TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201702000
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Pubblicato il 18/12/2017
N. 02000/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2017, proposto da:
T.C.M. S.a.s. di Paladini Emanuele &C., in persona del legale rappresentante p.t. E P, rappresentato e difeso dall'avvocato V R, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Artigiancassa S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Banca Credito Cooperativo di Leverano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31 e 33;
per l'annullamento
- della nota datata 22.12.2016, con cui Artigiancassa S.p.A. ha comunicato alla Società ricorrente la revoca parziale del contributo finanziario concesso nel 2009 ex L. n° 949/1952 ed ex L. 240/1981;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui la nota di comunicazione di avvio del procedimento del 26.10.2016.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa A L e uditi l'avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell’avv. V. Romano, e l'avv. F. Pellegrino, in sostituzione dell’avv. M. Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.02.2017 la Società T.C.M. S.a.s. di Paladini Emanuele &C. (Impresa artigiana) invoca l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe indicato lamentando:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 21 nonies L. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Carenza assoluta di motivazione. Violazione del legittimo affidamento;
- Violazione del principio del contrarius actus. Incompetenza;
- Violazione dell’art. 37 L. 949/1952 e del Regolamento Regionale per le operazioni di credito agevolato (determinazione n. 381/2004). Eccesso di potere. Perplessità dell’azione amministrativa.
Espone, in particolare, la Società ricorrente di avere stipulato, nell’anno 2009, un contratto di finanziamento di importo pari a complessivi euro 227.000,00 con la B.C.C. di Leverano per l’acquisto di un immobile sito nel Comune di Surbo, al Viale Francia n. 20/22 avvenuto in data 28.5.2009 per atto per notar Gloria Sergio, e di avere richiesto alla Regione Puglia l'ammissione al contributo nel pagamento degli interessi, essendo iscritta all’Albo delle imprese artigiane;il Comitato Tecnico Regionale, nella seduta del 30.11.2009, deliberava l’ammissione della Società ricorrente alla richiesta agevolazione per un contributo complessivo di euro € 35.744,78, erogato in unica soluzione in data 08.01.2010 da Artigiancassa S.p.A. in qualità di ente gestore delegato dalla Regione. Tuttavia, in data 25.10.2016, la Società ricorrente riceveva una nota con cui Artigiancassa S.p.A comunicava, ex art. 7 L. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca parziale delle agevolazioni finanziarie concesse, poiché “ al momento della verifica è stato accertato che il cespite immobiliare finanziato non era iscritto alla competente C.C.I.A.A. né come sede né come unità locale dell’impresa beneficiaria;il citato immobile è stato iscritto alla competente C.C.I.A.A. a far tempo dalla data del 01.01.11 ”;la Società ricorrente provvedeva a riscontrare immediatamente la suddetta nota, ciononostante con successiva nota del 22.01.2016, la Artigiancassa S.p.A. comunicava alla medesima la revoca di parte delle agevolazioni creditizie, invitando la Società ricorrente a pagare euro 20.258,38 entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesta Sezione, con ordinanza cautelare n° 133 del 22.03.2017, ha concesso l’invocata sospensiva dell’atto impugnato;quindi, all’udienza pubblica del 21.11.17, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va ribadita la sussistenza, nella fattispecie che occupa, della giurisdizione di codesto T.A.R., ricorrendo - nel caso di specie - un’ipotesi di “revoca” (parziale) del finanziamento per la riscontrata mancanza di un requisito necessario per accedere al beneficio dell’agevolazione finanziaria;ed invero, osserva il Collegio che l’impugnata nota dell’Artigiancassa S.p.A., avente ad oggetto la revoca parziale delle agevolazioni finanziarie concesse, è stata adottata in conseguenza della constatazione della mancata iscrizione dell’immobile - per il cui acquisto risulta erogato il finanziamento - alla C.C.I.A. come sede o unità locale dell’impresa artigiana, in (asserito) spregio a quanto previsto dal bando nonché dal Regolamento Regionale per le operazioni di credito agevolato, che nel caso di specie finalizzano la concessione del contributo proprio all’acquisto dell’immobile da destinare a sede, principale o operativa, dell’impresa artigiana agevolata.
Orbene, come già precedentemente osservato da codesto T.A.R. (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, n. 118/2017) “ in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione e, pertanto, la posizione del richiedente è di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo in cui, salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione ” (Cassazione Civile, SS.UU., 20 luglio 2011, n. 15867).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 gennaio 2014, n. 6), poi, ha ritenuto di “ dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776;Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710;Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150;Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867;Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806;Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896;Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150);- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776);- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710;Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17) ” (v. anche, ex multis , T.A.R. Liguria, Genova, II, 5 novembre 2015, n. 881;T.A.R. Puglia, Lecce, II, 18 gennaio 2016, n. 133;idem, III, 4 novembre 2016, n. 1665).
Tanto premesso, osserva il Collegio che la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, riguardando non un’ipotesi di contestato inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio, bensì un’ipotesi in cui - a ben vedere - viene contestato alla Società ricorrente proprio il possesso di un requisito necessario per ottenere il beneficio stesso, cioè la destinazione del finanziamento all’acquisto di un immobile da destinare a sede dell’impresa, rientra nella giurisdizione dell’adito G.A, attenendo la revoca alla fase procedimentale di verifica dei requisiti per l'attribuzione provvisoria del contributo e risultando, pertanto, la medesima Società odierna ricorrente titolare di un interesse legittimo.
Sempre in via preliminare, il Tribunale evidenzia come vada affermata nella specie la sussistenza della legittimazione passiva della Regione Puglia, posto che Artigiancassa S.p.A. ha pacificamente agito nella qualità di soggetto delegato alla gestione del finanziamento dell’Ente Regione, il cui Comitato Tecnico Regionale ha deliberato l’ammissione provvisoria all’agevolazione della Società ricorrente, ed impregiudicata la responsabilità della stessa Artigiancassa S.p.A. nei confronti della Regione Puglia per eventuali omissioni ai doveri di diligenza, verifica e controllo connessi alla attività delegata.
Tanto premesso, e passando al merito del ricorso, osserva il Collegio che lo stesso è fondato e merita accoglimento, con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.
Ed invero, nella fattispecie che occupa, si deve evidenziare in primo luogo come la P.A. non abbia tenuto assolutamente conto, nel provvedimento impugnato, delle osservazioni presentate (in sede procedimentale) dalla Società odierna ricorrente, con conseguente violazione della garanzia partecipativa prevista dall’art. 10 Legge 241/1990 in favore dei soggetti rispetto ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;al riguardo, se è noto che non sussiste in capo all’Amministrazione procedente l’obbligo di una puntuale confutazione delle osservazioni presentate dal privato, dovendosi ritenere sufficiente la completezza motivazionale dell’atto finale in sé considerato, allorché da esso possano comunque univocamente desumersi i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della decisione, si osserva che - nel caso di specie - la motivazione del provvedimento impugnato si palesa assolutamente carente sotto tale aspetto, ed evidenzia una notevole carenza nell’istruttoria del provvedimento in questione, che non dà alcun conto dell’esame delle (rilevanti) problematiche sollevate dalla Società ricorrente nelle osservazioni presentate.
A tale ultimo riguardo, infatti, risulta ampiamente documentato come l’impresa beneficiata abbia dovuto eseguire, immediatamente dopo l’acquisto dell’immobile in questione, una serie di interventi di ristrutturazione volti in primis alla bonifica del cespite dall’amianto;dalla documentazione presente agli atti del giudizio, ed altresì già fornita ad Artigiancassa S.p.A. dalla medesima Società ricorrente a seguito della comunicazione del 25.10.2016 (ex art. 7 L. 241/1990) di avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, risulta anche che la stessa impresa beneficiata abbia tempestivamente proceduto ad insediare la propria sede nell’immobile finanziato ed ad effettuare la conseguente iscrizione nella C.C.I.A, una volta conclusi i documentati (necessari) lavori di ristrutturazione del medesimo immobile, previa relativa bonifica dall’amianto.
Da quanto sin qui osservato, consegue pertanto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della impugnata nota 22.12.2016 di revoca parziale del contributo concesso nel 2009 ex L. 949/1952 ed ex L. 240/1981.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.