TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-05-21, n. 201000146
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Testo completo
N. 00146/2010 REG.SEN.
N. 00118/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 118 del 2008, proposto da:
M J, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Roberto Olivotto Terwege in Bolzano, via Rosmini, 79;Soc. Happy Time Ohg;
contro
Comune di Merano, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso A D in Bolzano, c/o Cons.Dei Comuni, via Macello, 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dd. 20.02.2008 del Comune di Merano avente ad oggetto “EINZAHLUNG FUER BAUKONZESSION VON HAPPY TIME OHG” (doc. 1);
- della concessione edilizia n. 110/2008 del 14 marzo 2008 del Vicesindaco (per delega del Sindaco) del Comune di Merano, avente ad oggetto il “cambio di destinazione d’uso da ristorante in negozio abbigliamento – Via G. Garibaldi 23 sulle particelle fondiarie/edificali p.ed. 1917 P.M. 234, 244 C.C. Maia zona residenziale “B3” – zona di completamento (2,5 m3/m2)” con riferimento alla sola parte in cui si da “atto che sono dovuti a titolo di contributo concessorio: contributi di urbanizzazione primaria: Euro 24.481,08 – contributo di urbanizzazione secondaria Euro 14.688,65 – contributo sul costo di costruzione Euro 3.916,97” (doc. 2);
- di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. H D e uditi per le parti i difensori avv. G. Avolio per i ricorrenti
avv. A. Dellantonio per il Comune di Merano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
È impugnata la nota di data 20.02.2008 del Comune di Merano contenente un conteggio di contributi concessori nonché la concessione edilizia n. 110/2008 del 14 marzo 2008 limitatamente alla parte del conteggio dei contributi concessori.
È impugnato altresì – con motivi aggiunti – il provvedimento di determinazione dei contributi di data 29 aprile 2008.
Sono dedotti i seguenti motivi (con il ricorso principale):
1) Inesistenza del provvedimento.
2) Eccesso di potere per motivazione carente.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,6 e 9 del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, approvato con delibera del Consiglio comunale di Merano nr. 2.01/16.01.2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto.
Con il ricorso aggiuntivo:
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6, 9 e 10 del Regolamento comunale per la determinazione e la riscossione del contributo di concessione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 19997, n. 13, approvato con delibera del Consiglio comunale di Merano nr. 2.01/16.01.2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, errata presupposizione di circostanze di fatto e di diritto.
Si è costituito il Comune di Merano ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per quanto diretto contro la nota del 20.02.2008.
Ha chiesto comunque il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile, rispettivamente improcedibile e in parte infondato.
Va premesso che, in primis, oggetto del ricorso costituisce la nota di data 20.02.2008 con l’intestazione EINZAHLUNGEN FÜR DIE BAUKONZESSION VON HAPPY TIME OHG contenendo un conteggio di contributi concessori per un totale di Euro 43.086,70 più diritti di segreteria e bolli.
Il conteggio è scritto su carta intestata all’ufficio edilizia privata e urbanistica del Comune di Merano.
La nota non è firmata e porta una firma illeggibile a conferma della “consegna a mano” in data 20.02.2008.
Come, in modo plausibile, ci spiega la difesa del Comune, il conteggio era stato stilato, in modo del tutto informale, da un dipendente dell’ufficio su pressante richiesta del legale rappresentante della ricorrente, che in data 15 gennaio 2008 aveva presentato al Comune una domanda di concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso da ristorante a negozio delle pp.mm. 234 e 244 della p.ed. 1917 c.c. Maia (domanda già positivamente esaminata dalla Commissione edilizia in data 30 gennaio 2008), allo scopo di accelerare – con il pagamento dei contributi - i tempi del rilascio della concessione che aveva fretta di ottenere per iniziare l’attività di commercio nei locali concessionati.
Il “documento” impugnato costituisce quindi un semplice pro memoria che difetta del carattere provvedimentale, per cui la sua impugnazione dev’essere dichiarata inammissibile.
In effetti poi, in data 14 marzo 2008, è stata rilasciata la richiesta concessione edilizia n. 110/2008 per il cambio di destinazione d’uso ( da ristorante in negozio di abbigliamento).
Anche la concessione costituisce oggetto della presente impugnazione, limitatamente alla parte in cui da atto “che sono dovuti a titolo di contributo concessorio: contributi di urbanizzazione primaria: Euro 24.481,08 – contributo di urbanizzazione secondaria Euro 14.688,65 – contributo sul costo di costruzione Euro 3.916,97.”
Successivamente, con atto separato, come previsto dall’art. 9 del Regolamento degli oneri di urbanizzazione del Comune di Merano, è stato poi emesso il formale provvedimento di determinazione degli oneri concessori 29.4.2008, dovuti per la concessione edilizia.
Detto provvedimento – che costituisce, semmai, l’atto che lede l’interesse sostanziale del ricorrente - è stato impugnato con motivi aggiunti 26 giugno 2008, per cui il ricorso avverso la concessione edilizia n. 110/2008 in parte qua è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Restano quindi da esaminare i motivi aggiunti diretti contro il predetto provvedimento di determinazione degli oneri concessori.
La ricorrente deduce violazione del citato Regolamento comunale, difetto di istruttoria sulla vera destinazione d’uso dell’immobile di cui trattasi e quindi omessa valutazione di fatti e il loro travisamento.
In sostanza il ricorrente contesta che in realtà non sia stata dimostrata, con “legittima certificazione” (?), l’avvenuto, o preteso tale, cambio di destinazione d’uso.
I rilievi non cogliono nel segno.
Va ricordato che anteriormente all’entrata in vigore della L.P. n. 21/1992 il cambio di destinazione d’uso di immobili era considerato un fatto urbanisticamente irrilevante in quanto non soggetto a concessione.
La destinazione d’uso era quindi, sotto questo profilo, una res facti e come tale doveva essere provata.
Orbene, non può essere seriamente messo un dubbio, che di fronte al rilascio di n. 10 licenze per ristorante per le unità immobiliari de quibus (vedasi la documentazione versata in atti dal Comune) a partire dal 1981 la loro destinazione, almeno di fatto, impressa loro già prima dell’entrata in vigore della L.P. n. 21/1992, era quella, appunto, di ristorante.
Un tanto, per la verità, risulta anche dalla documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare dal “permesso d’uso” del 22 dicembre 1988 (doc. n. 8 d): “ristorante con due vani W.C., tre antivani e cucina”).
Non può certamente assumere contrario rilievo la dichiarazione di tale geom. Vincenzi di data 8.04.1992 (doc. 8 f), che riguarda una pretesa irregolarità dei locali ristorante in ordine alle norme antiincendio, ma che, implicitamente confermano proprio la destinazione d’uso, appunto, di ristorante.
I contributi di concessione sono quindi dovuti essendosi verificato un cambio di destinazione da ristorante a negozio e come tale soggetto a concessione e ai relativi oneri.
Del resto, il conteggio degli oneri, di cui al provvedimento impugnato, appare del tutto conforme al Regolamento di oneri del Comune, con indicazione dei m3 oggetto dei contributi, con indicazione delle percentuali e le aliquote – valori peraltro nemmeno contestati dal ricorrente - come determinate con delibera della Giunta provinciale nr. 4227 del 10.12.2007.
Da quanto precede il ricorso per motivi aggiunti va rigettato in quanto infondato.
Dato l’esito della lite, le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.