai procedimenti di ritipizzazione urbanistica ed ai procedimenti ex art. 12 della L.R. 20/2001”, ha statuito di “1.definire i procedimenti riguardanti le varianti puntuali al vigente PRG, nelle more del perfezionamento della variante generale al PRG vigente, nei seguenti casi:
a) per le aree prive di destinazione urbanistica;b) per le variazioni al PRG rientranti nelle casistiche di cui all'art. 12 L.R. 20/2001 e s.m.i.;c) per i casi derivanti da richieste di modifiche al vigente PRG ricompresi negli elenchi richiamati nel DPP (tav E1: PRG: elenco di errori e incongruenze per la redazione di una tavola unica di zonizzazione”.
E, ancora, i deducenti argomentano nel senso che il loro immobile rientrerebbe sia nel caso sub a) essendo stata oggetto di annullamento giurisdizionale la precedente tipizzazione urbanistica, sia nel caso sub c) atteso che il redattore della variante generale al PRG ha incluso l'immobile dei ricorrenti tra gli errori e incongruenze atteso che non sussiste alcun valore storico per la sua inclusione nelle zone A2.
Il Comune di Andria ha proceduto, inoltre, alla ritipizzazione di singoli edifici in ragione dei requisiti di cui alla delibera di G.C.-OMISSIS-come risulta dalla delibere di Consiglio Comunale-OMISSIS-e-OMISSIS-.
E, tuttavia, in relazione all'immobile dei ricorrenti, che avrebbe titolo per ottenere la ritipizzazione urbanistica in via prioritaria atteso che la sua zonizzazione è stata oggetto di annullamento giurisdizionale, l'Ufficio Tecnico non ha inteso procedere agli adempimenti previsti per legge.
I ricorrenti si sono pertanto rivolti al Tar per lamentare l'illegittimità e, soprattutto, l'ingiustizia del provvedimento emanato dal Comune di Andria, del quale hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: