TAR Brescia, sez. II, decreto decisorio 2011-07-07, n. 201100180
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N. 00180/2011 REG.PROV.PRES.
N. 00316/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2009, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. 81752/2a/.A.C./08 del 30/9/2008, che dichiara che il ricorrente è da ritenersi persona pericolosa per la pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 4 L. n. 1423/1956, nonchè di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l’atto di rinuncia depositato in atti dalla parte ricorrente;
Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.