TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-10-14, n. 202100701

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-10-14, n. 202100701
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100701
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2021

N. 00701/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2021, proposto da:
T S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sestu, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ipas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati F F e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Publiseria 2001 di Serventi Silla, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione:

- del provvedimento del 2 novembre 2020, prot. n. 33500, avente ad oggetto “ Rettifica Provvedimento del 27.02.2020 di Dichiarazione di decadenza di impianti pubblicitari autorizzati con i provvedimenti n. 8 del 12/02/2019, n. 17 del 19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019 - ditta

PUBLISERIA

2001 DI SERVENTI SILLA
;

- del verbale della conferenza di servizi del 11 dicembre 2020 (avente ad oggetto: Installazione di n. 40 impianti per la cartellonistica pubblicitaria a Sestu varie ubicazioni. - Ditta TONINI S.R.L. - codice univoco Suap 187305/2020) nella parte in cui sono stati ritenuti non autorizzabili 26 impianti in quanto rimasti nella disponibilità della società IPAS per effetto del il provvedimento del 2 novembre 2020, prot. n. 33500, avente ad oggetto “ Rettifica Provvedimento del 27.02.2020 di Dichiarazione di decadenza di impianti pubblicitari autorizzati con i provvedimenti n. 8 del 12/02/2019, n. 17 del 19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019 - ditta

PUBLISERIA

2001 DI SERVENTI SILLA
”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sestu e della società Ipas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il 24 giugno 2020, la ditta TONINI S.R.L presentava al SUAPE del Comune di Sestu una dichiarazione autocertificativa unica per l’installazione, in varie ubicazioni, di 40 impianti per la cartellonistica pubblicitaria.



2. In data 30 giugno 2020 l’ufficio comunale procedeva all’indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona e, successivamente, alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 18 agosto 2020, poi rinviata al giorno 25 agosto 2020.



3. In tale conferenza di servizi il Responsabile SUAPE deliberava di non poter esprimere un parere sull’accoglimento dell’istanza e sulla conclusione della conferenza ritenendo opportuno rinviare i lavori al 9 settembre 2020 per un esame più approfondito di tutta la documentazione, anche alla luce del contenzioso in corso al vaglio degli uffici.



4. In particolare tali approfondimenti si rendevano necessari in quanto risultava pendente un ricorso dinanzi al TAR Sardegna, proposto dalla società IPAS spa, che coinvolgeva numerose postazioni richieste dalla ditta T, a suo tempo assegnate alla Ditta

PUBLISERIA

2001, DI SERVENTI SILLA, con provvedimenti unici Suape n. 8 del 12 febbraio 2019, n. 17 del 19 aprile 2019 e n. 29 del 11 luglio 2019, poi dichiarate decadute con il provvedimento del 27 febbraio 2020 per mancata installazione dell'impianto entro 60 giorni dal rilascio della stessa.



5. La IPAS S.p.a., infatti, con atto del 17 gennaio 2020 aveva acquistato da

PUBLISERIA

2001, il ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di installazione di impianti di cartellonistica pubblicitaria e di arredo urbano e, visto il suddetto provvedimento di decadenza, aveva provveduto alla sua impugnazione davanti al T.A.R. Sardegna per chiederne, sotto diversi profili, l’annullamento.



6. In esito ai preannunciati approfondimenti istruttori il Responsabile SUAPE comunale, in regime di autotutela, deliberava, con provvedimento del 2 novembre 2020, prot. n. 33500, avente ad oggetto “ Rettifica Provvedimento del 27.02.2020 di Dichiarazione di decadenza di impianti pubblicitari autorizzati con i provvedimenti n. 8 del 12/02/2019, n. 17 del 19.04.2019 e n. 29 del 17.07.2019 - ditta

PUBLISERIA

2001 DI SERVENTI SILLA
”, di espungere dalla dichiarazione di decadenza le installazioni autorizzate con il provvedimento unico n. 8 del 12 febbraio 2019 e di confermare la decadenza solo relativamente a 7 delle installazione scaturenti dal provvedimento unico n. 17 del 19 aprile 2019 ad altrettante 7 delle installazioni scaturenti dal provvedimento unico n. 29 del 17 luglio 2019.



7. Le anzidette installazioni di cui ai provvedimenti unici n. 17 del 19 aprile 2019 e n. 29 del 17 luglio 2019, e tutte quelle autorizzate con il provvedimento unico n. 8 del 12 febbraio 2019, venivano quindi dichiarate legittime ed efficaci.



8. Conseguentemente, alla conferenza di servizi dell’11 dicembre 2020, il Responsabile concludeva il verbale dichiarando che “ gli impianti, pari a n. 14, come chiarito e documentato fotograficamente, vengono autorizzati alla ditta T s.r.l., gli ulteriori impianti richiesti con la pratica c.u. univoco Suap 187305/2020 non vengono accolti ”.



9. La ditta T, ritenendo illegittimi tali provvedimenti, ostativi all’assegnazione di tutte le postazioni richieste, ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla DGR n. 11/14 del 28 febbraio 2017 (Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia) - Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per contraddittorietà con atti precedenti, istruttoria insufficiente, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente, illogicità, sviamento: in quanto al momento della presentazione dell’istanza della ricorrente i provvedimenti autorizzativi rilasciati in favore della ditta

PUBLISERA

2001 (cui è succeduta IPAS) (provvedimenti unici Suape n. 8 del 12 febbraio 2019, n. 17 del 19 aprile 2019 e n. 29 del 11.07.2019), erano stati dichiarati decaduti con provvedimento del SUAPE del 27 febbraio 2020 per la mancata installazione degli impianti entro 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 35 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Sestu. Pertanto, a tale data, essendo decaduto il titolo relativo agli impianti non tempestivamente installati, non vi erano ostacoli giuridici al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti in postazioni giuridicamente “libere”. Sarebbe dunque illegittimo il provvedimento di rettifica del 2 novembre 2020 perché concernente postazioni che dovevano essere già state assegnate alla ricorrente.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90 smi;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 8, 10 e 35 del Piano Generale degli impianti pubblicitari - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del Codice della Strada - Eccesso di potere per contraddittorietà con atti precedenti, istruttoria insufficiente, travisamento dei fatti, motivazione insufficiente: in quanto sarebbe totalmente mancante la motivazione dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione del provvedimento di secondo grado. Il Comune, infatti, non spiegherebbe quale sarebbe l’interesse pubblico sottostante a procedere in autotutela a rettificare la dichiarazione di decadenza ed a dichiarare il provvedimento n. 8 legittimo ed efficace. Inoltre la motivazione sarebbe assente anche in merito alla ragione sostanziale di tale diversa considerazione del provvedimento n. 8.

10. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

11. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Sestu e l’IPAS che, con rispettive memorie difensive, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

12. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2021 l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito.

13. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

14. Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalle parti resistenti.

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