TAR Trento, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300253
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N. 00253/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2003, proposto da:
H A, rappresentato e difeso dall'avv. S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via G. Manci n. 18;
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, M D S e V B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, n. 15;
Comune di Caldonazzo, non costituito;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento n. 2837 di data 26.5.2003;
del verbale di determinazione della Commissione dei Dirigenti generali della P.A.T. nn. 779 e 779 bis di data 24.6.2002;
dei verbali di determinazione della Conferenza di Servizi della P.A.T. nn. 1907, 1907 bis, 1907 ter e 1907 quater di data 12.12.2001 che hanno rigettato la domanda di sanatoria delle opere abusive presentata dal ricorrente per le pp. ed. nn. 1284, 1285 e 1286 C.C. Caldonazzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il cons. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor H A presentava al Comune di Caldonazzo richiesta di condono per le opere abusivamente realizzate sulle pp. ed. 1284, 1285 e 1286 in C.C. Caldonazzo, consistenti in due casette in muratura, con annessi darsena, muretti e recinzione, in posizione prospiciente all’omonimo lago.
Con provvedimento del Direttore dell’Ufficio affari amministrativi del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento di data 26.5.2003 – in recepimento delle determinazioni della Conferenza di servizi nn. 1907, 1907 bis, 1907 ter e 1907 quater, di data 12.12.2001, nonché della determinazione della Commissione dei Dirigenti generali n. 779 e 779 bis del 2002 - veniva rigettata, ai sensi delle leggi provinciali nn. 16/1985 e 5/1995, la formulata domanda di sanatoria.
Le predette determinazioni provinciali, per escludere la sanabilità delle citate opere, richiamavano vari vincoli: vincolo idraulico e di rispetto lacuale, nonché paesaggistico – ambientale.
Avverso tali provvedimenti l’interessato ha formulato le seguenti censure:
I) violazione art. 27 L.p. 30.11.1992 n.23 per omessa valutazione delle osservazioni esplicate dal ricorrente in “memoria con deduzioni e documentazione” dd. 28.7.1999 depositata presso l’Ufficio Opere e Polizia idraulica del Servizio Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento per violazione del D.M. LL.PP. 16.12.1967 n.729;
II) violazione artt. 2 e 3 R.D. 1.12.1895 n. 726, art. 950 Cod. Civ. e art. 5 L.p. 8.7.1976 n. 18, avendo gli atti impugnati rigettato l’istanza di sanatoria par cassetta, la darsena e parte dei muretti di recinzione prendendo erroneamente a riferimento un c.d. “confine idrico demaniale” così come illegittimamente e unilateralmente individuato dall’incaricato p.i. F D e “sovrapposto” al confine apparente stabilito con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 9.1.1976 n. 466/8-8 e con apposizione dei capisaldi attualmente esistenti a demarcazione del confine demaniale idrico, nonché per aver individuato tale c.d. “confine idrico demaniale” senza utilizzare all’uopo “ogni mezzo di prova”, bensì prendendo ad esclusivo riferimento “mappe ottocentesche” in contrasto con la richiamata norma codicistica e provinciale;eccesso di potere per contraddittorietà con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento 9.1.1976/8-8 che ha già stabilito il confine idrico demaniale con apposizione dei capisaldi (cippi);eccesso di potere per sviamento essendo la pretesa ed unilaterale modifica del limite di Demanio idrico strumentalmente preordinata al rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia;eccesso di potere per disparità di trattamento, per errata rappresentazione della realtà e per contraddittorietà;
III) violazione art. 1 e 7 L.p. 18.4.1995 n. 5, art. 3 L.