TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-10-23, n. 201901371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-10-23, n. 201901371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901371
Data del deposito : 23 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2019

N. 01371/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi d'Ambrosio e Giovanni Lamorgese, con domicilio in RI presso lo studio del primo, piazza Garibaldi n. 23 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Ministero dell’Interno, U.T.G.-Prefettura di RI e Questura di RI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RI alla via Melo n. 97;



per l’annullamento

- del decreto del Questore della Provincia di RI, cat. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia;

- del decreto del Prefetto della Provincia di RI, prot. -OMISSIS-, notificato il 6.2.2018, di diniego del rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria e contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;

- di ogni atto ai predetti presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluse: la nota della Questura di RI - Divisione Polizia amministrativa e sociale, prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi al permanere della titolarità del porto di fucile; la nota prot. n. -OMISSIS-, recante ulteriori elementi a fondamento della valutazione negativa; la nota dell’U.T.G.-Prefettura di RI, prot. n. -OMISSIS-relativa al decreto di rilascio della decreto di nomina a guardia giurata particolare; nonché le note della Questura di RI, Divisione polizia amministrativa e sociale del-OMISSIS-, acquisite in sede di accesso agli atti del 28.2.2018 esercitato presso la Prefettura di RI; del non conosciuto parere di cui alla nota cat. -OMISSIS-, richiamata nel decreto del Questore di RI (richiesto con istanza del 14.2.2017), nonché, infine, ove occorra, la diffida prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di RI – Area I-bis Ordine e sicurezza pubblica;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Luigi D’Ambrosio e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso introduttivo depositato in data 26.3.2018, il sig. -OMISSIS- impugnava il decreto del -OMISSIS-del Questore di RI di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il decreto del -OMISSIS-del Prefetto di RI di diniego del rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata volontaria e contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

I provvedimenti restrittivi erano stati emessi sulla base degli accertamenti condotti dall’Autorità di P.S., che avevano evidenziato – come riassunto nella epigrafe decreto di revoca del porto di fucile – la frequentazione del sig. -OMISSIS-, pur incensurato e mai interessato da procedimenti penali a suo carico, con plurimi soggetti invece coinvolti in procedimenti penali, nell’arco di tempo che va dall’anno 2005 al 2010, tant’è che la Questura di RI aveva inteso diffidare in data 11.12.2012 lo stesso dall’accompagnarsi con persone con precedenti penali. Tuttavia, il sig. -OMISSIS- veniva nell’anno 2015 riscontrato in compagnia con pregiudicati.

2.- L’impugnazione proposta lamentava la violazione delle leggi di P.S. nella materia, cui si correlava il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento, erronea presupposizione, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza.

In particolare, veniva dedotto che il sig. -OMISSIS- era ed è immune da precedenti penali e/o carichi pendenti (riscontrati da rituali certificati in

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