TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-01, n. 201600822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-01, n. 201600822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600822
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01121/2014 REG.RIC.

N. 00822/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dall'avv. D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S B sito in Palermo, Via Lazio 36;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C M sito in Palermo, Via Agrigento N.51;

nei confronti di

M C, non costituita;

per l'annullamento

1) della deliberazione del Commissario Straordinario della resistente n. 122 del 2014, pubblicata in data 19 gennaio 2014, con la quale è stata approvata la graduatoria per la copertura di n. 8 posti di categoria B), riservati al personale precario destinatario del regime transitorio del lavoratori socialmente utili, nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 19°, anziché al 3°;

2) della deliberazione del Commissario Straordinario della resistente n. 123 del 2014, pubblicata in data 19 gennaio 2014, con la quale è stata approvata la graduatoria per la copertura di n. 2 posti di categoria A), riservati al personale precario destinatario del regime transitorio del lavoratori socialmente utili, nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 16°, anziché al 3°;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 1135 del 30/04/2014;

Vista l’ordinanza cautelare n. 450 del 30/05/2014

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il Collegio è chiamato ad esaminare in primo luogo l’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente e relativa alla dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, sul punto, di dover seguire l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui all’Ordinanza n. 5492/2014 del 10 marzo 2014 (che richiama propri precedenti: Cass. SS.UU. 26-1-2011 n. 1778, nonché Cass. SS.UU. 25-11-2011 n. 24904, con riguardo ad analoga controversia relativa ad analoga procedura di stabilizzazione di personale precario) con cui, mercé regolamento di giurisdizione sollevato dalla corte di Appello di Caltanissetta, è stata presa posizione rispetto alla declinatoria di giurisdizione pronunciata da questo T.A.R. su fattispecie analoga alla presente (sent. n. 6908/2010);

Considerato, in particolare, quanto precisato dal Giudice regolatore della giurisdizione in tema di procedure di selezione per personale precario delle amministrazioni pubbliche: ….deve ritenersi che "in materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione - tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, - sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere - riservato e non aperto - dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, nè al preventivo svolgimento di procedure selettive, che, ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sono necessarie nell'ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto "procedure selettive di tipo concorsuale". Ne consegue che l'amministrazione, nel caso in cui il personale da stabilizzare abbia già superato procedure concorsuali, non deve bandire alcun concorso ma solo dare avviso dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda, mentre, ove manchi tale presupposto e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, può fare ricorso ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo";

Considerato quanto prodotto in atti dall’Amministrazione resistente in vista della pubblica udienza di trattazione;

Vista in particolare la delibera n. 908 del 05/03/2015 con cui la ricorrente, rivalutato il periodo di astensione obbligatoria, è stata collocata al secondo posto (in luogo del precedente 27^ posto) dell’impugnata graduatoria per la categoria “A”;

Vista l’ulteriore delibera n. 897 del 05/03/2015 mercé la quale la ricorrente è stata inserita in posizione n.2^ , anziché 28^, per la categoria “B”;

Considerato che per effetto dei nuovi provvedimenti sostanzialmente adottati in via di autotutela dall’Amministrazione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che l’interesse sostanziale ed il bene della vita perseguito dalla ricorrente con il presente giudizio è stato ampiamente conseguito con i provvedimenti in ultimo citati;

Considerato che alla presente pubblica udienza l’Amministrazione resistente ha depositato, previa autorizzazione da parte del Presidente del Collegio, i provvedimenti n. 20150004901 e n. 20150004900 del 14/12/2015 che avvalorano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto approvano in via definitiva le graduatorie delle procedure di selezione per lo stabilimento dei lavoratori precari, cat. A e cat. B, nelle quali la ricorrente –come richiesto con il ricorso introduttivo- è stata utilmente inserita in 2^ posizione, dando atto che i vincitori saranno immessi in servizio (…) previa autorizzazione da parte dell’Assessorato Regionale della Salute;

Ritenuto, in conclusione, che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe indicato;

Considerato che le spese di lite sono da imputare all’Amministrazione resistente, nella misura di cui al seguente dispositivo, secondo la regola della soccombenza virtuale;

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