TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800008
Data del deposito : 3 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2018

N. 00008/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02271/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2271 del 1999, proposto dalla sig.ra
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti M S ed A S e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Polo, n. 2988

contro

Ministero dei Lavori Pubblici (ora: delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Ministero del Tesoro (ora: dell’Economia e delle Finanze), in persona dei rispettivi ministri pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliati presso gli Uffici di questa, in Venezia, San Marco, n. 63

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. -OMISSIS- del 27 marzo 1998, notificato il 21 maggio 1999, di rideterminazione del trattamento economico della sig.ra -OMISSIS-;

- della nota della Direzione provinciale del Tesoro di Verona prot. n. -OMISSIS- del 4 maggio 1999, a mezzo della quale è stato disposto il recupero di un credito erariale a carico della ricorrente per £. 15.602.730;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente al mantenimento ed alla corresponsione anche presso l’Amministrazione di destinazione dell’intero trattamento economico maturato e goduto presso lo I.A.S.M., con ogni conseguenza anche sul regime previdenziale ed assistenziale.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto il controricorso del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero del Tesoro;

Vista la documentazione depositata dalla difesa erariale;

Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-del 27 ottobre 1999, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. -OMISSIS-del 25 novembre 2015;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nella udienza smaltimento del 18 dicembre 2017 il dott. P D B;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

La ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, espone di essere stata dipendente dello I.A.S.M. (Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno) dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1993, e di essere quindi transitata dal 1° gennaio 1994 nel Ministero del Bilancio e Programmazione Economica e, a partire dal 19 marzo 1994, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, prendendo infine servizio presso l’ufficio del Magistrato delle Acque di Venezia il 27 giugno 1994.

L’esponente precisa che lo I.A.S.M. era un Ente collegato alla cessata Cassa per il Mezzogiorno (poi AGENSUD), divenuto, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 64/1986, uno degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Con l. n. 488/1992 veniva disposta la soppressione del Dipartimento per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e dell’AGENSUD. Nel contempo, il Governo era delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle relative competenze, con utilizzazione del personale già in servizio al 14 agosto 1992. Pertanto, veniva emanato il d.lgs. n. 96/1993, il quale, all’art. 14 (applicabile anche agli Enti di promozione, incluso lo I.AS.M.), prevedeva un particolare meccanismo per la cessazione dal servizio del personale dell’AGENSUD e la sua assunzione presso le Amministrazioni cui erano state trasferite le competenze dell’Agenzia disciolta.

Successivamente, veniva introdotto nel d.lgs. n. 96/1993 l’art. 14-bis, che dava facoltà al personale di optare in alternativa: a) per la cessazione del rapporto di impiego e la contestuale instaurazione di un nuovo rapporto con le Amministrazioni statali;
b) per il ricongiungimento del servizio prestato presso l’AGENSUD (o gli Enti di promozione) con quello prestato presso l’Amministrazione statale di destinazione dopo il 12 ottobre 1993, con piena continuità del rapporto di servizio.

In particolare, scegliendo l’opzione di cui all’ora vista lett. b), sul piano del trattamento economico al dipendente sarebbe spettato, in aggiunta alla retribuzione dell’Amministrazione di destinazione, un assegno personale pensionabile, riassorbibile con i successivi miglioramenti, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto presso l’AGENSUD (o l’Ente di promozione) e quello attribuito presso l’Amministrazione di destinazione, fino a un massimo di £.

1.500.000 lorde mensili (limite aggiunto dal d.l. n. 355/1994).

L’esponente esercitava l’opzione di cui all’art. 14, comma 1, lett. b), cit. e veniva quindi assegnata – come già accennato – all’ufficio del Magistrato delle Acque presso il Nucleo operativo di Verona, a decorrere dal 27 giugno 1994, con inquadramento al V° livello.

Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Dir. Generale degli Affari Generali e del Personale prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 1998 veniva rideterminato in pejus il trattamento economico della sig.ra -OMISSIS-, con indicazione che occorreva procedere al recupero delle somme da questa indebitamente percepite.

In data 3 maggio 1999 veniva trasmessa alla dipendente l’avviso di avvio del procedimento per il recupero del credito erariale, pari a £. 15.602.730, in relazione a somme non dovute ed erogate nel periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1999. A questo seguiva la nota del Ministero del Tesoro – Dir. Prov. del Tesoro di Verona prot. n. -OMISSIS- del 4 maggio 1999, tramite la quale veniva disposto il recupero di detto credito, applicandosi da subito unilateralmente la ritenuta mensile di £. 433.410, dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2002.

La deducente si duole che la rideterminazione (con riduzione) del trattamento economico ad essa spettante, gravemente lesiva dei suoi diritti, sarebbe affetta da plurime illegittimità. Per tal ragione, con il ricorso in epigrafe ha chiesto:

- l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 1998 e della nota della Direzione Provinciale del Tesoro di Verona prot. n. -OMISSIS- del 4 maggio 1999:

- l’accertamento del diritto al mantenimento ed alla corresponsione anche presso l’Amministrazione di destinazione dell’intero trattamento economico maturato e goduto presso lo I.A.S.M., con ogni conseguenza anche sul regime previdenziale ed assistenziale.

A supporto del gravame l’esponente ha dedotto i seguenti motivi:

- violazione ed erronea applicazione dell’art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993, introdotto dall’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, conv. con l. 7 aprile 1995, n. 104, in quanto il Ministero avrebbe errato nell’individuazione dei due elementi di calcolo, la cui differenza determina l’importo dell’assegno ad personam. In dettaglio, nella determinazione dell’elemento minore della sottrazione (retribuzione spettante presso l’Amministrazione di destinazione) sarebbe stata inclusa la tredicesima mensilità, ma tale inclusione sarebbe illegittima: a) perché l’art. 14-bis utilizza il termine “stipendio”, mentre la tredicesima mensilità non fa parte dello stipendio tabellare annuo in senso stretto, ed inoltre essa non è indicata tra le altre voci retributive elencate nell’art. 14-bis cit.;
b) perché la P.A., comunque, nel rideterminare il trattamento economico spettante alla sig.ra -OMISSIS- presso l’Amministrazione di destinazione, non vi ha elencato la tredicesima mensilità, cosicché illegittimamente la tredicesima sarebbe stata portata in riduzione alla somma costituente l’assegno ad personam (come se detta voce sia dovuta alla ricorrente dall’Amministrazione di destinazione), mentre invece l’elenco delle voci, indicanti il trattamento economico attribuito alla ricorrente stessa presso tale Amministrazione, non la ricomprende (come se in realtà detto emolumento non le sia dovuto);

- violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti su cui è stato rideterminato il trattamento economico della ricorrente, giacché il decreto impugnato avrebbe erroneamente indicato in dodici, anziché in tredici, il numero di mensilità in cui va corrisposto l’assegno personale riassorbibile, con conseguente ulteriore illegittima decurtazione dell’assegno stesso;

- illegittimità derivata, violazione di legge per violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché, da un lato, l’illegittimità dei criteri seguiti nella determinazione del trattamento economico della ricorrente comporterebbe ex se il travolgimento del provvedimento di recupero del presunto indebito. In secondo luogo, nel caso di specie non sarebbe stata garantita la partecipazione della ricorrente al procedimento di recupero delle somme, sia perché la comunicazione di avvio di detto procedimento le sarebbe stata trasmessa unitamente al provvedimento con cui è stato disposto il recupero, sia perché, comunque, il decreto di rideterminazione del trattamento economico le sarebbe stato tardivamente comunicato, sia ancora perché la ricorrente non sarebbe stata messa in grado di verificare l’esattezza del conteggio della somma da recuperare, non avendo ricevuto, dal gennaio 1994 al gennaio 1995, i prospetti paga con l’elenco analitico delle voci retributive ivi contenute.

Si è sono costituiti in giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici (ora: Infrastrutture e Trasporti) ed il Ministero del Tesoro (ora: Economia e Finanze), depositando un controricorso con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.

L’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta con ordinanza n.-OMISSIS-del 27 ottobre 1999, attesa l’insussistenza del prescritto fumus boni juris.

Con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 novembre 2015 – rimasta inottemperata – il Tribunale ha disposto incombenti istruttori.

In vista dell’udienza pubblica la deducente ha depositato una memoria ed ulteriore documentazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica “di smaltimento” del 18 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va stigmatizzato, anche ai fini della decisione sulle spese, il comportamento della resistente Amministrazione, che non ha adempiuto all’istruttoria disposto con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 novembre 2015.

Nel merito, il ricorso è nel suo complesso infondato, non potendo ricevere positivo apprezzamento nessuna delle censure con esso dedotte.

Come meglio si dirà più oltre, dette censure muovono da due equivoci in cui è incorsa la ricorrente e cioè che il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 1998, con cui le è stato rideterminato il trattamento economico: a) non le abbia riconosciuto la tredicesima mensilità nel trattamento in godimento presso l’Amministrazione di destinazione;
b) le abbia riconosciuto l’assegno personale riassorbibile per soli dodici mesi, anziché tredici.

Giova premettere il testo della disposizione normativa regolante il caso in esame, cioè la lett. b) del comma 1 dell’art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993 (disciplinante il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell’art. 3 della l. n. 488/1992).

Orbene, l’art. 14-bis cit. – aggiunto dall’art. 9 del d.l. n. 32/1995, conv. con l. n. 104/1995 – così recita:

“1. Il personale di cui all’articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

(……)

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l’Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l’amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell’ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell’inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l’amministrazione di destinazione, diverse dall’indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale (……)”.

Mette conto riportare, altresì, il testo dell’art. 10, comma 4, del già ricordato d.l. n. 32/1995, il quale così recita: “Per il personale dipendente dagli organismi di cui all’articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell’opzione di cui all’articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell’anzianità effettiva nella qualifica (…...)”.

Sin dall’origine l’art. 14-bis, comma 1, lett. b), cit. ha dato luogo a contrasti interpretativi in ordine all’individuazione dei due elementi di calcolo (la retribuzione a qua, “diminuendo” o “minuendo”, e la retribuzione ad quem, “sottraendo”), la cui differenza determina l’importo dell’assegno personale pensionabile e riassorbibile.

Per la verità, nessun contrasto è sorto sulla determinazione dell’elemento maggiore della sottrazione (“diminuendo” o “minuendo”). Questo è costituito dal trattamento economico già percepito presso l’AGENSUD (o Ente di promozione), inteso come comprensivo sia dello stipendio annuo, sia delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), che, nel sistema dell’Agenzia, facevano parte in tutti i sensi ed a tutti gli effetti dello stipendio tabellare annuo dei dipendenti.

Correttamente, pertanto, il decreto prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 1998, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam spettante alla ricorrente, ha considerato nel “minuendo” della sottrazione il trattamento economico annuo da questa percepito presso l’Ente di provenienza, ricomprendendo nel medesimo, all’interno della voce “stipendio”, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, per un ammontare complessivo di £. 14.000.000 annue.

A tale cifra il decreto prot. n. -OMISSIS- cit. ha, poi, aggiunto la voce legata all’anzianità della dipendente nella qualifica (£.

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