TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-26, n. 202300063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-26, n. 202300063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300063
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00063/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestione Liquidatoria Usl n.6 di Matera, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 28.02.2020, emessa dalla Corte di Appello di Potenza nel giudizio iscritto al n. -OMISSIS- R.G..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato in data 6/5/2022, è chiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sui titoli giudiziali indicati in epigrafe, in particolare della sentenza della Corte di Appello di Potenza n. -OMISSIS- (di riforma in parte qua della sentenza di prime cure del Tribunale di Matera n. -OMISSIS-), recante la condanna della Gestione liquidatoria della A.S.L. n. 6 di Matera al pagamento, in favore della ricorrente, dei danni derivanti da responsabilità medica (per -OMISSIS- contratta dalla figlia) e delle spese di lite, nella misura ivi stabilita.

1.1. La sentenza della Corte di Appello è stata notificata con formula esecutiva alla Gestione liquidatoria intimata in data 17/2/2021, senza che detto Organo abbia adempiuto a quanto in essa stabilito.

1.3. Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l’esecuzione del predetto comando giurisdizionale e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento di parte resistente.

2. La Gestione liquidatoria, pur ritualmente intimata a seguito dell’ordinanza di questo Tribunale n. 669 del 5/10/2022 che ha rilevato la nullità dell’originaria notifica, non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 25/1/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Va preliminarmente precisato che, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di legittimità attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. ex plurimis , Cassazione civile, sez. lav., 17/6/2020, n. 11709;
Cassazione civ., sez. III, 13/11/2018, n. 29021).

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

Risultano correttamente osservate, infatti, le formalità di proposizione del ricorso in ottemperanza, in specie, quelle di cui agli artt. 114 cod. proc. amm. e 14, co. 1, D.L. n. 669/1996. Inoltre, è stata allegata agli atti di causa l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo da eseguire. Nel merito, infine, deve ritenersi che non vi è prova – il cui onere è a carico del debitore – dell’intervenuta soddisfazione delle pretese creditorie per cui è causa.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Gestione liquidatoria intimata di provvedere al pagamento di quanto previsto nelle sentenze della cui ottemperanza si discute (in specie, per quanto dianzi precisato, la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. -OMISSIS-), detratto quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla pubblicazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo della Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, o un suo delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del suindicato titolo. Le spese per remunerare l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico della Gestione liquidatoria intimata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo. Merita precisare che tale compenso rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente incaricato della funzione commissariale, ai sensi dell'art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 165/2001.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte quelle accessorie, nonché i compensi professionali relativi agli atti successivi al decreto azionato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

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