TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-07-23, n. 201408110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-07-23, n. 201408110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201408110
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03555/2013 REG.RIC.

N. 08110/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03555/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A C, G C, M D L, T R, F C, S G, A C, L S, M M, F F, G M, F D S, L G, G P, E P, A S, U N, L A, O P, M A, G B, M M, G A, F C, M M, M P, G M, E P, R G, N B, S F, A D T, A L M, P B, R M, M M, G S, M F, Sandro Manni, Dante Vitarelli, Leonardo Vida, Claudio Savini, Adriano Setth, Alessandro Carbonara, Raul Costantini, Saverio Marini, Cesare Piagge, Aniello Gravino, Francesco Silvestri, Alvaro Picchioni, Roberto Montagna, Francesco Pascuzzo, Daniele Giannatiempo, Raffaele Conese, Andrea Baldini, Bruno Massimi, Roberto Meloni, Massimo Mario Andrea Boncristiano, Vito Mermina, Luca Vanzini, Antonio De Feudis, Angelo Mulè, Luigi Reina, Federico Greco, Luciano Rigo, Roberto Peretti, Daniele Santilli, Eugenio Venturo, Andrea Ussia, L M, A S, Giuseppe Angelo Forini, M R, O G, A P, Cristian Filippo Indovina, A P, Ciro Maurizio Martino, D A V, L A, M L, Rosario Danilo Guastella, G F, S B, M A, R S C, M C, G R, Gianluca Meneghin, Danilo Zdrilich, Alessandro Stazi, Roberto Casule, Roberto Bellini, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Cirielli, Alessandro Brunetti, Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
Roberto Mocci, Antonio Vela, Antonio Zanardi, Alessandro Maffulli, Tony Meddis, Andrea Maria Patrizi, Daniele Di Tolla, Enzo Tetè, Paolo Bottini, Fabrizio De Masi, Giuseppe Lo Schiavo e Claudio Brun, rappresentati e difesi dagli avv. Claudio Cirielli, Alessandro Brunetti e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso l’ultimo in Roma, largo Messico, 7;

contro

La C.R.I. - Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per l'annullamento

a) dell'Ordinanza Commissariale n. 53 del 30 gennaio 2013 del Commissario Straordinario della Croce Rossa italiana, nella parte in cui è stato autorizzato il richiamo dei ricorrenti fino al 31 dicembre 2013 in applicazione dell'art. 6, comma 9, dei D.Lgs. n. 178/2012 e della precedente Ordinanza Commissariale n. 632 del 20 dicembre 2012, della Determinazione Direttoriale R.U.O. n. 75 del 26 maggio 2008;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi dei ricorrenti, ancorché di data e tenore sconosciuto;

e per la dichiarazione

di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 178/2012, in relazione agii artt. 2, 3, 4, 35, 36, 97 e 117, comma 1, della Costituzione;

e sui motivi aggiunti depositati il 5.3.2014

e per l’annullamento

- dell'ordinanza Presidenziale n. 514-13 del 27 dicembre 2013 e dei relativi allegati (Ali. A), nella parte in cui è stato previsto il collocamento in congedo dei ricorrenti: L A, M A, S B, R S C, M C, G F, O G, D R G, F C I, M L, M C M, L M, A P, A P, M R, G R, A S, D A V;

- dell'ordinanza Presidenziale n. 559-13 del 31 dicembre 2013 e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento della natura “continuativa” del servizio e/o alla stabilizzazione del rapporto di lavoro dagli stessi svolto in favore della Croce Rossa Italiana, con equiparazione del loro trattamento giuridico e economico stipendiale a quello del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio continuativo di pari funzioni, mansioni ed anzianità;

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle somme riconosciute dovute sin dalla data del primo richiamo, oltre interessi e rivalutazione sino all’effettivo soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della C.R.I. - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi nella fase preliminare, per la parte ricorrente, l'avv.G. Covino e, per l'amministrazione resistente, l'avvocato dello Stato C. Pluchino.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti appartengono al personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana (CRI) richiamati in servizio temporaneo ex artt. 1626, 1653, 1668 e 1669 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, recante norme sulla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" ha riorganizzato la C.R.I. prevedendo una graduale privatizzazione dell'Ente distinta in tre fasi.

Per quanto concerne il personale del Corpo Militare richiamato in servizio temporaneo, nel quale rientrano i ricorrenti, il comma 9, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 178/2012 stabilisce che "Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2013 può richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007".

Il Commissario Straordinario della CRI, pertanto, ha emesso l'Ordinanza commissariale n. 53 del 30 gennaio 2013, con la quale ha autorizzato i Comitati territoriali e gli uffici dei Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i richiami del personale in servizio temporaneo del Corpo Militare della CRI.

Gli istanti, diversamente da quanto previsto per il personale in servizio continuativo del medesimo Corpo Militare, non potranno più essere richiamati e non potranno transitare nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della stessa.

Avverso gli atti in epigrafe gli interessati hanno, quindi, proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1626, 1653, 1668 e 1669 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
violazione e falsa applicazione dell'ordinanza presidenziale n. 621 del r luglio 1961;
violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/ce e dell'art. 1, comma 519, della l 27 dicembre 2006, n. 296. violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 97 e 117, comma 1, della Costituzione;
eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, mancanza di proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà.

Lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale del Corpo militare della Croce Rossa sono disciplinati dal Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010), che ha assorbito il Regio Decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, e dal d.P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Il personale militare in servizio continuativo è preposto alla gestione dell'Unità centrale e di quelle territoriali (Ispettorato nazionale e Centri di mobilitazione) e a sostenere le attività della Croce Rossa Italiana e degli enti militari e civili richiedenti.

I ricorrenti, che fanno parte del personale in servizio temporaneo (circa 343 militari), sono stati richiamati più volte in servizio tramite precetto e posti poi in congedo tutti negli stessi periodi.

Dopo l'ultimo foglio di congedo del 31 dicembre 2006, la CRI dal 1 gennaio 2007, con l'Ordinanza Presidenziale n. 449 del 28 dicembre 2006 ha richiamato i ricorrenti con precetto sino al 30 aprile 2007. In seguito con Ordinanza Presidenziale n. 170 del 30 aprile 2007 il richiamo è stato prorogato per poi essere interrotto con le Ordinanze Commissariali nn. 506 e 507 del 30 novembre 2007. In seguito con l'Ordinanza Commissariale n. 142 del 27 aprile 2009 la data di scadenza è stata ripristinata al 31 dicembre 2009.

I ricorrenti sono stati, infine, richiamati, con altre proroghe fino a quella ultima impugnata che è scaduta il 31 dicembre 2013.

Tale rapporto con la CRI si configurerebbe un vero e proprio servizio continuativo, per cui il personale richiamato a tempo determinato tramite precetti sarebbe stato stabilizzato mediante atti amministrativi e legislativi.

In assenza di una pianta organica del personale con la previsione di specifiche categorie di richiamati in servizio temporaneo o continuativo, solo per il personale immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge n. 730/1986 esiste un rapporto di pubblico impiego.

Per il restante personale in servizio continuativo sussisterebbe solo un rapporto di servizio, che però non è mai stato stabilizzato formalmente.

Il susseguirsi di richiami per diversi anni, senza soluzione di continuità, ha ingenerato negli interessati un affidamento nella stabilizzazione, ovvero nell'assunzione a tempo indeterminato al pari dei colleghi in servizio continuativo.

Sussisterebbe, quindi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della natura “continuativa” del servizio svolto in favore della Croce Rossa Italiana, con equiparazione dei loro trattamento giuridico e economico stipendiale a quello del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio continuativo di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

Essi avrebbero, comunque, diritto alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro in base alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, che ha sancito il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutti i lavoratori a tempo determinato del settore privato e pubblico in presenza di determinati requisiti, e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenze C-212/04, C-53/04, C-180/04), che avrebbe ribadito il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato per tutti i dipendenti pubblici ovvero anche il diritto al risarcimento per equivalente.

Lo Stato Italiano, in applicazione della riportata Direttiva n. 1999/70/CE ha emanato il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che garantisce, tra le altre cose, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i dipendenti a tempo determinato, una volta che vengano superati i trentasei mesi di servizio con proroga.

Di conseguenza, lo Stato Italiano, in deroga all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, ha disposto con Legge 296/2006 (art. 1, commi 417, 420, 519, 523, 526), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale della Pubblica Amministrazione del personale assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi, a partire da quello in servizio al 1 gennaio 2007.

Il comma 519 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, ha disposto una procedura di assunzione straordinaria di personale della Pubblica Amministrazione.

La circostanza, posta alla base del diniego alla stabilizzazione, dell’appartenenza del personale del Corpo Militare al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001, con conseguente asserita inapplicabilità agli stessi del citato comma 519 non sarebbe rilevante.

Tutti i provvedimenti di autorizzazione all'assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni in deroga al c.d. "blocco", per gli anni 2004, 2005 e 2006 e proprio per lo stesso anno di riferimento della stabilizzazione - 2007 – confermerebbe l'applicabilità di tale normativa anche al personale soggetto al regime di diritto pubblico, compreso il Corpo Militare della CRI.

La CRI avrebbe potuto avviare la procedura di stabilizzazione ex comma 519 citato, per cui la stessa dovrebbe essere condannata al risarcimento per equivalente del danno;

2) illegittimità derivata per incostituzionalità degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 178/2012, in relazione agli arti. 2, 3, 4, 35, 36, 97 e 117, comma 1, della Costituzione.

L'Ordinanza Commissariale n. 53 del 30 gennaio 2013, che in applicazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 178/2012 ha stabilito il termine ultimo del richiamo al 31 dicembre 2013, senza prevedere alcuna trasformazione del rapporto di servizio temporaneo dei ricorrenti in rapporto di servizio continuativo o senza equiparare il loro rapporto di lavoro a quello del personale assunto a tempo indeterminato o in servizio continuativo, violerebbe gli artt. 2, 3, 4, 36, e 97 della Costituzione.

L'art. 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 178/2012 dispone che gli appartenenti al Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della C.R.I. e poi dell'Ente ed è collocato in congedo nonché iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3 (Corpo Militare Volontario).

Il personale della C.R.I. a tempo determinato transiterebbe nell'Associazione, purché sopravvivano i servizi convenzionati fino al 31 dicembre 2013, mentre il personale del Corpo Militare in servizio almeno dal 1 gennaio 2007 potrà essere richiamato in servizio temporaneo fino al 31 dicembre 2013.

L'ordinanza commissariale n. 53 del 30 gennaio 2013, con la quale i Comitati territoriali e gli uffici del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana sono stati autorizzati a disporre proroghe, nel periodo compreso dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2013, violerebbe l'art. 2 della Costituzione che stabilisce il dovere di “solidarietà politica, economica e sociale”.

Le citate disposizioni del D.Lgs. n. 178/2012 violerebbero altresì gli artt. 35 e 36 della Carta costituzionale, perché non sarebbe prevista alcuna forma di ammortizzatore sociale a tutela anche del personale del Corpo Militare in servizio temporaneo, al momento della riorganizzazione della C.R.I.-.

Inoltre, la disparità di trattamento creata dagli art. 5 e 6 del D.Lgs. n. 178/2012 fra personale del Corpo Militare a tempo indeterminato o continuativo e personale a tempo determinato o provvisorio, violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione e i principi comunitari espressi dalle direttive e dalla giurisprudenza comunitaria.

Con ordinanza Presidenziale n. 514/13 del 27 dicembre 2013 i Comitati Regionali CRI e gli uffici del Comitato Centrale sono stati autorizzati a prorogare 275 elementi appartenenti al Corpo militare della CRI. Contestualmente è stato disposto il congedo, con decorrenza 31 dicembre 2013, di 42 unità di personale per terminata esigenza.

Pertanto i ricorrenti L A, M A, S B, R S C, M C, G F, O G, D R G, F C I, M L, M C M, L M, A P, A P, M R, G R, A S e D A V, con motivi aggiunti depositati il 5.3.2014, hanno impugnato le suddette ordinanze presidenziali richiamando le censure espresse nel ricorso introduttivo.

Con ordinanza n. 2113 del 22.5.2013 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza del 6 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti sono appartenenti al personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana (CRI) richiamati in più occasioni in servizio temporaneo.

Come tali, ai sensi degli artt. 1653, 1654 e 1659 d.lgs. n. 66/10 e degli artt. 29 e 30 r.d. n. 484/1936, sono sottoposti alle norme di disciplina militare e a quelle del codice militare di pace e sono stati richiamati con atti aventi la natura di “precetto militare” al fine di essere utilizzati per le necessità di tale Ente, senza alcuna configurazione di rapporto di lavoro contrattualizzato a tempo determinato (come invece per il personale civile della C.R.I.) e al solo fine di sopperire ad esigenze temporanee.

Di conseguenza, come affermato più volte dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. II, n. 2426/2014 e n. 3180/2013, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 26.10.12, n. 4292) è da escludersi alcuna stabilizzazione nel tempo del rapporto con la C.R.I.-.

Gli aspiranti all'arruolamento e gli arruolati precettati alimentano un “serbatoio di risorse umane” cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni. L'atto di precetto militare con cui il personale volontario viene richiamato in servizio per esigenze contingenti non può, dunque, in alcun modo essere assimilato ad un contratto di lavoro a tempo determinato, e non può determinare nemmeno le conseguenze di natura risarcitoria di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Si tratta, quindi, di un corpo di volontari ed ausiliari che non è stabilmente a carico dell'Amministrazione, e che, proprio in virtù del carattere volontario del servizio, è a disposizione dell'Amministrazione per le esigenze che quest'ultima, di volta in volta, può manifestare.

Tale assunto è confermato dall'art. 10, comma 1 lett. c-bis) del d.lgs. 368/2001 secondo cui “ i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione ”.

Tale norma sebbene si riferisca al Corpo dei Vigili del Fuoco costituisce espressione di un principio generale, in quanto i volontari (che in genere possiedono un'altra occupazione lavorativa e sono animati da spirito di servizio), possano poi, ove i richiami in servizio siano sufficientemente frequenti, rivendicare una stabilizzazione o, in alternativa, il risarcimento del danno.

Sulla base di quanto osservato non sussiste alcuna posizione di aspettativa qualificata tale da giustificare la stabilizzazione invocata dai ricorrenti.

Per questo motivo va quindi respinta la domanda con cui si chiede l’accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Infatti, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina dettata dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, secondo cui il ricorso illegittimo al contratto di lavoro a tempo determinato è sanzionato con la conversione del rapporto lavorativo in rapporto a tempo indeterminato non opera nei confronti dei datori di lavoro pubblico, stante la disciplina speciale di cui all'art. 36 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Né a ciò osta la direttiva n. 1999/70/Ce, invocata dai ricorrenti, recepita con il citato D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che è applicabile anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, considerato che la Corte di Giustizia CE ha anche osservato che - al fine di apprestare adeguata tutela ai lavoratori danneggiati dall'abusivo ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato - non è obbligatorio per gli Stati membri prevedere quale sanzione a carico del datore di lavoro la conversione dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, essendo richiesto solo che le eventuali misure alternative all'uopo previste siano tali da garantire una tutela effettiva (sul punto la Corte di Giustizia ha dichiarato che l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede quale sanzione il risarcimento del danno in favore del lavoratore oltre che la responsabilità amministrativo-contabile del funzionario che ha stipulato il contratto agendo con dolo o colpa grave, con esclusione della conversione automatica, appare in linea di massima compatibile con la citata direttiva n. 1999 del 1970).

Gli istanti, pertanto, in quanto appartenenti ad un corpo ausiliario su base volontaria, sono soggetti alla disciplina giuridica del personale ausiliario della Croce Rossa Italiana di cui al D.lgs. n. 66/2010, il quale all’art. 1626 precisa che “per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate”.

Da ciò consegue che il corpo in questione è un organismo speciale, volontario ed ausiliario.

Inoltre, l’art. 1659 prevede che la durata dell’arruolamento, per il personale di assistenza (diversamente da quella del personale direttivo, che è a tempo indeterminato: art. 1658) è fissata in due anni, prorogabili ma non automaticamente, essendo necessario il “consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni” (comma 3).

Come già osservato la disciplina di cui all'art. 36 del D.lgs. 165/2001, quindi, in caso di violazione di norme imperative in materia, esclude la conversione in contratto a tempo indeterminato e prevede un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui all'art. 5 D.lgs. 368/2001, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/Ce, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della p.a. (cfr. Corte di Cassazione, Sez. lavoro n. 392/2012).

Né è possibile ravvisare la non manifesta infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale dedotti dai ricorrenti.

In primo luogo osta a qualsiasi forma di stabilizzazione l’art. 97, comma 3, della Costituzione secondo cui le assunzioni nell’ambito dei pubblici uffici avvengono sulla base di una procedura concorsuale.

Sulla base di tale insuperabile assunto non può ravvisarsi la violazione dell'art. 2 della Costituzione il quale stabilisce il dovere di “solidarietà politica, economica e sociale”. La norma di carattere programmatico, di certo non può certo essere invocata al fine di giustificare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale.

Per le stesse ragioni non può nemmeno ritenersi che il D.Lgs. n. 178/2012 sia in contrasto con gli artt. 35 e 36 della Carta costituzionale, in quanto non sarebbe stata prevista alcuna forma di ammortizzatore sociale a tutela anche del personale del Corpo Militare in servizio temporaneo, in quanto i ricorrenti, quale personale volontario assunto a tempo determinato al solo fine di sopperire ad esigenze momentanee della C.R.I., non può godere delle tutele tipiche dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Né si ravvisano le ragioni delle dedotta illegittimità per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione e dei principi comunitari espressi dalle direttive e dalla giurisprudenza comunitaria, in parte per l’assoluta genericità delle deduzioni ed, in parte, per le ragioni già esposte allorché è stato richiamato l’art. 97, comma 3, della Costituzione e gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto e per le medesime considerazioni rappresentate devono essere respinti anche i motivi aggiunti con i quali sono state richiamate le censure dell’atto introduttivo del giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della parziale novità della questione che prende abbrivio dalle più recenti disposizioni normative che hanno dato avvio alla riorganizzazione della C.R.I.-.

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