TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-01-10, n. 202000263
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2020
N. 00263/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04880/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Capunzo, Alessandra Cagnazzo, Federica Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa anche domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Direzione Generale della Giustizia Civile Presso Avvocatura, Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio indetto con D.D. 21 Aprile 2016, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 19 gennaio 2017, n. 18, della Commissione per l'esame teorico-pratico di concorso a 500 posti per la nomina a notaio indetto con D.D. 21 aprile 2016 , conosciuto in data 05 marzo 2018 a seguito di apposita istanza di accesso, nella parte in cui la stessa Commissione, all'esito della correzione della prima prova scritta (atto inter vivos – diritto commerciale), ha deciso di «non passare alla lettura del secondo elaborato» redatto dal ricorrente, dichiarandolo di conseguenza «non idoneo» ;
- delle identiche decisione e dichiarazione della Commissione, contenute nella stampigliatura apposta in calce al suddetto elaborato, anch'esso conosciuto il 05 marzo 2018 a seguito di apposita istanza di accesso;
- dei risultati delle prove scritte, trasfusi in apposito elenco pubblicato il 16 febbraio 2018;
- di tale elenco;
- del Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016;
- dei risultati parziali pubblicati sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato nella “Finestra informativa sul concorso a 500 posti di notaio (D.D. 21 aprile 2016)”, nei giorni 12 febbraio 2018; 13 febbraio 2018; 14 febbraio 2018; 15 febbraio 2018;
- del conseguente provvedimento di non ammissione del dott.-OMISSIS-alle prove orali del concorso;
- dei verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare del verbale n. 18 del 19 gennaio 2017; del verbale n. 8 del 12 dicembre 2016; del verbale n. 9 del 13 dicembre 2016; del verbale n. 10 del 14 dicembre 2016; del verbale n. 11 del 15 dicembre 2016; del verbale n. 12 del 16 dicembre 2016;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- il tutto con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della eventuale conoscenza di altri atti e/o documenti in specie lesivi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\3\2019 :
- dell'approvazione della graduatoria pubblicata in data 19 febbraio 2019 dei vincitori del concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto con D.D. 21 aprile 2016;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\3\2019 :
- in via principale annullare l'intera procedura concorsuale alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che allo stato le sedi non sono state ancora assegnate.
- in via immediatamente gradata, ordinare la tempestiva ricorrezione del primo elaborato e/o dell'ordine direttamente impartito alla Commissione di procedere a tale ricorrezione, in ogni caso in composizione diversa da quella di cui al verbale del 13 dicembre 2016, n. 9, e con tutte le garanzie dell'anonimato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, le successive memorie ed i relativi documenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per il conferimento di posti notarili indetto dal Ministero del Giustizia con Decreto dirigenziale del Direttore Reggente della Giustizia civile del 21.04.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 26 aprile 2016 – IV serie speciale.
2. All’esito della correzione del primo degli elaborati scritti, consistente nella redazione di un atto di diritto commerciale, la Commissione l’ha dichiarato “non idoneo”; pertanto il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale.
3. I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati sul sito del Ministero tra il 12 ed il 15 febbraio 2018, ed in pari data è stato pubblicato anche l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali.
4. Il ricorrente ha effettuato il diritto di accesso agli atti, che è stato concesso il 5 marzo 2018.
5. Quindi, con ricorso passato a notifica il 16 aprile 2018, ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso nei di lui confronti, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, articolando le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del D. L.vo 166/2006, violazione e falsa applicazione dei criteri di correzione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione e perplessità, violazione della L. 241/90.
La Commissione avrebbe contestato al candidato il travisamento della traccia, ciò che invece non è avvenuto, dal momento che il dott.-OMISSIS-ne ha dato una interpretazione conforme;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del D. L.vo 166/2006, violazione e falsa applicazione dei criteri di correzione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare travisamento, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà, carenza di motivazione, confusione e perplessità, violazione della L. 241/90.
La censura in esame denuncia la genericità dei criteri che la Commissione ha stabilito , ed ha tradotto nelle c.d. “motivazioni standard”, i quali sarebbero in larga parte sovrapponibili.
III) Sul giudizio di non idoneità dell’elaborato del dott.-OMISSIS-: violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione degli elaborati definitivi ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, e dell’art. 11, comma 7, del D. L.vo 166/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del R.D. 14 novembre 1926 n. 1953, dell’art. 6, comma 2, D. L.vo 166/2006, falsa ed erronea presupposizione, travisamento, illogicità, violazione del principio di proporzionalità.
La censura in esame è diretta a contestare le ragioni sulle quali la Commissione ha fondato la valutazione di non idoneità del ricorrente. Denuncia, inoltre, l’omessa specificazione degli errori di grammatica e sintassi, nonché la mancanza di qualsivoglia segno grafico sull’elaborato, ciò che non consente al ricorrente di apprezzare con completezza l’errore rilevato dalla Commissione.
6. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018, su istanza del ricorrente, il ricorso è stato cancellato dal ruolo.
8. Con atto passato a notifica l’8 marzo 2019, depositato l’11 marzo 2019, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per impugnare la graduatoria definitiva dei vincitori, pubblicata in data 19 febbraio 2019, articolando a sostegno del gravame le medesime censure già poste a base del ricorso introduttivo del giudizio.
9. Con ulteriore atto, passato a notifica il 20 marzo 2019 e depositato il 22 marzo 2019, il ricorrente ha articolato nuove censure a sostegno dei gravami già presentati. In particolare, con tale atto il ricorrente ha riferito di essere venuto a conoscenza, solo il 18 marzo 2019, di un fatto nuovo, ovvero della circostanza che uno dei componenti la Commissione giudicatrice, nominato con Decreto Dirigenziale del 17 febbraio 2017 in sostituzione di altro componente, non avrebbe potuto prendervi parte in quanto attinto da condanna penale. Ha quindi dedotto che tale circostanza ha comportato violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto istruttorio, violazione del principio di trasparenza: la citata norma vieta, infatti, ai soggetti che hanno riportato condanne penali di far parte delle commissioni di concorso ; il componente in questione, inoltre, a