TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-03-01, n. 202303483
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 03483/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14247/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14247 del 2018, proposto da
Centro Geriatrico Romano S.p.A. con Socio Unico – Società di Gestione della Casa di Cura “Merry House”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Presidente della Regione Lazio in Qualità di Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Vigente Piano di Rientro Dai Di, Asl Roma 3, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Casal Bernocchi 73, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'annullamento:
a) della nota della ASL ROMA 3 prot. n. 63901 del 27.9.2018, recante “Comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i., per il recupero degli importi dovuti all'esito dei controlli esterni (concordati e non concordati) su dimessi in acuzie ‘anno2014'” (Doc. 1);
b) della “nota regionale prot. n. U0488077 del 6/08/2018”, menzionata nella nota della ASL impugnata, ma mai comunicata alla ricorrente, con la quale sarebbero stati determinati e comunicati gli esiti concordati e non concordati dei controlli;
c) del decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta per il S.S.R. n. 40 del 26.3.2012 e dei relativi allegati (Doc. 2), nei limiti esposti con il presente ricorso;
d) del “Verbale di verifica della documentazione clinica e/o dell'appropriatezza dei ricoveri” ID 2014/AACU1901 del 26.9.2016, relativo al controllo dell'anno 2014 (Doc. 3);
di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria del 17 febbraio 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Centro Geriatrico Romano S.p.A., è la società di gestione della Casa di cura “Merry House”, struttura plurispecialistica accreditata dalla Regione Lazio per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio Sanitario regionale, sia in regime di ricovero che ambulatoriale;
2. Con la nota prot. n. 63901 del 27.9.2018, recante “Comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990 e s.m.i., per il recupero degli importi dovuti all’esito dei controlli esterni (concordati e non concordati) su dimessi in acuzie ‘anno2014’”, la ASL ROMA 3 ha richiesto alla casa di cura ricorrente l’emissione di nota di credito per complessivi € 26.977,40, a titolo di “esiti concordati e non concordati dei controlli esterni relativi ai dimessi in acuzie” di cui € 4.657.000 relativi agli esiti concordati, ed € 22.320,40 per gli esiti non concordati.
3. Avverso le suddette determinazioni, insorgeva parte ricorrente che formulava sei motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 3.1 e 3.5 dell’all. 1 al decreto commissariale n. 40 del 26.3.2012. Eccesso di potere, sub specie di arbitrarietà e irragionevolezza. Violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117, comma 1, Cost.. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di motivazione e subordinatamente, l’illegittimità del D.C.A. n. 40/2012 in parte qua.
3.1.1. Evidenziava l’esponente che il controllo relativo alle prestazioni per acuti erogate nel 2014 si era svolto nei mesi di maggio, giugno e luglio 2016 e che la tardività del controllo si era ripercossa sulla nota di recupero oggetto dell’odierno ricorso e sulla presupposta nota di quantificazione regionale dell’esito dei controlli sulle prestazioni per acuti erogate nell’anno 2014.
Pertanto, la nota di recupero della ASL e la presupposta nota regionale non potevano che rivelarsi illegittime per violazione della tempistica stabilita dall’All. 1 al decreto commissariale n. 40 del 2012 che, all’art. 3.1 del Decreto, stabiliva che i controlli analitici su cartella clinica dovevano essere assicurati entro l’anno di erogazione, per le prestazioni relative ai primi sei mesi dell’anno, ed entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione, per il secondo semestre di attività e che all’art. 3.5 prevedeva che le sanzioni non potessero essere comminate oltre un determinato termine, stabilendo che “le sanzioni sono applicate alla struttura sul bilancio dell’esercizio relativo all’anno solare in cui sono effettuati i controlli, ovvero entro l’anno successivo al periodo di riferimento dei controlli qualora l’esito di parte dei controlli fosse disponibile successivamente alla liquidazione dei singoli soggetti erogatori”.
3.2. Con il secondo motivo l’esponente deduceva violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria. Insussistenza dei presupposti. Violazione delle garanzie partecipative dell’interessato. Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento. Violazione del diritto di difesa e dei principi di buona fede e correttezza.
3.2.1. Eccepiva la ricorrente la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti gravati.
In particolare, la nota della Regione Lazio prot. n. U0488077 del 6.8.2018, non sarebbe mai stata notificata alla ricorrente. Quindi questa non sarebbe venuta a conoscenza dell’ammontare, per ciascuna cartella clinica oggetto di controllo, della diversa valorizzazione delle prestazioni, né delle modalità di calcolo dell’importo delle sanzioni, né se esso fosse riferibile all’intero controllo relativo all’anno 2014 o solo a una parte di esso.
Più in generale, la ricorrente lamentava l’impossibilità di ricostruire l’istruttoria che aveva condotto alla complessiva determinazione dell’importo richiesto, con grave elusione non solo delle proprie garanzie partecipative in seno al procedimento di recupero, ma anche di quelle difensive in sede giurisdizionale.
3.2.2. Ancora, rappresentava parte ricorrente come dovesse ritenersi illegittima la richiesta di recupero inerente agli esiti “non concordati” dei controlli, atteso che, trattandosi di esiti in contestazione, detti importi potevano essere richiesti soltanto all’esito della procedura amministrativa per la risoluzione delle discordanze prevista dal nuovo decreto “controlli” di cui al D.P.C.A. n. 218/2017.
3.2.3. Infine, sotto un ultimo profilo, le note impugnate si rivelavano illegittime in quanto la ASL e la Regione, nel comminare le sanzioni amministrative di cui trattasi, non avevano consentito alla ricorrente di fruire della possibilità di essere ammessa al pagamento della sanzione in misura ridotta, ex art. 16, l. n. 689 del 1981.
3.3. Con il terzo motivo di gravame la società ricorrente deduceva la violazione del d.p.c.a. n. 218/2017, del principio di legalità e di tempus regit actum, del favor rei e dei canoni di buon andamento, nonchè la violazione dei principi di affidamento e buona fede.
Si duole la ricorrente che avendo emanato la Regione Lazio adottato la determinazione inerente alle sanzioni da irrogare in data 6 agosto 2018, questa avrebbe dovuto applicare i parametri stabiliti dal D.P.C.A. n. 218/2017, nelle more entrati in vigore, mentre nella specie sarebbero stati illegittimamente applicati i parametri di cui al D.P.C.A. n. 40/2012, maggiormente penalizzanti per la struttura.
In particolare, secondo l’esponente essendo il procedimento articolato in più fasi, il principio generale del tempus regit actum avrebbe dovuto essere declinato nel senso di assoggettare ogni fase alla normativa di volta in volta vigente.
Ciò tanto più in ragione del fatto che, trattandosi della fase di determinazione e quantificazione delle sanzioni amministrative, ed essendo il regime sopravvenuto maggiormente favorevole rispetto a quello precedente, simile conclusione era imposta in base ai principi del favor rei, applicabili in ambito sanzionatorio.
3.4. Con un quarto ordine di censure, parte ricorrente eccepiva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del d.p.c.a. n. 40/2012, par.