TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-01-17, n. 201700121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-01-17, n. 201700121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201700121
Data del deposito : 17 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2017

N. 00121/2017 REG.SEN.

N. 02795/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2795 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio presso il suo studio, in Milano, via Medici 15;

contro

l’Ordine degli Avvocati di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. E A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via De Togni, 10;

nei confronti di

C D M, n.c.;

per l’ottemperanza

alla sentenza TAR Lombardia – Milano 16 luglio 2014, n. 1897.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con ricorso notificato il 21 ottobre 2014 e depositato lo stesso 21 ottobre 2014 parte ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza 1897/2014, in epigrafe – con cui era stato ordinato all’Ordine resistente di consentire l’accesso ai documenti amministrativi chiesti dal ricorrente con l’istanza del 15 ottobre 2013, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se precedente, della sentenza – nominando fin da subito, ove occorra, un commissario ad acta e con fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa;

- parte ricorrente deduce non essergli stato dato accesso: a) ai tempi medi dei procedimenti disciplinari;
b) ai tempi medi dei procedimenti di opinamento delle parcelle relative agli anni 2011 e 2012;

- l’Ordine resistente controdeduce: a) che in seguito alla nuova legge professionale, la competenza in ordine ai procedimenti disciplinari era passata, già alla data della sentenza 1897/2014, ai Consigli distrettuali di disciplina, così essendo venuta meno ogni competenza in materia dell’Ordine resistente, anche in tema di statistiche sui procedimenti;
b) di aver fornito i tempi medi dei procedimenti di opinamento delle parcelle relative agli anni 2013, 2014 e 2015, non rinvenendosi, né nella sentenza 1897/2014 né nella istanza del ricorrente, elementi che potessero indurre a fornire dati relativi ad altre annualità;

- la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione alla camera di consiglio del 13 dicembre 2016;

Ritenuto:

- che la circostanza del passaggio di competenza ai Consigli distrettuali di disciplina in ordine ai procedimenti disciplinari già alla data della sentenza 1897/2014 – premesso che si tratta di questione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di giudizio concluso appunto con la sentenza 1897/2014 – non elimina comunque l’obbligo dell’Ordine resistente di fornire tali statistiche, atteso che lo stesso Ordine resistente conferma di aver continuato ad operare in materia disciplinare fino alla operatività dei Consigli distrettuali di disciplina, evento verificatosi il 1 gennaio 2015 (memoria depositata il 2 dicembre 2016, pagg. 3-4);

- che la circostanza di aver operato in materia disciplinare – seppur, secondo quanto affermato «…a carattere temporaneo e sostitutivo…» ( ibidem , pag. 3) – impone l’adempimento anche degli oneri statistici di cui al D. Lgs. 33/2013, che altrimenti resterebbero irragionevolmente privi di soggetto tenuto alla sua effettuazione;

- che, poiché l’interesse del ricorrente come desumibile dalla istanza del 15 ottobre 2013 in ordine alla conoscenza dei tempi medi procedimentali era evidentemente rivolto a conoscere soprattutto i tempi precedenti la sua istanza e poiché l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo vigente alla data di emanazione della sentenza 1897/2014, fa riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi «…con riferimento all’esercizio finanziario precedente…» , l’Ordine dovesse fornire tali dati risalendo nel tempo quanto più possibile nell’ambito di uno spazio temporale ragionevole che – in astratto – potrebbe essere ritenuto di cinque anni ma che, in concreto, attesa l’entrata in vigore del citato art. 32, non può risalire oltre i dati relativi all’annualità 2012;

- che il ricorso debba quindi essere accolto, non avendo dato l’Ordine resistente esecuzione alla sentenza 1897/2014 relativamente: a) ai tempi medi dei procedimenti disciplinari;
b) ai tempi medi dei procedimenti di opinamento delle parcelle relativamente all’anno 2012;

- che vada conseguentemente ordinato all’Ordine resistente di adottare i provvedimenti necessari per adempiere al disposto della sentenza 1897/2014, nel termine che appare congruo commisurare in giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia;

- di rinviare la nomina di un commissario ad acta alla eventualità della inadempienza del citato termine di 120 giorni;

- di rigettare allo stato la domanda di fissazione di una somma a titolo di astreintes in ragione della circostanza che – non ricadendo la controversia nell’ambito di quelle per cui l’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, nel testo innovato dall’art. 1, comma 781, lett. a) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che la penalità di mora decorra dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza – è stato concesso all’Ordine resistente termine per adempiere di 120 giorni;

- sussistendo i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, di mandare alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione;

- che, essendo risultato l’Ordine resistente soccombente per la parte assolutamente prevalente del giudizio, deve essere applicato per le spese il normale criterio secondo cui esse seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;

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