TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-10-23, n. 201901371
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Pubblicato il 23/10/2019
N. 01371/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi d'Ambrosio e G L, con domicilio in Bari presso lo studio del primo, piazza Garibaldi n. 23 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G.-Prefettura di Bari e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
per l’annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Bari, cat. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari, prot. -OMISSIS-, notificato il 6.2.2018, di diniego del rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria e contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
- di ogni atto ai predetti presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluse: la nota della Questura di Bari - Divisione Polizia amministrativa e sociale, prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi al permanere della titolarità del porto di fucile;la nota prot. n. -OMISSIS-, recante ulteriori elementi a fondamento della valutazione negativa;la nota dell’U.T.G.-Prefettura di Bari, prot. n. -OMISSIS-relativa al decreto di rilascio della decreto di nomina a guardia giurata particolare;nonché le note della Questura di Bari, Divisione polizia amministrativa e sociale del-OMISSIS-, acquisite in sede di accesso agli atti del 28.2.2018 esercitato presso la Prefettura di Bari;del non conosciuto parere di cui alla nota cat. -OMISSIS-, richiamata nel decreto del Questore di Bari (richiesto con istanza del 14.2.2017), nonché, infine, ove occorra, la diffida prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Bari – Area I-bis Ordine e sicurezza pubblica;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. Luigi D’Ambrosio e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso introduttivo depositato in data 26.3.2018, il sig. -OMISSIS- impugnava il decreto del -OMISSIS-del Questore di Bari di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il decreto del -OMISSIS-del Prefetto di Bari di diniego del rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria e contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
I provvedimenti restrittivi erano stati emessi sulla base degli accertamenti condotti dall’Autorità di P.S., che avevano evidenziato – come riassunto nella epigrafe decreto di revoca del porto di fucile – la frequentazione del sig. -OMISSIS-, pur incensurato e mai interessato da procedimenti penali a suo carico, con plurimi soggetti invece coinvolti in procedimenti penali, nell’arco di tempo che va dall’anno 2005 al 2010, tant’è che la Questura di Bari aveva inteso diffidare in data 11.12.2012 lo stesso dall’accompagnarsi con persone con precedenti penali. Tuttavia, il sig. -OMISSIS- veniva nell’anno 2015 riscontrato in compagnia con pregiudicati.
2.- L’impugnazione proposta lamentava la violazione delle leggi di P.S. nella materia, cui si correlava il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza.
In particolare, veniva dedotto che il sig. -OMISSIS- era ed è immune da precedenti penali e/o carichi pendenti (riscontrati da rituali certificati in atti), serba una condotta di vita regolare e che, tuttavia, vive all’interno di un quartiere nella città di Bari, dove la presenza di persone gravate da precedenti penali risulta invece molto diffusa, per le caratteristiche endemiche di una simile periferica zona del comune in questione.
Inoltre, l’istante sottolineava che il porto d’armi per uso sportivo risale al 20.5.2002 ed era stato successivamente rinnovato;che in data 18.7.2012 veniva rilasciata licenza di porto di fucile per uso caccia, anch’essa successivamente rinnovata;che la propria nomina a guardia giurata risale all’11.12.2012 ed era stata rinnovata in data 23.3.2015.
Con istanza di accesso depositata in data 9.4.2018 il ricorrente chiedeva a questo Giudice ordinarsi alla P.A. l’ostensione della nota della Questura di Bari del 3.4.2017 richiamata nel corpo del provvedimento del Questore di Bari del 13.11.2017.
Con ordinanza collegiale del-OMISSIS-veniva ordinata l’esibizione della citata nota del 3.4.2017, successivamente depositata dall’Amministrazione in giudizio.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data -OMISSIS-il -OMISSIS- censurava i provvedimenti contestati con l’atto introduttivo, evidenziando la contraddittorietà degli atti impugnati risultante dalla menzionata nota del 3.4.2017 con cui la Questura di Bari esprimeva parere favorevole al rinnovo del titolo di polizia.
3.- Si costituivano l’U.T.G.-Prefettura di Bari e la Questura di Bari, resistendo al gravame.
4.- Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 17 settembre 2019, nel corso della quale la causa passava in decisione.
5.- Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere accolto in quanto fondato nei sensi di seguito esposti.
6.- Invero, si rileva che – come condivisibilmente osservato da parte ricorrente – la frequentazione pregiudizievole del -OMISSIS- con taluni soggetti gravati da precedenti penali, frequentazione dalla P.A. già non ritenuta preclusiva per il rilascio del porto d’armi e per la nomina a guardia giurata nel 2012, è divenuta per l’Autorità di P.S. ex post (e cioè solo nel 2017) rilevante ai fini della revoca delle predette licenze.
Dal ché si evidenzia una intrinseca contraddittorietà di valutazione del materiale apprezzato nel corso dell’istruttoria amministrativa.
Contraddittorietà che si rafforza laddove la nota cat. -OMISSIS- del Commissariato di P. S. “San Nicola” della Questura di Bari, pur menzionata nel preambolo dei provvedimenti impugnati, è stata resa disponibile solo a fronte dell’accesso agli atti disposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a. da questa Sezione, con la citata ordinanza n. -OMISSIS-.
In sostanza, l’espletata istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti negativi impugnati è contraddittoriamente fondata su circostanze (frequentazioni pregiudizievoli del ricorrente risalenti ad epoca antecedente all’11.12.2012) già sussistenti in sede di primo rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia (rinnovati dalla P.A. a partire dal 2012) e che non hanno avuto nessun rilievo in quella sede, né tanto meno in occasione dei successivi rinnovi. In epoca successiva alla diffida -OMISSIS-, il contestato provvedimento della Questura di Bari menziona un unico episodio occasionale (occorso in data 9.7.2015) di controllo del -OMISSIS- con soggetti pregiudicati.
A ciò si deve aggiungere che dalla lettura della nota della Questura di Bari del 3.4.2017 – pure impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti – viene dato atto dall’Ufficio di P.S. territoriale che il sig. -OMISSIS- “risulta serbare regolare condotta in genere”, che è immune da precedenti penali e di P.S., non risultando pendenze penali, e che, pertanto, ritenendo continui a riunire il requisito di buona condotta previsto dall’art. 138 T.U.P.S., sia da esprimersi “parere favorevole” al rinnovo.
7.- Va, altresì, ribadito che il porto d’armi non costituisce un diritto , bensì una eccezione , al generale divieto di portare le armi, sancito dall’art. 699 codice penale e dall’art. 4 comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (Cons. St., sez. III, 7 giugno 2018 n. 3435;Cons. St, sez. III, 10 gennaio 2018 n. 91;Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2016 n. 5276). La trasgressione delle modalità legittime di portare armi e il divieto di portarle in taluni casi sono muniti di sanzione penale (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110), così come è penalmente sanzionato il porto abusivo di armi (art. 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895;art. 699 codice penale), la cui condanna comporta l’applicazione facoltativa della misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 701 codice penale), poiché la pericolosità sociale del reo è ritenuta come intrinseca al fatto illecito commesso.
La deroga al principio generale è dunque giustificata, in quanto ancorata ai limiti previsti e, in particolare, all’affidamento nel non abuso delle armi, per le qualità soggettive dell’interessato, tal da potersi ritenere insussistente il pericolo della compromissione dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza civile (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017 n. 2404).
La ratio della discrezionalità di valutazione dell’amministrazione di polizia di sicurezza, che si pone in continuità con la regola generale del divieto di portare armi, riposa nella finalità di prevenzione e cautela (Cons. St., sez. III, 15 gennaio 2019 n. 388;T.A.R. Puglia, sez. III, 3 maggio 2017 n. 474) e di tutela dell’ ordine e tranquillità pubblica (T.A.R. Lombardia, sez. I, 8 marzo 2019 n. 494;T.A.R. Puglia, sez. dist. Lecce, sez. I, 3 novembre 2016 n. 1645), nella misura in cui si richiede che l’istante la licenza di porto di armi offra garanzie di sicura affidabilità , circa l’uso corretto delle armi (Cons. St., sez. III, 20 novembre 2018 n. 6558;Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2003 n. 2424;Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4073).
8.- Tanto, va poi posto in rapporto – com’è accaduto nella fattispecie concreta venuta all’analisi di questo Collegio – alla circostanza per la quale i titoli abilitativi di P.S. anelati incidono sulla capacità lavorativa dell’interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia. Sicché non vi è sufficiente motivazione, anche in rapporto a tale ultimo profilo, come invece ritenuto necessario dalla giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220;T.A.R. Campania, sez. V, 26 giugno 2015 n. 3414, confermata da Cons. St., sez. III, 13 aprile 2016 n. 1474).
Ergo , nei casi di porto d’armi richiesto da guardia giurata o che comunque possa incidere sul proprio status professionale, va effettuata dall’Autorità di P.S. un approfondimento specifico, cui si correla un obbligo di motivazione adeguato in merito, che, nel caso di specie, risulta carente.
9.- In ultima analisi, mentre gli atti istruttori e i precedenti provvedimenti depongono a favore della concessione delle autorizzazioni di polizia denegate dagli atti impugnati, i provvedimenti finali, contraddicendo i precedenti apprezzamenti, hanno precluso il mantenimento ed il rinnovo degli stessi.
Pertanto – anche in considerazione del contesto sociale ed urbano, ove sono stati compiuti gli accertamenti di polizia – ritiene questo Giudice che non sono stati raccolti dall’Autorità di P.S. elementi univoci e conclusivi a supporto dei provvedimenti finali adottati, che si appalesano viziati per eccesso di potere, siccome contraddittori sia nella motivazione sia rispetto ai precedenti atti adottati, nonché complessivamente carenti di una sufficiente istruttoria.
10.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti, come proposti, vanno accolti, in quanto fondati per quanto in motivazione, e i gravati provvedimenti vanno annullati, salvo il potere dell’Autorità di P.S. di rinnovare la valutazione della c.d. buona condotta, ai fini degli artt. 11 e 138 T.U.P.S., alla luce di nuovi elementi univoci e conclusivi.
11.- Le spese di giudizio vanno compensate, per la peculiarità della fattispecie, anche in considerazione del comportamento del ricorrente, che ha concorso all’adozione dei provvedimenti sfavorevoli, non osservando la diffida -OMISSIS- della Prefettura di Bari, sia pure in relazione ad un unico episodio.