TAR Firenze, sez. I, decreto decisorio 2015-01-21, n. 201500045
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N. 00045/2015 REG.PROV.PRES.
N. 00137/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Infrastrutture Toscane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. L T, T D N, con domicilio eletto presso Natalia Princi in Firenze, Via dei Servi 38;
contro
Regione Toscana in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. L B, L C, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unita' Italiana N. 1;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta regionale n. 1030 del 21.11.2011, avente ad oggetto "Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato. Applicazione dell'art. 24-bis della convenzione tra Regione Toscana e Società Infrastrutture Toscane S.p.A.";
- del decreto dirigenziale n. 5892 del 21.12.2011, sottoscritto dal dirigente della Direzione Generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilita' Area di coordinamento mobilita' e infrastrutture - Settore viabilita' di interesse regionale, avente ad oggetto "Dichiarazione di decadenza della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva della Bretella e pedaggio Latra a Signa - Prato, nonche' la sua realizzazione e gestione";
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
nonche' con motivi aggiunti depositati il 22.3.2012:
-della nota della Regione Toscana prot.AOO-GRT n.9161/0/050/030 del 13.1.2012, ricevuta da SIT il 20.1.2012;
-di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Considerato:
- che, con atto notificato all’amministrazione resistente e comunque sottoscritto dai difensori di quest’ultima, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- che, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia ad opera della Regione Toscana, sussistono i presupposti richiesti dall’art. 84 c.p.a. ai fini dell’estinzione del giudizio;
- che le spese di lite vanno compensate sull’accordo delle parti, quale risultante dal medesimo atto di rinuncia;