TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-11, n. 202100017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-11, n. 202100017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100017
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00017/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2020, proposto da
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Torino, via Confienza, n. 10;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
-OMISSIS- non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera A.R.T. n. 148 del 20 novembre 2019, avente ad oggetto “Procedimento avviato con delibera n. 105/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 novembre 2020, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la delibera A.R.T. n. 148 del 20 novembre 2019, avente ad oggetto “Procedimento avviato con delibera n. 105/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

Avverso la delibera la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel quadro della responsabilità del vettore ferroviario;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria.

Inoltre, la ricorrente ha altresì chiesto di sollevare la questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per erronea applicazione dell’art. 13 regolamento (CE) n. 1371/2007.

Si è costituita in giudizio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

All’udienza del 25 novembre 2020, celebrata con modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Con il primo motivo di gravame la società ricorrente sostiene che la delibera A.R.T. impugnata sarebbe illegittima in quanto imporrebbe una sanzione per non aver effettuato il pagamento anticipato ex art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 nonostante, a parere della difesa, non sussistessero i presupposti per tale pagamento.

La società ricorrente sostiene che, nel caso in esame, non si era provveduto al pagamento anticipato de quo poiché, a seguito dell’esito dell’istruttoria della propria compagnia assicuratrice (Assicurazione Generali S.p.A.), che garantisce la responsabilità del vettore, era stata esclusa la responsabilità di Trenitalia S.p.A. per l’incidente accorso alla signora -OMISSIS-, stante il fatto del terzo (la spinta di altri viaggiatori) quale fatto causativo del danno lamentato.

A parere della difesa di Trenitalia S.p.A., l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre il pagamento anticipato solo nel caso di responsabilità del vettore, o quantomeno di una parvenza di responsabilità, mentre l’A.R.T., nel provvedimento impugnato partirebbe dal presupposto che la responsabilità sia “oggettiva” e che il vettore debba corrispondere il pagamento anticipato in ogni caso.

Più nello specifico, nel gravame si sostiene che, sul piano generale, la responsabilità del vettore viene delineata dall’art 1681 c.c. e che, in tale ambito, il viaggiatore è tenuto a dare la prova di aver concluso il contratto di trasporto e, soprattutto, di aver subito un danno in occasione del trasporto stesso ovvero che il danno sia causalmente riconducibile all’atto di trasporto.

A carico del vettore, invece, è posta una presunzione di responsabilità a fronte della quale è ammessa la prova liberatoria che attiene all’aver posto in essere tutte le misure atte in concreto ad evitare il danno, cioè le misure idonee in relazione non solo alle norme regolamentari di sicurezza del tipo di servizio prestato, ma anche alle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

La ricorrente precisa che l’art 1681 c.c., quindi, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva poiché il vettore non assume, sic et simpliciter, un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento del danno subito dal viaggiatore, bensì solamente quello che attiene all’esecuzione della prestazione secondo diligenza, parlandosi quindi di “anormalità del servizio” imputabile al vettore agente, intendendosi per tale un fatto ricollegabile per esempio allo stato del materiale rotabile, al funzionamento tecnico dei mezzi adoperati o al mancato rispetto da parte del personale addetto di specifiche prescrizioni;
una volta assolto l’onere probatorio sarà dunque compito del vettore fornire una rigorosa prova liberatoria sui parametri dell’imprevedibilità, inevitabilità, straordinarietà dell’evento rispetto all’uso della ordinaria diligenza.

La ricorrente evidenzia che questo costrutto non muta alla luce dell’art 1680 c.c. che, in deroga alla disciplina generale, introduce un limite di applicabilità delle norme di cui al Capo VIII (Del trasporto) nel caso in cui, inter alia, operino leggi speciali.

Nel gravame si precisa che la normativa speciale che trova applicazione nel settore del trasporto ferroviario di persone è quella risalente al R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935 n. 911, tutt’ora vigente, recante Condizioni e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato, successivamente modificata dalla legge 7 ottobre 1977, n. 754 e che la Suprema Corte, chiamata a valutare il collettivo delle condizioni di trasporto di pubblici servizi, aveva annotato che fra le condizioni di trasporto “...stabilite o autorizzate da coloro che esercitano il trasporto di persone...vanno ricomprese anche e sicuramente quelle predisposte dalle Ferrovie dello Stato ed approvate dalla L 911/1935 in quanto espressione di potere regolamentare e fonti di diritto obiettivo, efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale ai sensi del comma 1 dell’art. 1341 cc...” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 4275 del 15 maggio 1997).

La ricorrente evidenzia che sarebbe in linea con la normativa interna anche quella comunitaria, laddove a norma dell’art 3, comma 1 punto 16) del Regolamento le «condizioni generali di trasporto» vengono definite come le “condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso”.

La ricorrente richiama dunque la responsabilità del vettore ferroviario per danno alle persone nella attuale configurazione: “Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l’esercizio ferroviario, Trenitalia ne risponde, a meno che non provi che l’incidente è avvenuto per causa ad essa non imputabile”.

Richiamata anche per il vettore ferroviario la disciplina della responsabilità del vettore delineata in via generale, secondo la ricorrente sarebbe possibile derivare che il passeggero che assuma di aver subito una lesione, sarà tenuto solo a dimostrare la sua permanenza sul treno (attraverso il possesso del titolo di viaggio) e il nesso eziologico fra il servizio ferroviario ed il danno subito: da qui la presunzione di colpa del vettore ferroviario, salvo poi provare che l’incidente è avvenuto per causa ad esso non imputabile.

A parere della ricorrente, una corretta lettura dell’art. 13 del Regolamento in esame non si pone in contrasto alcuno con l’inquadramento sopra delineato, poiché l’anticipazione di cui all’art. 13 sarebbe coerente con la presunzione di responsabilità contrattuale posta dalla legge in capo al vettore ferroviario;
il fumus giustificherebbe la doverosità dell’anticipazione, pur senza ammissione di responsabilità, così come indicato nel terzo comma (“un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità”), in linea con la prova liberatoria ammessa dalla legge speciale: “l’amministrazione ne risponde a meno che provi essere l’incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile”.

Secondo la ricorrente questo costrutto sarebbe altresì coerente con l’art. 26 dell’allegato 1 del Regolamento, che traccia la responsabilità del trasportatore nei servizi internazionali per espresso richiamo ad opera dell’art 11 del Regolamento che presenta un impianto logico normativo speculare a quello della richiamata legge speciale.

2. – Con la seconda censura la ricorrente invece deduce l’illegittimità della delibera per difetto di motivazione e di istruttoria.

A parere della ricorrente il provvedimento impugnato presenterebbe una motivazione solo apparente, poiché l’ART partirebbe dal presupposto che la responsabilità sia “oggettiva” e che il vettore debba corrispondere il pagamento anticipato in ogni caso e che vi sarebbe una lacuna nel ragionamento giuridico operato ai fini della sanzione dato che la delibera impugnata si baserebbe solo ed esclusivamente sull’art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, senza spiegare le ragioni che avevano portato ad escludere l’invocata assenza di responsabilità del vettore e senza tenere conto delle contestazioni di Trenitalia S.p.A. (che aveva fatto riferimento sia alla normativa interna, sia all’art. 26, par. 2, dell’Allegato I al Regolamento) neppure al fine di escluderne la rilevanza.

Inoltre, secondo la ricorrente, nell’iter logico seguito dall’Autorità nell’esame del caso, avrebbe pesato, quale elemento di aggravio della posizione di Trenitalia, “l’assenza di procedure aziendali idonee a prevenire violazioni della stessa specie” tese ad assicurare i modi e tempi delle anticipazioni dell’art 13 del Regolamento.

Nel gravame si afferma che Trenitalia abbia negato l’anticipazione perché sin da subito aveva ritenuto di dover escludere la sua responsabilità di vettore, stante il fatto del terzo quale fatto causativo del danno lamentato e che pertanto non si vede come l’esistenza di una procedura interna possa essere ritenuta una condizione di rispetto della norma.

3. – Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente le due censure dedotte poiché risultano essere strettamente connesse.

La questione oggetto della presente controversia verte essenzialmente sulla corretta interpretazione dell’art. 13 del Reg. (CE) 23 ottobre 2007, n. 1371 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario” pubblicato nella G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.

La norma di che trattasi, inserita nel Capo III del Regolamento “responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli” recita: “In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l'impresa ferroviaria di cui all'articolo 26, paragrafo 5, dell'allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

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