TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-06-26, n. 201901465
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2019
N. 01465/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2014, proposto da
S Z, rappresentata e difesa dall'avvocato M R A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sottocorno, 3;
contro
Accademia delle Belle Arti di Brera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
D L, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria per la disciplina Disegno tecnico e progettuale, formulata in esito all'espletamento della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento presso la Scuola degli artefici e la Scuola libera del nudo, indetta dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera con avviso di selezione prot. n. 6360/B12 del 5 giugno 2013, unitamente a tutti gli atti relativi alla predetta procedura selettiva, e segnatamente, per quanto occorrer possa:
- all'avviso di selezione prot. n. 6360/B12 del 5 giugno 2013 e "Errata corrige" del 10 giugno 2013, al Verbale della Commissione di valutazione in data 11 luglio 2013, di cui viene asserito essere stata consegnata copia alla ricorrente il 22 ottobre 2013, al presupposto provvedimento di nomina della Commissione di valutazione, asseritamente non noto e all'incarico di insegnamento di Disegno architettonico di stile e arredo conferito per l'a.a. 2013/2014 alla controinteressata D L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Accademia delle Belle Arti di Brera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra il 19 dicembre 2013 e il 20 gennaio 2014 e depositato il 16 gennaio 2014 l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto più profili.
1.1) Con il primo motivo, in particolare, deduce la violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; art. 12 D.P.R. n. 487/1994; D. L.vo n. 29/93; art. 35 D.L.vo n. 165/2001; l. n. 241/1990); nonché, l’eccesso di potere per violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità, per illogicità, difetto di motivazione, sviamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione e falsa applicazione dell’avviso di selezione.
L’avviso di selezione, nel farsi carico della necessità che l’“individuazione dei candidati in possesso dei requisiti artistico professionali compiutamente rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali ai singoli insegnamenti” avvenisse sulla base di predeterminati criteri di valutazione/comparazione dei titoli, ha demandato tale doverosa attività alla commissione preposta a ciascuna delle selezioni, quale organo in grado di adattare i criteri del bando alle specificità delle singole discipline oggetto di procedura selettiva.
La Commissione era, dunque, tenuta ad effettuare sulla base del bando di selezione due distinte operazioni: in primo luogo, tenendo presente la quadripartizione del punteggio massimo disponibile (pari a 100) effettuata dal bando medesimo, in relazione ai parametri in esso individuati, la Commissione avrebbe dovuto predisporre, con riferimento a ciascun parametro, una griglia di criteri a cui rapportare il punteggio parziale massimo assegnabile; in secondo luogo, la Commissione avrebbe dovuto redigere la graduatoria degli idonei in base sì ai quattro parametri individuati dal bando, ma sommando per ciascuno di detti parametri i punteggi parziali attribuiti in ragione degli specifici criteri di valutazione.
Sennonché, nella fattispecie concreta in esame la prima delle operazioni suindicate è stata completamente omessa, essendosi appreso dalla lettura del pertinente verbale che la Commissione si è limitata a riprodurre pedissequamente i parametri di ripartizione del punteggio complessivo indicati nell’avviso di selezione.
Da ciò la palese violazione dell’avviso di selezione e, con essa, la violazione dei principi legislativi e costituzionali enunciati nella rubrica del motivo di gravame, poiché l’organo preposto alla valutazione dei titoli presentati dai candidati, non attenendosi alle prescrizioni del bando, si è illegittimamente riservato, nell’ambito di ciascuno dei parametri indicati dall’avviso, il più assoluto arbitrio