TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-06, n. 202302040
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 02040/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16542/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16542 del 2014, proposto da
Soc Cme Energia S.r.l., Società Agricola Zardi F.Lli S.S., Società Unisol S.r.l., Società Agricola Tenuta Casali di Casali Valerio & C. S.S., Società Agricola Vezzelli Francesco S.S., Società Agricola Serena Energia S.r.l., Società Agricola Merendi, Società Agricola Eredi Chiossi Adriano S.S., Società Megawatt S.r.l., Società Agricola Energia dei Piani S.R.L, Società Agricola i Prati S.S. di Adani R. e R., Società Agricola Fattoria Cillo S.S., Società Semplice Agricola Vassuri Gianpietro e Massimo, Società Agricola Ricci Bitti Amedeo, Società Pretto Adriano Francesco, Società Portolani Gianni, Società Pederzoli Massimiliano, Società Peruzzi Silvana, Società Panzavolta F, Società Valgimigli Fabio, Società Umbria Energy S.r.l., Società Edil Energy Esco S.r.l., Società Ecosuntek S.p.A., Emidi Stanislao (Impresa Individuale), Società Leonardo Energia S.r.l., Società Bondife’ 2 S.r.l., Società L.N. Costruzioni S.r.l., Società Saveplac Trade S.r.l., Società I.P.S.A. – Industria per la Preparazione di Prodotti Speciali per L’Alimentazione - S.p.A., Società Agricola L’Albero Azzurro S.R.L, Società Agricola Forestale Pianura Verde S.r.l., Società Agricola Isola D’Agri S.r.l., Società Agricola Agrikroton S.r.l.,, Società Tulipano S.r.l. Unipersonale, Società To.Ma. S.r.l.,, Società Solaria 2 S.r.l., Società Solaria 3 S.r.l., Società Solaria 4 S.r.l., Società Sunfield 12 S.R.L, Società Solaria 1 S.r.l., Girasole Societa’ Agricola S.r.l., Società Pf1.0 S.r.l., Vigneto Murge Societa’ Agricola S.r.l., Società Agricola Solarpower S.r.l., Società Mna Grecia Solar S.r.l., Società Cap4 S.r.l., Società Naturepower S.r.l., Società Co.In.Fo. S.r.l., Società Co.In.Fo. Due S.r.l., Società Agrenenergy S.r.l., Società Camillo Marcantonio S.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio, Società Camarc Energia 1 S.r.l., Società Camarc Energia 2 S.r.l., Società Camarc Energia 3 S.r.l., Società Agosun S.r.l., Società Umbria Viva Società Agricola S.r.l., Società Area 2 S.r.l., Società Energy Italia 9 S.r.l., Società Alfa Solaris S.r.l., Società Mowbray S.r.l., Società Orchidea S.r.l., Società Tadino Energia S.r.l., Società Tiresia S.r.l., Gori Maria Paola (Impresa Individuale), Società Energyproject S.r.l., Società Rosa S.r.l., Società Fontanelle S.r.l., Società Mappa Rotonda S.r.l., Società M.M.1 S.r.l., Società Be Sun S.r.l., Società Vetrodomus S.p.A., Società Spring S.r.l., Società Solmora S.r.l., Società Sepaf S.r.l., Società Agricola Sole di Raso S.r.l., Società Rockwell Energy S.r.l. Unipersonale, Società Riva S.r.l., Società Piccolamediaimpresa.Com S.r.l., Società Mega S.r.l., Società Immobili Solari S.r.l., Società Immobiliare Quadrifoglio S.r.l., Società Megara Iblea Solare S.r.l., Società Augusta Solare S.r.l., Società Energia Egbm S.r.l., Società San Giacomo Energia S.r.l. Unipersonale, Società Finmoro S.r.l., Società Uni personale il Girasole S.r.l., Società Osiride Solar S.r.l., Società Bouganville Hotel di Triunfo Carmela & C. S.A.S, Società Uni personale Bissy Energy S.r.l., Societa’ Agricola Fontana S.S., Societa’ Agricola Chiodaroli Fratelli Giuseppina Adele, Vincenzino, Francesco ed Ettore S.S., Societa’ Agricola Futura S.S., Società Agricola Tesa S.S. di Veggian Severino & C., Co.Ser Societa’ Cooperativa Agricola A R.L., Società Agricola Corte San Venanzio di Salvagnin Massimo & C. S.S., Società Agricola Porto Felloni di Salvagnin Luciano & C. S.S., Gilberti S.S. Società Agricola, Az. Agr. Camerlengo Gasdia Maria di F Gasdia (Impresa Individuale), Società Agricola Boschi Giovanni e Castagna Giambattista, A.R.P. Agricoltori Riuniti Piacentini Società Agricola Coop., Castiglioni Carla (Impresa Individuale), Malavasi Rino (Impresa Individuale), Avicola Due B Societa’ Agricola S.S., Societa’ Agricola San Felice S.p.A., Società Geb Italia S.r.l., Società Giosole Società Agricola S.a.s. di A Pca di Mliano & C., Società Agri-Car S.r.l. Società Agricola, Bccarini Giovanni (Impresa Individuale), Zannoni Gianni (Impresa Individuale), Società Agricola Le Querce S.r.l., Società Agricola Le Betulle S.S, Società Agricola i Lecci S.r.l., Società Mizar Agricola S.S. Agricola, Società Agricola Zootecnica Annonese S.r.l., Società Agricola B&B S.r.l., Società Agricola Vio Antonio & C. S.S.,, Marin Anna (Impresa Individuale, Pretto Mariano (Impresa Individuale), Azienda Agricola Rio Ceronda Società Agricola A R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati V O, F S, L B, Brbara Randazzo, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
G.S.E. Sp.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio, non costituito in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 17 ottobre 2014 (Primo Decreto Attuativo) e dell'allegato 1, recante le modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw in attuazione dell'articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Legge Spalmaincentivi”);
- del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico datato 16 ottobre 2014 (Secondo Decreto Attuativo), recante approvazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe incentivanti da parte del GSE per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n, 91 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 (c.d “Legge Spalmaincentivi)”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale,
previa, in quanto occorra
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., nonché in riferimento all’art. 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell’energia; e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell’energia sottoscritto anche dall’Unione europea, nonché al principio di libera circolazione dei capitali e all’art. 63 TFUE, agli artt. 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, nonché ai principi europei comunitari di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;
ovvero, in alternativa,
annullamento o disapplicazione degli anzidetti provvedimenti “in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014
previo, in quanto occorra,
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premessa la legittimazione dei singoli ricorrenti, in quanto – per lo più - soggetti titolari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kw, ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed in parte associazioni (AssoRinnovabili) ed organizzazioni professionali (Confaricoltura) aventi natura di enti esponenziali abilitati alla cura, anche in sede giurisdizionale, degli interessi dei propri appartenenti, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, gli odierni ricorrenti, nel riferire il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, hanno evidenziato gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).
A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:
I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.
Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.
La nuova disciplina normativa avrebbe quindi introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014.
II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.
Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive dei commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.
III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Prot. aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (l’art. 26 costituirebbe un’“ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.
IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (dir. 2001/77/CE; dir. 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).
Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e