TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-10-20, n. 201410496
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Testo completo
N. 10496/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2010, proposto da:
CL RR, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Gozzi, con domicilio eletto presso Riccardo Gozzi in Roma, via Giovanni Bettolo, 17;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento a prot. GDAP 0233167 – 2009 del 24 giugno 2009 con il quale il DAP ha rigettato l’istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
del decreto in data 9 dicembre 2009 con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del DAP ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di cui sopra,
del provvedimento in data 5 dicembre 2009 con il quale la Direzione della Casa Circondariale di Genova ha disposto la revoca della concessione del beneficio dei permessi ex lege n. 104/1992 “ per mancanza sopravvenuta dei presupposti di legge ”, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente, impugna il provvedimento a prot. GDAP 0233167 – 2009 del 24 giugno 2009 con il quale il DAP ha rigettato l’istanza di trasferimento proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il decreto in data 9 dicembre 2009 con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione del DAP ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di cui sopra ed il provvedimento in data 5 dicembre 2009 con il quale la Direzione della Casa Circondariale di Genova ha disposto la revoca della concessione del beneficio dei permessi ex lege n. 104/1992 “per mancanza sopravvenuta dei presupposti di legge”, nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.
Deduce al riguardo le seguenti doglianze:
VIOLAZIONE DI LEGGE per violazione della art. 33, comma 5. Legge n. 104/92; VIOLAZIONE DI LEGGE per violazione dell'art. 97 Cost., per violazione del combinato disposto degli arti. 32 e 38 Cost; VIOLAZIONE DI LEGGE per violazione dell'art. 2697 c.c.; ECCESSO DI POTERE per travisamento dei fatti; ECCESSO DI POTERE per carenza di istruttoria: ECCESSO DI POTERE per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza dell'azione amministrativa; ECCESSO DI POTERE per carenza, erroneità e perplessità della motivazione.
La motivazione addotta dall'Amministrazione, e riassunta nella frase " il Verbale della competente Commissione ASL, che ha certtficato la condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge in questione, risulta essere stato emesso il 07/02/2007, mentre l'instante risulta in servizio presso una sede inidonea all 'assistenza al soggetto diversamente abile in via continuativa dal 24/02/2005 ", in base alla quale è stato ritenuto insussistente un rapporto di assistenza continuativa tra la ricorrente e la madre è erronea e comunque apodittica. La stessa integra altresì la violazione della legge 104/92.
La ricorrente è, di fatto, l'unica familiare che da sempre si prende cura della madre, signora IT RO, le cui condizioni di salute sono andate via via peggiorando finché la stessa è stata riconosciuta invalida civile al 100%.
La stessa è affetta da " diabete mellito tipo due in terapia con antiglicemizzanti orali. Ipertensione arteriosa. Disturbi uremici. Depressione endogena grave. Insufficienza venosa cronica arti inferiori ", come risulta dalla certificazione dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 del 7.02.2007.
Nonostante all'atto dell'assunzione nel Corpo