TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201702000
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2017
N. 02000/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2017, proposto da:
T.C.M. S.a.s. di DI AN & C., in persona del legale rappresentante p.t. AN DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Artigiancassa S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., Banca Credito Cooperativo di Leverano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31 e 33;
per l'annullamento
- della nota datata 22.12.2016, con cui Artigiancassa S.p.A. ha comunicato alla Società ricorrente la revoca parziale del contributo finanziario concesso nel 2009 ex L. n° 949/1952 ed ex L. 240/1981;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui la nota di comunicazione di avvio del procedimento del 26.10.2016.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi l'avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell’avv. V. Romano, e l'avv. F. Pellegrino, in sostituzione dell’avv. M. Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.02.2017 la Società T.C.M. S.a.s. di DI AN & C. (Impresa artigiana) invoca l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in epigrafe indicato lamentando:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 21 nonies L. 241/1990. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Carenza assoluta di motivazione. Violazione del legittimo affidamento;
- Violazione del principio del contrarius actus. Incompetenza;
- Violazione dell’art. 37 L. 949/1952 e del Regolamento Regionale per le operazioni di credito agevolato (determinazione n. 381/2004). Eccesso di potere. Perplessità dell’azione amministrativa.
Espone, in particolare, la Società ricorrente di avere stipulato, nell’anno 2009, un contratto di finanziamento di importo pari a complessivi euro 227.000,00 con la B.C.C. di Leverano per l’acquisto di un immobile sito nel Comune di Surbo, al Viale Francia n. 20/22 avvenuto in data 28.5.2009 per atto per notar LO ER, e di avere richiesto alla Regione Puglia l'ammissione al contributo nel pagamento degli interessi, essendo iscritta all’Albo delle imprese artigiane; il Comitato Tecnico Regionale, nella seduta del 30.11.2009, deliberava l’ammissione della Società ricorrente alla richiesta agevolazione per un contributo complessivo di euro € 35.744,78, erogato in unica soluzione in data 08.01.2010 da Artigiancassa S.p.A. in qualità di ente gestore delegato dalla Regione. Tuttavia, in data 25.10.2016, la Società ricorrente riceveva una nota con cui Artigiancassa S.p.A comunicava, ex art. 7 L. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca parziale delle agevolazioni finanziarie concesse, poiché “ al momento della verifica è stato accertato che il cespite immobiliare finanziato non era iscritto alla competente C.C.I.A.A. né come sede né come unità locale dell’impresa beneficiaria; il citato immobile è stato iscritto alla competente C.C.I.A.A. a far tempo dalla data del 01.01.11 ”; la Società ricorrente provvedeva a riscontrare immediatamente la suddetta nota, ciononostante con successiva nota del 22.01.2016, la Artigiancassa S.p.A. comunicava alla medesima la revoca di parte delle agevolazioni creditizie, invitando la Società ricorrente a pagare euro 20.258,38 entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesta Sezione, con ordinanza cautelare n° 133 del 22.03.2017, ha concesso l’invocata sospensiva dell’atto impugnato; quindi, all’udienza pubblica del 21.11.17, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, va ribadita la sussistenza, nella fattispecie che occupa, della giurisdizione di codesto T.A.R., ricorrendo - nel caso di specie - un’ipotesi di “revoca” (parziale) del finanziamento per la riscontrata mancanza di un