TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2017-02-09, n. 201700067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2017-02-09, n. 201700067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201700067
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00032/2017 REG.RIC.

N. 00067/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2017, proposto da:


A G, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Aliotta C.F. LTTGPP64E05A345W, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Ugo Piccinini N° 2;


contro

Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis C.F. DNRDNC62R03A345F, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via San Bernardino 6;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

dell’ ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEI LAVORI EDILI E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI N° 38/16;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la documentazione fotografica e aerofotogrammetica depositata dal Comune nel formato digitale, in quanto frutto di una scannerizzazione di una fotocopia in bianco nero, non risulta nitida e non consente, pertanto, di comprendere lo stato dei luoghi in essa rappresentato;

ritenuta, pertanto, la necessità di acquisire la documentazione fotografica e aerofotogrammetica citata in forma cartacea, stante la sussistenza di ragioni tecniche, che, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n.40, consentono al giudice di ordinare il deposito di copia cartacea;

considerato che a tale incombente dovrà provvedere il Comune dell’Aquila, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

visto l’art. 9, comma 8, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n.40, che prevede che in caso di deposito di documenti cartacei è fatta menzione di tale deposito nell’indice del fascicolo informatico, il quale ai sensi dell’art. 5, comma 3, del medesimo D.P.C.M., deve contenere, tra l’altro, nell’elenco dei documenti contenuti, anche quelli depositati in forma cartacea;

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