TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2018-06-07, n. 201806368
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2018
N. 06368/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11707/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11707 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C B, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, U V, con domicilio eletto presso lo studio A G in Roma, via Muzio Clementi n. 58;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-del provvedimento, reso noto con foglio prot. M_D GMIL REG2017 0587939, datato 27 ottobre 2017 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stato comunicato il non accoglimento della domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri - ARQ, per l'anno 2017, presentata in data 8 maggio 2017.
-in quanto occorra, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti
i provvedimenti prot. M_D GMIL REG2018 000615 del 4.1.18 e prot. M_D GMIL REG2018 0006616 del 4.1.18.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame, si impugna il provvedimento in epigrafe con cui è stata respinta la domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri – ARQ - per l'anno 2017 del Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico in considerazione del fatto che l’istante dal settembre 2013 al settembre 2017 aveva svolto un incarico presso l’agenzia NATO NETMA, che comporta una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della l.404/90 (ora art. 975 del D.lgs 66/2010).
Il ricorrente contesta i motivi ostativi addotti dalla PA lamentando la violazione della legge predetta nonchè eccesso di potere sotto diversi profili, eccependo, in particolare, che la NETMA non era compreso tra gli incarichi comportanti l’obbligo di ferma, in quanto non era incluso tra quelli individuati dal d.m. 413/92;questo, comunque, da ritenersi inefficace in quanto mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;inoltre nessun altro decreto, specificativo dell’obbligo in questione, è stato, fino ad oggi, adottato dall’Amministrazione. Infine, sostiene di non essere stato mai reso edotto degli effetti dell’incarico sul prolungamento della permanenza in servizio in misura doppia alla loro durata.
Si è costituita in giudizio la PA depositando documentazione.
Con decreto presidenziale n. 6828/2017, l’Amministrazione è stata invitata “a riesaminare la fattispecie dedotta in giudizio”, in quanto, in occasione di precedente caso analogo (TAR Lazio I bis n. 9919/2016), era stato ritenuto che l’ente internazionale, Agenzia NATO denominata NETMA -presso cui ha prestato servizio l’odierno ricorrente- non risultava ricompreso fra quelli elencati dal D. M. n. 413 del 21.2.1992, ai fini del prolungamento della ferma.
Con motivi aggiunti è stato impugnato l’atto confermativo del diniego, adottato in sede di riesame, nel quale la PA resistente, ribadiva la precedente determinazione.
Con OCI n. 2688/2018 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente eseguiti dall’Amministrazione.
Con memoria conclusionale la parte ricorrente ha insistito nelle domande e censure.
Alla Camera di Consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione sussistendone i presupposti e dandone preavviso alle parti.
Si può prescindere dall’esaminare la questione – sollevabile d’ufficio – dell’inammissibilità del gravame, per aver il ricorrente già accettato l’obbligo di permanenza in servizio, quale naturale conseguenza dell’incarico estero, al momento dell’invio all’estero presso l’ente NATO in contestazione, in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.
L’Art. 975 del d.lvo n. 66/2010 prevede che l’obbligo di trattenimento in servizio degli Ufficiali che hanno svolto “incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale”, che, per tale motivo, sono “vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico”.
La disposizione è sostanzialmente riproduttiva dell’obbligo di ferma per Ufficiali sulla cui formazione l’Amministrazione militare ha fatto particolari investimenti (tra cui piloti, vedi comma 6)) espressamente sancito dall’art. 14, comma 5 della legge n. 404/1990, così formulato: “Gli Ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma”. Nulla dice tale disposizione in merito alla eventuale pubblicità di tale decreto, che è stato divulgato con i mezzi solitamente utilizzati per la comunicazione di atti al personale dipendente (cioè quelli che hanno come destinatari solo gli interni, che sono tenuti a firmare, per presa visione, in modo da assicurare il conseguimento della finalità divulgativa, quali circolari, giornale e bollettino ufficiale del Ministero etc.).
Successivamente l’art. 7 del D.Lgs. 30/12/1997, n. 490 (come mod. dall'art. 5, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216), ha riprodotto l’obbligo di prestare servizio per gli Ufficiali impiegati negli incarichi sopraindicati, ribadendo, quanto all’individuazione degli stessi che “Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma”.
L’innovazione, pertanto, concerne solo l’elemento della pubblicazione del DM in parola nella Gazzetta Ufficiale, ferma restando l’identicità di funzioni, ratio, finalità e contenuto del decreto stesso e del potere con esso esercitato, che non venivano in alcun modo modificati dal predetto d.vo n. 490/97. Ciononostante alcuni interpreti hanno ritenuto di poter desumere, dal mero dato della previsione della pubblicazione sulla GU del DM in parola – sulla quale sono obbligatoriamente pubblicati i regolamenti e facoltativamente pubblicati anche altri atti amministrativi che possano risultare di interesse generale - che questo avesse natura giuridica regolamentare;tesi condivisa anche da alcune sentenze puntualmente richiamate dal ricorrente.
Secondo quest’ultimo, infatti, la mancata pubblicazione sulla GU – la cui ineludibilità sarebbe confermata dalla successiva disciplina della materia dettata dall’art. 5, del D.Lgs 28 giugno 2000, n. 216 – del d.m. 21 febbraio 1992, n. 413 e, comunque del suo mancato aggiornamento con le modifiche soggettive intervenute nell’ente NATO presso cui lo stesso era stato assegnato, renderebbe inopponibile all’interessato l’obbligo di permanere in servizio per il periodo indicato nella predetta disposizione. In altri termini, siccome non era stato pubblicato in GU alcun DM che includesse la NETMA tra gli enti comportanti la ferma obbligatoria, non si sarebbero verificate le condizioni per il suo trattenimento in servizio e l’Amministrazione avrebbe dovuto concedergli il collocamento in aspettativa riduzione quadri.
La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa.
Innanzitutto, per quanto riguarda l’asserita mancata inclusione dell’Ente tra quelli individuati con il DM in contestazione, va osservato che dalla documentazione depositata dalla PA, è emersa la riconducibilità dell’Agenzia NATO denominata N.E.T.M.A. (