TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-04, n. 202400072
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Pubblicato il 04/01/2024
N. 00072/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03457/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da Polidiagnostica Kennedy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N S e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato sanità della regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Messina (già Azienda unità sanitaria n. 5 di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro di Fisiokinesiterapia Malfa S.a.s., Analisi Cliniche Omega S.a.s., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del contratto sottoscritto, con riserva, in data 25/9/08 denominato "Contratto 2006/2008. Parte economica e budget definitivo 2008";
- della nota prot. n. 38244 del 27/6/08;
- della nota prot. 141/DA dell'8/9/08 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale;
- della delibera dell'AUSL n. 5 di Messina n. 3017/08, di determinazione dei budgets 2008 per singola struttura, non conosciuta e di cui si fa menzione nel contratto;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione il budget 2007 individuato secondo il DA 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2008 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l'anno 2008 anche in corretta applicazione del d.a. 1985/08, comunque impugnato con separato ricorso;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009” sottoscritto con riserva in data 20/7/2009;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1128/2009;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi i criteri di assegnazione dei budget 2009 ed i relativi risultati, nonché il budget provvisorio 2009 ex d.a. 60/99 di cui alla delibera aziendale n. 2839/09, e il budget 2007, preso in considerazione per l'attribuzione di quello del 2009, che è stato determinato in violazione del d.a. n. 2594/07;
- della contrattazione 2007 e 2008;
nonchè per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal d.a. 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l'anno 2009 anche in corretta applicazione del d.a. 1128/09, comunque impugnato con separato ricorso;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2010” sottoscritto con riserva;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 779/10 e 1191/10;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento di determinazione del budget 2010 e la delibera aziendale n. 386/2010 di assegnazione dei budget provvisori;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal d.a. 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2010, anche in corretta applicazione del d.a. 779/10 e del d.a. 1191/10, comunque impugnati con separato ricorso;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
- del Contratto-budget per l’anno 2011 sottoscritto in data 31/1/2012;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1180/11;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento di determinazione del budget 2011;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget secondo le regole proprie del procedimento amministrativo;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2011 ed a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa anche in corretta applicazione del d.a. 1180/11, comunque impugnato con separato ricorso;
quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti:
- del Contratto-budget per l’anno 2012 sottoscritto in data 9/10/2012;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 825/12 e del d.a. 1629/12;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento di determinazione del budget 2012;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget secondo le regole proprie del procedimento amministrativo;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2012 ed a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Alla Sanita' e di Azienda Unita' Sanitaria n. 5 di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La struttura sanitaria odierna ricorrente espone di essere accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del Servizio sanitario pubblico nell’ambito territoriale dell’ASP di Messina.
Con il ricorso introduttivo, tale struttura ha censurato gli atti indicati in epigrafe, lamentando l’illegittimità della quantificazione del budget assegnatole nell’anno 2008.
Con i motivi aggiunti aventi ad oggetto gli atti indicati in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato atti afferenti la quantificazione del budget relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Con sentenza del 24 novembre 2021, n. 3484, questo Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo, ed ha dichiarato perenti i ricorsi per motivi aggiunti.
In esito al giudizio d’appello proposto dalla struttura ricorrente, con sentenza n. 710 del 17 giugno 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato in parte la citata sentenza n. 3484/2021 pronunciata da questo Tribunale, limitatamente al solo capo appellato, con cui è stata dichiarata la perenzione dei motivi aggiunti.
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 105 cpa la struttura sanitaria odierna ricorrente ha riassunto il giudizio, insistendo per l’accoglimento dei motivi aggiunti.
La ricorrente affida i ricorsi per motivi aggiunti ai seguenti motivi.
Primo ricorso per motivi aggiunti.
I. Illegittimità della procedura seguita dalla p.a.: violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e l.r. 10/91, consequenziale illegittimità della convocazione;violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9,10 della l. n. 241/1990, come recepita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 e della l.r. 10/91;contraddittorietà;
II. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/91 sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90;violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies della d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del sesto comma dell’art. 28 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2;dell’art. 25 della l.r. n. 4/2003;dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007;del D.A. del 22 novembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 dic. 2007, n. 58;del D.A. del 13 dicembre 2007, n. 2835. Violazione e falsa applicazione del D.A. 1128/2009 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione degli artt. 21 nonies l. n. 241/90 e dell’art. 21 bis della l. n. 241/90 introdotto dall’art. 14 della l. n. 15/05. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 11 delle preleggi;eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria dei presupposti e di motivazione, perplessità);violazione del giusto procedimento;
V. Illegittimità ed ingiusta determinazione del budget 2009. Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il d.l. n. 248/2007 e l. n. 133/2008. Disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza;violazione dell’art. 97 e 41 Cost.;
VI. Erronea applicazione nel contratto 2009 della previgente normativa di cui ai dd.aa. 2594/2007 e 1985/2008, nonché del d.a. n. 1128/2009 e delle relative circolari n. 915/2009, illegittimità del budget provvisorio 2009;
VII. Violazione dei principi generali sulla gerarchia delle fonti. Illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento del potere. Violazione dei principi dell’autonomia contrattuale privata. Straripamento di potere;
VIII. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 come inserito dal quarto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 229/99;falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. 8 febbraio 2007, n.