TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-01, n. 202216042
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 16042/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04000/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti e Consiglio di Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensiva
1. della Delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti elaborata all'esito delle Adunanze del 23/10/2019 e del 3/12/2019, con la quale si è espresso “giudizio di demerito” nei confronti della ricorrente;
2. del provvedimento di numero e data sconosciuti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di eventuale recepimento del Deliberato di cui sub A;
3. nonché degli atti del procedimento di nomina “mancata” a Consigliere Corte Conti della ricorrente, ed in particolare dei pareri resi dai titolari degli Uffici Giudiziari della Campania e del Lazio richiamati nel Deliberato di cui sub A, e non allegati e/o trasmessi alla ricorrente, se ed in quanto lesivi, unitamente ai verbali tutti ed alla documentazione
di cui sub B allo stato non conosciuti –;
4. nonché per l'accoglimento, ex art. 116 CPA, della istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 4/01/2020, e mai evasa dal Consiglio di Presidenza, inerente a:
- I verbali delle adunanze del Consiglio di Presidenza del 23/10/2019 e del 3/12/2019 e la registrazione su supporto digitale se esistente;
- I verbali e gli atti istruttori posti in essere dalla competente Commissione, di cui si dà atto nella deliberazione più volte citata del Consiglio di Presidenza
- Le relazioni o note dei Presidenti di sezione relativi al quadriennio di servizio della richiedente;
- Tutte le note, atti o verbalizzazioni inerenti alla sottoscritta richiedente, provenienti o firmate dalla Presidente -OMISSIS-, anche se consistenti in mere comunicazioni via e-mail;
- Ogni altro atto, documento o verbale che sia stato preso in considerazione dal Consiglio di Presidenza con riferimento alla sua deliberazione citata, di cui sub 1, con attestazione di inesistenza di altri atti o documenti oltre a quelli rilasciati in sede di accesso.
5. di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, primo Referendario della Corte dei Conti ed assegnata alla Sezione Giurisdizionale Campania a decorrere dal 1 gennaio 2020, ha impugnato la delibera del 19 dicembre 2019, con cui il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti le ha negato l’avanzamento alla qualifica di Consigliere, in forza di un ritenuto giudizio negativo, espresso con riferimento al quadriennio di competenza (ottobre 2015-settembre 2019), durante il quale l’esponente è stata assegnata in parte alla predetta Sezione partenopea ed in parte alla Sezione Giurisdizionale del Lazio.
Con il ricorso si contesta la legittimità della delibera gravata, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:
A - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e seguenti l. 241/90 in connessione con gli artt. 114 e ss cpa – eccesso di potere per violazione del giusto processo di legge – difetto di motivazione;
B - Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla l. 117/88 – artt. 10/11 – in connessione con le disposizioni cui alla l. 186/82 – violazione degli artt. 3 e 97 cost. in connessione con l’art. 51 c.p.c. - eccesso di potere per vizio di motivazione – violazione del principio del giusto procedimento di legge;
C -Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla l. 117/88 – artt. 10/11 – in connessione con le disposizioni cui alla l. 186/82 – violazione degli artt. 3 e 97 cost. in connessione con l’art. 51 c.p.c. - eccesso di potere per vizio di motivazione – violazione del principio del giusto procedimento di legge.
L’istante ha proposta domanda incidentale di accesso ai documenti indicati in atti.
Ha concluso per l’annullamento della delibera gravata.
Il giudizio è stato riassunto presso l’intestato TAR del Lazio, a seguito dell’ordinanza declinatoria della competenza emessa